Ticket licenziamenti: casi di esclusione

Il ticket licenziamento è stato introdotto dalla Legge n. 92 del 28.06.2012 avente per oggetto “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 03.07.2012 – Supplemento Ordinario n. 136, più nota anche come Legge Fornero.

Si tratta di fatto di un contributo ASPI sui licenziamenti, dovuto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause diverse dalle dimissioni del dipendente e dalla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

L’articolo 2 comma 31 della Legge n. 92/2012, così come modificato dall’articolo 1 comma 250 della Legge n. 228/2012, stabilisce infatti che “in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1^ gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.”.

Il cosiddetto ticket licenziamento rappresenta di fatto un contributo pagato dalle aziende all’Inps le cui risorse saranno utilizzate per erogare prestazioni a sostegno del reddito di chi abbia perso involontariamente la propria occupazione.

Ulteriore scopo dell’introduzione del ticket licenziamento è quello di scoraggiare le riduzioni sistematiche e non sempre motivate del personale.

La recente Legge di Bilancio 2018, Legge n. 205 del 27.12.2017, all’articolo 1 comma 137, ha introdotto un inasprimento di tale intervento prevedendo che a decorrere dal 01.01.2018, data di entrata in vigore della Legge stessa, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di procedure collettive da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento della cassa integrazione straordinaria, il ticket licenziamento, ovvero la percentuale applicata ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della Legge n. 92 del 28.06.2012, fissata al 41% sia di fatto raddoppiata passando infatti all’82%.

Affinché comunque operi il raddoppio del ticket licenziamento la comunicazione di avvio di procedura di licenziamento collettivo sia pervenuta alle associazioni di categoria e sindacali entro e non oltre il 20.10.2017 così come previsto dall’articolo 1 comma 137 della Legge di Bilancio 205 del 27.12.2017.

Questo significa che per i licenziamenti individuali il ticket continuerà ad essere applicato ancora nella misura del 41% del massimale mensile ASPI.
Per completezza di informazione si precisa inoltre che nei casi in cui il licenziamento collettivo non abbia formato oggetto di accordo sindacale la misura del contributo per il licenziamento sarà triplicato.

Sono previsti dei casi in cui il contributo per il licenziamento non si applica; gli stessi sono individuati sia nella stessa Legge istitutiva (Legge n. 92/2012) che ancor meglio nella Circolare Inps n. 44 del 22.03.2013 avente per oggetto “Legge 92/2012 – Art. 2, comma 31. Contribuzione dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1^ gennaio 2013. Criteri impositivi e modalità operative, Ulteriori precisazioni riguardo alla contribuzione ordinaria e aggiuntiva ASpI”.

La stessa Circolare in particolare, richiamandosi all’articolo 2 commi 33 e 34 della Legge n. 92/2012 individua i casi di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo, che possono così riassumersi:
Articolo 1 comma 33 – licenziamenti effettuati fino al 31.12.2016 da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo di ingresso nelle procedure di mobilità (fattispecie ormai superata e non oggetto di proroga);
Articolo 1 comma 34 – licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL ed interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento dell’attività e chiusura del cantiere. L’originaria disposizione normativa prevedeva l’esenzione con riferimento al quadriennio 2013-2016 (articolo 2 comma 34 Legge n. 92); il termine è stato però prorogato dalla Legge n. 232 del 11.12.2016 – Legge di Bilancio 2017.

Il ticket licenziamento non è altresì applicabile nei casi di cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a seguito di accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991 n. 223 (“Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”), ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro nella categoria.

Ancora il ticket non è dovuto con riferimento al licenziamento di collaboratori domestici, operai agricoli, operai extracomunitari stagionali, nei casi di dimissione del lavoratore, di decesso del lavoratore o di interruzione del rapporto di lavoro per intervenuta scadenza del contratto a tempo determinato.


27 Febbraio 2018


Fonte : Fiscal Focus