Come deve comportarsi il dipendente che intende revocare le dimissioni presentate in modalità telematica ed entro quando può farlo
Che cos’è la revoca delle dimissioni e in quali casi è ammessa? Prima di vedere questo particolare istituto vediamo brevemente il contesto nel quale si colloca. Le dimissioni sono un atto con cui il dipendente manifesta la propria volontà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro. In passato si è posto il problema delle cosiddette “dimissioni in bianco”, che si concretizzava nel raccogliere la firma del dipendente su una comunicazione di dimissioni senza data che verrà invece apposta all’occorrenza e in maniera fraudolenta dall’azienda.
Per contrastare il fenomeno, dal 12 marzo 2016 il lavoratore che intende “licenziarsi” deve formalizzare la comunicazione esclusivamente online utilizzando appositi moduli predisposti dal Ministero del Lavoro e inviati al datore di lavoro (via pec) e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Ogni altra modalità di comunicazione è inefficace, se non in determinati casi previsti dalla legge.
La procedura è studiata per garantire che il soggetto che invia la comunicazione sia effettivamente il lavoratore. Per l’invio è infatti necessario collegarsi al sito www.cliclavoro.gov.it ed essere in possesso del PIN dispositivo rilasciato dall’INPS o delle credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale cosiddetto SPID. In alternativa, la trasmissione può avvenire per il tramite di intermediari abilitati quali patronati, consulenti del lavoro, sindacati, enti bilaterali, commissioni di certificazione e sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (in questi casi non è richiesto il PIN dispositivo INPS o le credenziali SPID).
Per qualsiasi motivo, il lavoratore può revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla data di trasmissione con le stesse modalità previste per l’invio. Vediamo nello specifico cos’è e come funziona la revoca.
Revoca delle dimissioni online: cos’è e come funziona
La revoca comporta il venir meno degli effetti delle dimissioni, consistenti nella risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Il contratto è ripristinato e il dipendente torna in forza al datore senza che ci sia bisogno di una nuova comunicazione di assunzione, come se il rapporto non si fosse mai interrotto.
Come detto, dal 12 marzo 2016 vige l’obbligo di presentare le dimissioni esclusivamente in modalità telematica. La normativa consente (art. 26 Dlgs. n. 151/2015) al dipendente di revocare le stesse entro e non oltre 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo.
Il dipendente accedendo direttamente o tramite intermediario al portale telematico www.cliclavoro.gov.it potrà visionare solo le comunicazioni trasmesse nei 7 giorni precedenti. L’area riservata presenta due opzioni:
- “Nuovo” che guida il visitatore all’inserimento di una nuova comunicazione;
- “Revoca” per ritirare le comunicazioni già inviate.
Selezionando quest’ultima, una volta completata la procedura il sistema segnala all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e al datore via pec che la comunicazione di dimissioni precedentemente inviata è stata revocata.
Spirato il termine di 7 giorni, le comunicazioni verranno rimosse impedendone di fatto la revoca.
Revoca della risoluzione consensuale
Allo stesso modo ricordiamo che è possibile altresì revocare la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Cosa deve fare l’azienda in caso di revoca
Ricevute le dimissioni, l’azienda deve comunicarle al Centro per l’Impiego entro 5 giorni decorrenti dall’ultimo lavorato, utilizzando il modello Unilav.
In caso di revoca le ipotesi sono due:
- Se l’azienda ha già provveduto alla comunicazione Unilav deve inoltrarne un’altra che annulli quella precedentemente inviata;
- Al contrario, non deve fare nulla l’azienda che non abbia ancora provveduto alla comunicazione di dimissioni.
Con la revoca, le dimissioni non hanno più l’effetto di interrompere il rapporto a decorrere dall’ultimo giorno lavorato. Venendo meno la causa di risoluzione del contratto, continuano a valere gli obblighi reciproci delle parti:
- Il lavoratore presta attività manuale o intellettuale nel rispetto degli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà;
- Il datore eroga la retribuzione quale corrispettivo dell’attività lavorativa.
Dimissioni revocate: con e senza preavviso
Non si pongono particolari problemi nei casi in cui tra la data di trasmissione del modulo di dimissioni e l’ultimo lavorato si colloca il periodo di preavviso imposto dal contratto collettivo per i dipendenti a tempo indeterminato, qualora quest’ultimo sia superiore ai 7 giorni. Posto che durante il preavviso il rapporto prosegue regolarmente, un’eventuale revoca comporterebbe la prosecuzione naturale del contratto.
Discorso diverso nei casi in cui per effetto di un preavviso inferiore ai 7 giorni ovvero totalmente assente, alla data della revoca il rapporto è già cessato. In questo frangente il dipendente dev’essere reintegrato in azienda (a tal proposito è consigliabile una comunicazione del datore che lo inviti a riprendere l’attività quanto prima).