Se il lavoratore non riesce ad ottenere il Tfr dal proprio datore di lavoro, può far ricorso al Fondo di garanzia gestito dall’Inps
Quando il lavoratore cessa il rapporto di lavoro con il proprio datore di lavoro ha diritto al trattamento di fine rapporto [1], ossia al pagamento di quella somma accumulata e accantonata durante tutto il rapporto di lavoro. Il trattamento di fine rapporto è una somma accantonata dal datore di lavoro e che viene corrisposta al lavoratore nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi motivo. In alcuni casi, tuttavia, il datore di lavoro non provvede a versare il Tfr al dipendente. Che succede in questi casi?
Per tutti i lavoratori che non sono riusciti ad ottenere, il Tfr da parte dell’azienda datrice di lavoro vi è la possibilità di chiederlo all’Inps attraverso il Fondo di garanzia gestito dall’ente di previdenza. Il Fondo di Garanzia, inoltre, provvede anche al pagamento delle retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto. Ma vediamo di capirne di più.
Tfr: chi lo paga in caso di fallimento?
La legge prevede che, in caso di fallimento dell’azienda, le ultime tre mensilità dello stipendio e il Tfr siano versati ai dipendenti, dal Fondo di garanzia istituito presso l’Inps. Tuttavia il fondo interviene in maniera diversa a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali.
Nel caso di datore di lavoro soggetto a fallimento, al fine di poter accedere al Fondo di garanzia è necessario il ricorrere di alcuni requisiti:
- il lavoratore deve dimostrare la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- l’accertamento dello stato d’insolvenza e l’apertura di una procedura concorsuale di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria;
- l’accertamento dell’esistenza del credito a titolo di Tfr e/o delle ultime tre mensilità.
Tuttavia, come noto, non tutte le aziende sono soggette a fallimento. Questo perché la legge ha introdotto determinati requisiti per poter essere sottoposti a tale procedura. Se l’azienda non soddisfa i requisiti di legge non può essere dichiarata mai fallita e dunque sottoposta alla procedura concorsuale. Questa circostanza, tuttavia, non esclude la possibilità che i dipendenti possano ottenere il Tfr che gli spetta di diritto. Infatti, il Fondo di garanzia dell’Inps opera in ogni caso, ma è necessario il rispetto di alcune condizioni, oltre la dimostrazione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato:
- l’esistenza del credito per Tfr rimasto insoluto;
- l’insufficienza del patrimonio dell’azienda a consentire la soddisfazione dei lavoratori. Ciò significa che il dipendente deve ad esempio aver tentato infruttuosamente un pignoramento e che questo sia stato negativo per non aver l’ufficiale giudiziario trovato beni da sottoporre ad esecuzione.
Lo stesso discorso vale nel caso in cui, pur presentando l’azienda i requisiti per fallire, l’istanza di fallimento venga rigettata perché l’impresa è ormai cancellata dal Registro delle imprese da oltre un anno, o perché l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati, accertati nell’ambito dell’istruttoria prefallimentare condotta dal Tribunale è inferiore a 3mila euro o in caso di immediata estinzione del fallimento per insufficienza dell’attivo (anche in questo caso, non essendo stata effettuata la verifica dello stato passivo, è necessario che il lavoratore si munisca di sentenza di condanna o decreto ingiuntivo).
note
[1] Istituito dall’art. 2 L. 297/1982.