Quale differenza tra telelavoro e smart working?

Il contratto di lavoro può essere eseguito al di fuori dei locali aziendali sia tramite lo smart working che tramite il telelavoro.
Sei un lavoratore dipendente di un’azienda che produce software. La tua prestazione di lavoro viene svolta interamente attraverso il personal computer. Vorresti lavorare da casa al fine di evitare lo stress degli spostamenti quotidiani verso il luogo di lavoro. Ti chiedi che differenza c’è tra smart working e telelavoro.

Il luogo di lavoro è uno degli elementi essenziali del contratto di lavoro e identifica la prestazione lavorativa sotto il profilo spaziale. Siamo abituati a pensare che il lavoratore debba svolgere la prestazione lavorativa presso la sede aziendale ma, soprattutto negli ultimi tempi, si sono diffuse molto prestazioni di lavoro svolte a distanza, a domicilio o presso altri luoghi diversi dalla sede del datore di lavoro.

Ma quale differenza c’è tra telelavoro e smart working? Si tratta, in entrambi i casi, di modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che consentono al dipendente di lavorare al di fuori dei locali aziendali ma ci sono importanti differenze tra i due istituti.

Che cos’è il telelavoro?
Il telelavoro non è un’autonoma tipologia di contratto di lavoro ma è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in base alla quale il lavoratore esegue l’attività lavorativa regolarmente al di fuori della sede di lavoro, soprattutto attraverso strumenti tecnologici.

Sono previste due discipline normative diverse a seconda che il telelavoro venga adottato dalla Pubblica Amministrazione o da datori di lavoro privati.

Nel primo caso [1], il telelavoro può essere definito come la prestazione di lavoro svolta dal lavoratore di una pubblica amministrazione in qualunque luogo ritenuto idoneo, che si colloca al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione che consentano il collegamento con l’amministrazione in favore della quale la prestazione deve essere resa.

Nel caso del comparto privato [2], il telelavoro è una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell’informazione nell’ambito di un rapporto di lavoro in cui l’attività lavorativa, che potrebbe essere svolta anche nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.

Telelavoro: è obbligatorio?
Il telelavoro non può essere imposto unilateralmente dal datore di lavoro né deciso direttamente dal lavoratore ma deve essere concordato dalle parti al momento dell’assunzione oppure in un momento successivo. L’eventuale rifiuto del lavoratore di optare, nel corso del rapporto di lavoro, per il telelavoro non può costituire motivo di licenziamento né di irrogazione di una sanzione disciplinare.

Telelavoro: quali diritti per il lavoratore?
L’accordo interconfederale istitutivo del telelavoro prevede che i telelavoratori hanno gli stessi diritti dei lavoratori subordinati che svolgono la loro attività all’interno dei locali dell’impresa. Ne consegue che il trattamento economico e normativo del telelavoratore non può, in alcun modo, essere deteriore rispetto a quello degli altri lavoratori subordinati a parità di livello di inquadramento e di mansioni svolte.

Che cos’è lo smart working?
Lo smart working o lavoro agile è una modalità di esecuzione della prestazione di lavoro, nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, introdotta dal legislatore nel 2017 [3].

La principale differenza con il telelavoro consiste nel fatto che il lavoratore agile non deve necessariamente svolgere la prestazione a domicilio ma può svolgerla in qualunque luogo idoneo. Inoltre, la normativa sul lavoro agile prevede una compresenza di giornate di lavoro in sede e giornate di lavoro in modalità agile. Invece, la normativa sul telelavoro prevede che il telelavoratore svolga regolarmente l’attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, al di fuori dei locali aziendali.

Smart working: è revocabile?
Le parti del rapporto di lavoro possono introdurre la modalità di svolgimento del lavoro in modalità agile attraverso un accordo di smart working scritto. L’accordo può essere a termine oppure a tempo indeterminato. Se l’accordo è a tempo indeterminato ciascuna delle parti può recedere dall’accordo stesso con un preavviso non inferiore a 30 giorni. La durata del preavviso è incrementata a 90 giorni quando il lavoratore è disabile, al fine di consentire un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.

Inoltre, in presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere anche prima della scadenza del termine, nel caso di accordo a tempo determinato, oppure senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Telelavoro e smart working: quali differenze?
Le principali differenze tra telelavoro e smart working sono le seguenti:

  • il telelavoro può essere una modalità standard di esecuzione della prestazione di lavoro, pattuita direttamente in fase di assunzione, mentre, nel caso dell’accordo di smart working, le parti possono sempre recedere e ripristinare il lavoro in sede;
  • il telelavoro può determinare lo svolgimento dell’intera prestazione lavorativa a domicilio mentre lo smart working prevede lo svolgimento della prestazione lavorativa in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno di essi.

note
[1] D.P.R. n. 70 dell’8.03.1999.

[2] Accordo CE 16 luglio 2002; Accordo interconfederale 9.06.2004.

[3] Artt. 18 ss. L. 81/2017.


8 Settembre 2021