Il ticket licenziamento è quel contributo che il datore deve versare all’INPS in caso di cessazione di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato che danno diritto alla NASpI. Il suo importo è adeguato annualmente sulla base dei dati dell’inflazione in quanto legato al trattamento di disoccupazione.
Con la circolare circolare n. 14 del 3 febbraio 2023 l’INPS ha aggiornato l’importo massimo della NASpI per il 2023 (1.470,99 euro).
Ticket NASpI: quando deve essere pagato
Il contributo è destinato a finanziare l’indennità di disoccupazione (e a scoraggiare i licenziamenti) e il datore deve provvedere al pagamento, con modello F24 insieme agli altri contributi previdenziali e assistenziali entro il 16 del mese successivo, a prescindere se il dipendente cessato chieda o meno la NASPI.
Il ticket licenziamento (introdotto con l’articolo 2, commi 31-35, della legge n. 92/2012) va pagato in tutti i casi di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato che darebbero potenzialmente diritto all’indennità di disoccupazione in favore del cessato.
Oltre che per i licenziamenti (giustificato motivo oggettivo, soggettivo, giusta causa) il contributo è dovuto in caso di:
- Dimissioni per giusta causa;
- Dimissioni nel periodo tutelato per maternità;
- Risoluzione consensuale a seguito della conciliazione obbligatoria presso la Direzione Territoriale del Lavoro nei casi in cui il datore voglia licenziare per giustificato motivo oggettivo;
- Risoluzione consensuale del rapporto a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra unità produttiva distante oltre 50 km dalla sua residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
- Mancata trasformazione dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Importi ticket licenziamento 2023 aggiornati alla circolare 14 del 3 febbraio 2023
L’importo del ticket licenziamento è fissato in misura pari al 41% del massimale mensile di disoccupazione (il cui importo è comunicato con apposita circolare INPS ogni anno) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del cessato negli ultimi tre anni. Per quest’anno si considera la circolare n. 14 del 3 febbraio 2023.
- Considerato che per il 2023 il massimale è pari ad euro 1.470,99, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale è dovuto un contributo di:1.470,99 * 41% = 603,10 euro
- Per chi ha un’anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a:603,10 * 3 = 1.809,30 euro
- Se il rapporto ha avuto una durata inferiore all’anno il contributo è riproporzionato in mesi:603,10 / 12 = 50,26 euro mensili
L’ultimo importo mensile deve poi essere moltiplicato per i mesi in cui il dipendente è stato in forza (si considera come mese intero quello in cui la prestazione si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario).
Ticket di licenziamento lavoratori part time
E’ importante sapere che il contributo licenziamento è dovuto in misura piena anche per i lavoratori part-time.
Quindi la tassa licenziamento non può essere riproporzionata alla percentuale di part-time (come logica vorrebbe), ma è sempre dovuta in misura piena.
Ticket di licenziamento nei licenziamenti collettivi
Il ticket licenziamento è dovuto anche nei licenziamenti collettivi; questi, si ricorda, ricorrono ogniqualvolta il datore con più di 15 dipendenti intende effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni. I licenziamenti avvengono a causa della riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività produttiva.
La misura del contributo è quella prevista per i licenziamenti individuali. Eccezion fatta per i casi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale avviene senza accordo sindacale: qui l’importo è moltiplicato per 3.
La legge di bilancio 2018 ha peraltro modificato la norma. Per i licenziamenti collettivi intimati da un’azienda rientrante nel campo di applicazione della CIGS il contributo è elevato all’82% del massimale mensile. Anche in questo caso il calcolo è da aggiornare come segue:
- 1.335,40 * 82% = 1095,03 euro (anziché 1.227,55 * 82% = 1006,59 euro) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale
L’aumento si applica alle procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 20 ottobre 2017.
Contributo NASpI contratti a termine
Il contributo NASPI (ex ASpI) è un contributo addizionale introdotto già dalla L. 92/2012 previsto per i contratti a tempo determinato. Si tratta di un un contributo aggiuntivo pari all’1.4% dovuto dai datori di lavoro per il personale a tempo determinato, in aggiunta alla normale contribuzione previdenziale prevista per i dipendenti.
Questo contributo è dovuto per il finanziamento della Naspi del dipendente, infatti, al termine del contratto a tempo determinato non è dovuto il ticket licenziamento. Grazie al versamento di tale contributo addizionale da parte del datore di lavoro al lavoratore che termina il proprio contratto di lavoro, viene comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione NASPI. Infatti il contributo in questione non è dovuto in caso di contratto a tempo indeterminato.
Aumento del contributo Aspi 0.50%
Inoltre bisogna sapere che dal 2019 (con il Decreto Dignità) bisogna considerare un incremento del Contributo Addizionale ASPI pari allo 0.50% (da sommarsi all’1,40%) per ogni rinnovo contrattuale del contratto a termine.
Ticket licenziamento 2021: importi (da aggiornare alla circolare INPS 137/2021)
Aggiornamento del 17 settembre 2021: con la circolare numero 137 del 17 settembre 2021 l’INPS aggiorna le modalità di calcolo del ticket NASpI andando di fatto a ricalcolare gli importi. Pertanto alla luce di questa circolare, come vedremo in seguito, il nuovo ticket licenziamento 2020 e 2021 ammonta a € 547,51 annuali, per un importo massimo pari a € 1.642,53 per il triennio di anzianità.
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