Scattano dal 1° gennaio gli aumenti per le sanzioni per lavoro nero ed altre violazioni così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019
Gli aumenti delle sanzioni per lavoro nero e altre violazioni delle leggi sul lavoro previsti dalla Legge di Bilancio (Legge 145/2018), si applicano già dal 1° gennaio 2019. Il nuovo apparato sanzionatorio si applica esclusivamente per gli illeciti commessi nell’anno in corso. Infatti, restano esclusi dalla nuova norma i comportamenti elusivi degli anni passati, a prescindere dalla data di accertamento e/o contestazione.
Le novità in tema di sanzioni per lavoro nero della recente Manovra Finanziaria sono state recepite dall’INL con la Circolare n. 2 del 14 gennaio 2019 che alleghiamo a fondo pagina. Il documento di prassi riepiloga, dunque, quali sono i nuovi importi con cui devono confrontarsi i datori di lavoro già da quest’anno, in caso di:
- mancata preventiva comunicazione al Centro per l’impiego;
- mancata comunicazione del distacco transnazionale;
- somministrazione irregolare di lavoro;
- inosservanza delle norme sull’orario di lavoro.
Sanzioni lavoro 2019
Il documento di prassi dell’INL segnala che gli aumenti, pari al 20%, si applicano già dal 1° gennaio 2019 e valgono per gli illeciti commessi in corso d’anno. Va da sé che per elusioni avvenute nel 2018, ossia entro il 31 dicembre 2018, vigono le sanzioni vecchie.
Ma quali soni nel dettaglio le violazioni soggette all’aumento? Ebbene, la norma precisa che si tratta di violazioni in materia di:
- lavoro nero (art. 3 del D.L. n. 12/2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2002);
- somministrazione e distacco (art. 18 del D. Lgs. 276/2003);
- distacco transnazionale (x art. 12 del D. Lgs. n. 136/2016);
- orario di lavoro settimanale, riposi e ferie annuali (art. 18-bis, co. 3 e 4 del D.L.gs. n. 66/2003).
Sanzioni per lavoro nero
Per quanto concerne le violazioni per lavoro nero, le sanzioni si differenziano in base alla durata del fatto commesso:
- sino a 30 giorni di lavoro effettivo in nero, la sanzione fino al 31 dicembre 2018 andava da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare. Dal 1° gennaio 2019, tali importi sono stati aumentati, rispettivamente, a 1.800 euro ed a 10.800 euro.
- da 31 e fino a 60 giorni di lavoro effettivo in nero, la sanzione fino al 31 dicembre 2018 andava da 3.000 e di 18.000 per ciascun lavoratore irregolare. Dal 1° gennaio 2019, tali importi sono stati aumentati, rispettivamente, a 3.600 euro e 21.600 euro.
- oltre i 60 giorni di lavoro effettivo in nero, la sanzione fino al 31 dicembre 2018 andava 6.000 a 36.000 euro per ciascun lavoratore irregolare. Dal 1° gennaio 2019, tali importi sono stati aumentati, rispettivamente, a 7.200 euro ed a 43.200 euro.
Somministrazione e distacco illecito
L’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione viene punito per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa con 60 euro.
Distacco transnazionale illecito
In caso di distacco transnazionale illecito, la sanzione amministrativa è stata elevato ad un importo compreso tra 1.200 e 12.000. Riguarda, in particolare, i casi di mancata esibizione del contratto di lavoro, prospetto paga, ecc.
Nuovi importi sanzionatori anche nelle ipotesi relative alla:
- conservazione della documentazione, che passa dal 1° gennaio 2019, da un minimo di 600 euro a un massimo di 3.600 euro.
- nomina dei referenti, che passa anch’esso dal 1° gennaio 2019, da un minimo di 2.400 euro a un massimo di 7.200 euro.
Violazione orario di lavoro, riposi e ferie
Continuando la rassegna dell’aumento degli importi sanzionatori, nel caso di violazioni riguardanti:
- l’orario di lavoro, oltre le 48 ore settimanali, intese come media, comprensive dello straordinario;
- i riposi settimanali, intesi come media in un periodo di 14 giorni;
gli importi ora sono compresi tra 120 e 900 euro.
I predetti importi aumentano qualora la violazione si riferisce a:
- più di 5 lavoratori;
- e si è verificato per più di 3 giorni.
In tal caso, l’importo sale a 480 euro e 1.800 euro.
Se la violazione riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento gli importi, senza la possibilità del pagamento in misura ridotta, salgono, rispettivamente, a 1.200 e 6.000 euro.
In caso di ferie non accordate, e non fruite nei termini di legge, la sanzione è compresa tra 120 e 720 euro. Importo, questo, che aumenta rispettivamente a 480 e 1.800 euro qualora la mancanza riguarda più di 5 lavoratori e si è verificata in 2 anni.