Trasformazione da Naspi in disoccupazione agricola e viceversa: in quali casi è possibile?

Con il messaggio n. 3058 del 31 luglio 2018, l’INPS fornisce alcuni opportuni chiarimenti sulla possibilità di trasformare la domanda di disoccupazione agricola in Naspi o viceversa, in caso di reiezione della relativa istanza. A seconda del criterio di prevalenza dell’attività lavorativa dipendente svolta nel settore non agricolo o nel settore agricolo, in alcuni casi è possibile trasformare la domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpI e viceversa.

La regola generale in materia vuole, infatti, che non sia possibile invocare la normativa sulla disoccupazione in ambito NaspI, nei confronti di un lavoratore che abbia svolto prevalentemente attività agricola nel biennio (in caso di ASpI) o nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi (in caso di NASpI), precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

La soluzione interpretativa fornita dall’Istituto risulta in sintonia con il generale principio di conservazione dell’atto giuridico, in base al quale un atto invalido può produrre gli effetti di un atto diverso di cui presenta i requisiti di forma e di sostanza.

Le istanze di riesame o i ricorsi amministrativi riferiti a domande per le quali non sia, nel frattempo, intervenuta la decadenza dal diritto, potranno dunque essere definiti dall’Istituto in autotutela.

Domanda di disoccupazione agricola – La domanda di disoccupazione agricola, respinta per prevalenza di attività nel settore non agricolo, può essere trasformata in domanda di disoccupazione NASpI, esclusivamente su specifica richiesta dell’interessato, qualora sia stata presentata entro il termine di sessantotto giorni dalla cessazione involontaria dell’attività lavorativa (il termine ordinario per la domanda di Naspi appunto). In questo caso, l’interessato deve integrare la domanda di disoccupazione agricola con l’eventuale documentazione necessaria alla definizione della domanda di disoccupazione NASpI.

Domanda di NaspI – È possibile altresì trasformare la domanda di disoccupazione NASpI, respinta per prevalenza di attività nel settore agricolo, in domanda di disoccupazione agricola, qualora la domanda sia stata presentata nei termini legislativamente previsti per tale ultima prestazione, ovvero entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza della prestazione. Anche in questo caso, il richiedente deve integrare la domanda di disoccupazione NASpI, di cui si chiede la trasformazione, con l’eventuale documentazione necessaria alla definizione della domanda di disoccupazione agricola.

A tal proposito è utile ricordare che, dal 23 febbraio 2018, è attiva la nuova procedura semplificata per richiedere la disoccupazione: la domanda sarà precompilata dall’Inps. L’importo dell’indennità di disoccupazione non può superare i 1.300 euro al mese e la somma erogate mensilmente è calcolata in percentuale sulla base della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni.


2 Agosto 2018


Fonte : Fiscal Focus