Lavoratore con performance inferiore rispetto ai colleghi dell’ufficio: è legittimo il licenziamento per scarso rendimento?
Il datore di lavoro non può mettere sotto controllo i propri dipendenti, verificando lo svolgimento delle mansioni loro assegnate e “quanto” lavoro svolgono nel corso della giornata. Tuttavia non ci vuole molto a capire quando un dipendente è particolarmente svogliato se, per colpa sua, tutto l’ingranaggio produttivo si inceppa. Se è vero, dunque, che il licenziamento disciplinare può avvenire solo per una causa talmente grave da giustificare la risoluzione del rapporto, si può ritenere che tale causa sia lo scarso rendimento? In altri termini si può licenziare il dipendente che rende meno degli altri? A fornire la risposta, in linea con quanto già chiarito dalla Cassazione, è una recente ordinanza del tribunale di Pisa [1]. Ma procediamo con ordine.
Le performance del dipendente inferiori alla media dei colleghi fanno scattare il licenziamento per scarso rendimento
Il capo non è mai contento o il dipendente è fannullone? Qual è la linea di confine tra un datore eccessivamente rigoroso, con richieste ai limiti dell’usura psicofisica, e un lavoratore che ama “prendersela comoda”? Di certo, in Italia – salvo poche eccezioni – è vietato il lavoro «a cottimo», quello cioè in cui l’attività del dipendente viene remunerata sulla base dei compiti e/o risultati portati a termine e non delle energie profuse sul lavoro. Dunque è sempre stato difficile, per la giurisprudenza, riconoscere la legittimità del licenziamento per scarso rendimento. Senonché di recente la Cassazione [2] ha sposato un atteggiamento più favorevole al datore arrivando ad ammettere, nei casi più gravi, il licenziamento del dipendente che rende meno degli altri.
Secondo la sentenza in commento, il licenziamento per giusta causa da scarso rendimento è possibile se il datore di lavoro riesce a dimostrare che:
vi è un significativo scostamento tra i tempi di lavoro prescritti per la lavorazione e quelli realmente effettuati dal lavoratore;
la prestazione resa è al di sotto della media di attività degli altri addetti alle medesime mansioni;
il tutto tenendo conto della attività lavorativa resa dal lavoratore nel suo insieme.
Come già chiarito dalla Cassazione [2] «lo scarso rendimento del ricorrente, protratto e significativo» si pone a fondamento della giusta causa del licenziamento poiché idoneo a far venir meno la «fiducia del datore di lavoro in merito all’esatto adempimento per il futuro» delle prestazioni. Inoltre, il licenziamento del dipendente che rende meno degli altri colleghi (e, quindi, intimato per «scarso rendimento») è legittimo qualora vi sia la «violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente», derivante dal discostamento tra gli obiettivi fissati per il singolo lavoratore dai programmi di produzione e quanto lo stesso abbia effettivamente realizzato in un determinato periodo «tenuto conto della media di attività tra i vari dipendenti».