TFR: come si calcola

Il trattamento di fine rapporto (TFR) è un elemento della retribuzione la cui erogazione è differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La determinazione dell’importo da erogare viene effettuata con riferimento ad una quota della retribuzione dovuta per ciascun anno (quota di competenza) da assoggettare a rivalutazione annuale secondo un tasso collegato all’andamento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il trattamento di fine rapporto è dovuto per tutti i rapporti di lavoro subordinato (ivi compresi i contratti a termine, a tempo parziale, di apprendistato e di formazione lavoro) e matura anche durante il periodo di prova. L’art. 2120 del Codice Civile, infatti, prevede che l’importo di TFR di spettanza del dipendente sia composto da una quota capitale una quota finanziaria, pari alla rivalutazione dell’ammontare del fondo maturato al 31 dicembre dell’anno precedente. Si tratta di un compenso con corresponsione differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro, una sorta di salario posticipato calcolato per quote annuali.

Come si calcola il TFR?
Il calcolo per la determinazione del TFR è costituito dalla somma di tutti gli elementi retributivi, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con la sola esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese (art. 2120 cod. civ.).

Sono quindi da ricomprendere tutte le somme corrisposte ricorrentemente (es. compenso per interventi in caso di reperibilità).

Nel calcolo della retribuzione annua utile al TFR, rientrano i seguenti elementi:

– superminimo o ad personam;

– superminimi collettivi;

– elemento distinto della retribuzione (Edr);

– indennità di mensa;

– maggiorazioni contrattuali per lavorazioni o orari disagiati (fatte salve diverse previsioni contrattuali);

– straordinari forfetari e maggiorazioni di turno;

– altri elementi corrisposti mensilmente, quali premi presenza, indennità di cassa;

– elementi con corresponsione periodica ricorrente (bonus, premi di rendimento, incentivazioni, partecipazioni agli utili, provvigioni);

– compenso per lavoro straordinario prestato con continuità e non occasionalmente;

– tredicesima mensilità e gratifica natalizia;

– altre mensilità aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva;

– importi per festività non godute;

– indennità sostitutiva del preavviso;

– contributi a carico del datore di lavoro versati a favore di fondi pensionistici integrativi individuali o collettivi (solo per il periodo antecedente al 28 aprile 1993 – D.Lgs. n. 124/1993);

– premi per polizze stipulate dal datore di lavoro in favore del lavoratore.

Restano voci escluse dal computo del TFR

– rimborsi spese analitici;

– indennità chilometriche per l’utilizzo di veicoli personali per scopi aziendali;

– indennità di trasferta;

– una tantum occasionali;

– compenso per lavoro straordinario prestato occasionalmente;

– altre liberalità corrisposte a carattere non ricorrente;

– borse di studio erogate a figli dei dipendenti;

– somme corrisposte in seguito a conciliazioni e/o pronunce giudiziali a titolo di risarcimento;

– contributi a carico del datore di lavoro versati a favore di fondi pensionistici integrativi individuali o collettivi (solo per il periodo successivo al 28 aprile 1993 – D.Lgs. n. 124/1993);

– contributi a carico del datore di lavoro versati a fondi assistenziali integrativi.

I contratti collettivi di lavoro possono anche derogare ai criteri di computo posti dal legislatore a svantaggio del lavoratore.

Quanto è tassato il TFR?
Il trattamento di fine rapporto è imponibile per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

Per la determinazione dell’imposta è necessario procedere preliminarmente all’individuazione del “reddito di riferimento”. A tal fine occorre dividere l’importo del TFR maturato, al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta, per il numero di anni e frazioni di anno preso a base di commisurazione e moltiplicare il risultato ottenuto per 12.

Sul valore così ottenuto, vengono applicate le aliquote progressive dell’IRPEF relative all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione. L’imposta così ottenuta, rapportata percentualmente al reddito di riferimento, darà l’aliquota da applicare alla parte capitale del TFR.

Gli uffici finanziari liquideranno poi definitivamente l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

Inoltre:

– se in uno o più degli anni considerati non vi è stato reddito imponibile, l’aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile;

– se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito;

L’aliquota media deve essere applicata sia sulla parte imponibile del TFR, sia sulle altre indennità assimilate. Nel caso di decesso del dipendente in costanza del rapporto di lavoro l’imposta, determinata secondo le regole sopra riportate, è dovuta dagli eredi in proporzione all’ammontare da ciascuno percepito.

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l’imposta è diminuita di un importo pari a 61,97 euro per ciascun anno.

Tassazione TFR maturato fino al 31 dicembre 2000

Il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti sono imponibili per un ammontare, che si ottiene riducendo il loro ammontare di una somma pari a 309,87 euro (258,23 euro per rapporti cessati entro il 31 dicembre 1997) per ciascun anno preso a base della commisurazione, senza tenere conto dei periodi di anzianità convenzionale.

L’imposta da trattenere al dipendente e versare a titolo di ritenuta d’acconto è determinata:

1. calcolando l’imponibile di riferimento, che corrisponde all’importo ottenuto dividendo l’ammontare del TFR per il numero degli anni e frazione di anno preso a base della commisurazione e moltiplicando poi il risultato per 12 (numero fisso);

2. determinando l’ipotetico ammontare dell’imposta relativa all’imponibile di riferimento, tenendo conto delle aliquote IRPEF in vigore nell’anno in cui è maturato il diritto alla percezione delle indennità di fine rapporto;

3. dividendo l’ipotetico ammontare dell’imposta per l’imponibile di riferimento e moltiplicando per 100 in modo da ottenere l’aliquota media applicabile;

4. applicando alla base imponibile tale aliquota media.

Fonte: WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro


4 Dicembre 2023


Fonte : Studio Balillo