L’aspetto della salute e sicurezza sul lavoro delle lavoratrici madri deve essere particolarmente valutato dai datori di lavoro. È fondamentale verificare i rischi presenti nei luoghi di lavoro, per attrezzature utilizzate, sostanze e preparati impiegati e mansioni svolte, garantendo una formazione specifica con una visione attenta alla tutela della maternità. Oggetto di questa tutela sono le lavoratrici in stato di gravidanza, puerpere (post partum), in allattamento e, ovviamente, il bambino stesso. Tali adempimenti devono realizzarsi in maniera preventiva rispetto a una possibile gravidanza della lavoratrice.
Come si raggiunge un’adeguata tutela
Il datore di lavoro deve preventivamente valutare la presenza di rischi e, successivamente, se tali rischi rientrano tra le attività pregiudizievoli e, quindi, vietate per la salute e sicurezza della lavoratrice e del nascituro, attuare le più idonee misure di prevenzione e protezione tra cui l’interdizione dal lavoro.
Attività vietate e conseguenze nell’organizzazione lavorativa a tutela delle lavoratrici
I lavori vietati, oltre al trasporto e sollevamento pesi, sono definiti faticosi, pericolosi e insalubri.
Oltre a ciò, la valutazione si deve estendere alla verifica dell’esposizione ad agenti (fisici, biologici o chimici).
Si ricordi anche che è vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6 del mattino, dall’accertamento dello stato di gravidanza al compimento di un anno di età del bambino.
Le lavoratrici devono essere preventivamente informate sui rischi correlati alle mansioni svolte e attenta formazione deve essere dedicata alla tutela della maternità. Le lavoratrici, in questo modo, verranno a conoscenza dei rischi e delle gravi conseguenze nel caso non informino per tempo il proprio datore di lavoro delle loro condizioni.
In caso di presenza di rischi per la lavoratrice in stato di gravidanza, il datore di lavoro ha l’obbligo ove possibile (in relazione alla propria organizzazione o produttività) di adibirla ad altre mansioni, modificare temporaneamente le attività, oppure l’orario di lavoro, al fine di attuare idonee misure di prevenzione e protezione. In caso ciò non sia possibile e nel caso di lavorazioni vietate, alla lavoratrice sarà immediatamente interdetto lo svolgimento delle proprie mansioni ed ella dovrà presentare domanda di congedo di maternità all’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) territorialmente competente.
In caso di mancato rispetto delle prescrizioni sopra citate, è prevista una pena detentiva fino a sei mesi per il datore di lavoro inadempiente.
La lavoratrice ha diritto ad astenersi da qualunque attività lavorativa dai due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo sua facoltà di astenersi esclusivamente un mese precedente o addirittura dalla data dell’evento, a condizione che anche il medico competente asseveri che non vi sia alcun pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. L’astensione proseguirà per i tre mesi successivi alla data del parto se coincidente o successiva alla data presunta oppure ai tre mesi successivi alla data presenta se l’evento è avvenuto in data antecedente. Alcune attività prevedono l’astensione fino a sette mesi dopo il parto, quali quelle che espongono alla silicosi e all’asbestosi, all’esposizione ad agenti ionizzanti, quelle che implicano manipolazione ed uso di sostanze tossiche o nocive: tutte le attività sono riportate nell’Allegato A del D.Lgs. n.151/2001.
Obblighi del datore di lavoro e della lavoratrice
Il datore di lavoro ha l’obbligo di:
a) elaborare preventivamente il DVR che tenga conto:
– in generale, di mansioni, luoghi e condizioni di lavoro, attrezzature e sostanze utilizzate;
– lavorazioni vietate di cui agli allegati A e B del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.;
– lavorazioni per le quali è necessaria una ulteriore valutazione di cui all’allegato C del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.;
b) vietare alle lavoratrici in stato di gravidanza e successivamente (per il periodo di interdizione) lo svolgimento di:
– lavorazioni di cui agli allegati A, B e C del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.;
– lavoro notturno (24,00 – 6,00);
c) informare le lavoratrici e i loro rappresentanti sui rischi presenti;
d) formare le lavoratrici sui rischi presenti e sulle gravi conseguenze in caso di svolgimento di mansioni a rischio;
e) in caso di lavoratrici in stato di gravidanza adibite ad attività vietate:
– ove possibile, spostamento ad altre mansioni o cambiamento dell’orario di lavoro;
– interdire immediatamente l’attività;
– produrre la documentazione richiesta dall’INL a corredo dell’istanza di interdizione presentata dalla lavoratrice.
La lavoratrice ha l’obbligo di:
– partecipare ai programmi di formazione;
– informare immediatamente il datore di lavoro dello stato di gravidanza nel caso si svolgano attività a rischio o vietate;
– richiedere all’INL competente per territorio l’interdizione anticipata.
Fonte: Wolters Kluwe – One Lavoro