Tracciabilità delle retribuzioni: no alla trasferta pagata in contanti

L’Ispettorato Nazionale del lavoro prosegue il percorso di approfondimento del nuovo obbligo di tracciabilità delle retribuzioni ed è intervenuto, con la nota n. 7369, a specificare le modalità operative ammesse per la corresponsione dell’indennità forfetaria di trasferta. L’Ispettorato si sofferma, così, sul concetto di retribuzione, specificando che l’utilizzo delle modalità previste per la tracciabilità non riguarda la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, quali ad esempio anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio, che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti. L’obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, riguarda tutte le tipologie di contratti di lavoro subordinato, le collaborazioni coordinate e continuative ed i rapporti di lavoro con i soci di cooperative. Sono esclusi, invece, i rapporti di lavoro domestico e quelli con la Pubblica Amministrazione, così come non vi rientrano i lavoratori autonomi.

Già con la nota n. 6201 del 16 luglio 2018, ha chiarito ancora una volta che i mezzi di pagamento indicati riguardano esclusivamente gli elementi della retribuzione da corrispondere ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori. Le somme erogate a diverso titolo, quindi, non devono essere tracciate in busta paga: pertanto l’obbligo non vale per i rimborsi, le prestazioni di assistenza come gli assegni familiari e per tutto ciò che non fa parte della retribuzione del lavoratore.

  • Ambito di applicazione – L’ambito di applicazione è definito dal comma 912 della legge 205/2017, che lo individua in riferimento a:
    rapporti di lavoro subordinato;
  • collaborazioni coordinate e continuative (quindi anche i lavoratori autonomi NON a partita Iva);
  • contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 142/2001.

Quanto ai “contratti di collaborazione coordinata e continuativa”, il riferimento non può che essere circoscritto ai contratti d’opera ex art. 2222 c.c. che presentino gli ulteriori elementi previsti dall’articolo 409 c.p.c., come modificato dall’art. 15 della legge 81/2017. Ricordiamo che sono tali quelli che “[…] si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”.

Indennità di trasferta – L’indennità di trasferta, per espressa previsione del legislatore, ha natura “mista”:

  • risarcitoria;
  • retributiva solo al superamento di un determinato importo.

L’Ispettorato conferma che le somme erogate a tale titolo rientrino pienamente nell’ambito degli obblighi di tracciabilità.
Non sono inclusi, invece, i rimborsi spese a piè di lista e anticipi per cassa, il rimborso spese viaggio e il rimborso spese vitto e alloggio.


18 Settembre 2018


Fonte : Fiscal Focus