Unionmeccanica ha pubblicato la circolare del 1° luglio 2021 con la quale informa che, a seguito dell’Accordo di rinnovo del Ccnl per gli addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti, sottoscritto lo scorso 26 maggio 2021, sono stati stabiliti i termini e condizioni per la raccolta del contributo di 35,00 euro che i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil richiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato a titolo di “quota associativa straordinaria” a fronte dell’attività di negoziazione svolta, i cui risultati interessano tutti i lavoratori ai quali si applica il contratto nazionale di settore.
Queste le specifiche:
- Le aziende sono tenute ad affiggere in bacheca dal 1° luglio 2021 al 31 agosto 2021, un avviso (Allegato 2) con cui si informano i dipendenti che i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil richiedono a tutti i lavoratori non iscritti al sindacato, una “quota associativa straordinaria” di 35,00 euro;
- L’avviso dovrà essere esposto nella bacheca delle comunicazioni aziendali, in modo da consentire un’idonea e tempestiva informazione;
- Le aziende devono distribuire a tutti i lavoratori con la busta paga del mese di agosto 2021, l’apposito modulo (Allegato 3) che consente al lavoratore di accettare o rifiutare l’effettuazione della trattenuta di 35,00 euro.
- Per rifiutare l’effettuazione della trattenuta i lavoratori devono riconsegnare il modulo, compilato in tal senso, entro il 15 ottobre 2021.
- Nel caso in cui il dipendente autorizzi in modo espresso l’azienda ad operare la trattenuta ovvero non riconsegni il modulo, le aziende devono procedere ad effettuare la trattenuta sulla retribuzione relativa al mese di novembre 2021 (Nell’ipotesi in cui il singolo lavoratore abbia consegnato più moduli con manifestazioni di volontà contrastanti, si dovrà dare seguito alla manifestazione di volontà cronologicamente più recente).
Sono in ogni caso esclusi dall’effettuazione della trattenuta di 35,00 euro i dipendenti:
- iscritti a qualsiasi sigla sindacale comprese quelle non stipulanti il Ccnl;
- che a causa di assenza a qualsiasi titolo siano stati impossibilitati alla ricezione e/o alla riconsegna del modulo.