Tra i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, uno dei provvedimenti più coercitivi, ma allo stesso tempo più efficaci sotto il profilo prevenzionistico, è il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ha natura cautelare ed ha lo scopo di contrastare e reprimere il lavoro sommerso ed assicurare così una più efficace azione di prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori.
Soggetti assegnatari del potere di sospensione.
Sono legittimati a adottare il provvedimento in questione:
– Il personale ispettivo dell’INL (compresi i carabinieri del NIL), tanto nell’ipotesi di presenza di lavoratori irregolari quanto nell’ipotesi di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro accertati, adesso, in tutti i settori produttivi (difatti il DL n. 146/2021 ha previsto l’estensione delle competenze del personale ispettivo dell’INL);
– Il personale delle Aziende sanitarie locali, limitatamente all’accertata presenza sui luoghi di lavoro di gravi violazioni in materia di igiene, salute e sicurezza;
– Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che ha competenza esclusiva e limitata alle violazioni in materia di prevenzione incendi.
Presupposti per l’adozione del provvedimento
L’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL) prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale vada adottato dal personale ispettivo in tutti i casi in cui venga accertata – nell’unità produttiva ispezionata – una delle seguenti circostanze:
a) impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupati, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa;
b) gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’ Allegato I del medesimo TUSL.
I soggetti destinatari
Sotto il profilo soggettivo, questo provvedimento è destinato essenzialmente nei confronti dei datori di lavoro che rivestono la qualifica d’imprenditore ai sensi degli artt. 2082 e/o 2083 c.c.. Conseguentemente, esso non potrà essere adottato:
– a carico dei datori di lavoro domestici ex art. 2240 e ss. Cod.civ..;
– nell’ambito delle professioni intellettuali cosiddette “protette” di cui agli artt. 2229 e ss. Cod.civ., per le quali è necessario l’iscrizione ad appositi albi o elenchi (salvo che non svolga un’attività imprenditoriale);
– a carico delle ONLUS; sul punto va chiarito che l’esenzione in argomento vale solo per quelle organizzate in forma associativa e non per le cooperative sociali che, pur essendo di diritto delle ONLUS ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 381/1991, svolgono comunque un’attività imprenditoriale;
– nei confronti delle organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;
– a carico dei partiti politici;
– per le organizzazioni culturali, religiose e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti vengano immessi sul mercato a prezzo “politico”, ovvero, ad un prezzo inidoneo a coprire i costi relativi ai fattori produttivi.
Sempre in ordine all’ambito applicativo, il provvedimento interdittivo non può essere adottato nel caso in cui il lavoratore “in nero” risulti essere l’unico occupato dall’impresa (microimpresa). In tali circostanze il personale ispettivo, in via cautelare, dovrà disporre l’allontanamento del lavoratore fino a quando il datore di lavoro non abbia provveduto a regolarizzarlo, anche sotto il profilo prevenzionistico.
Decorrenza del provvedimento
Gli effetti interdittivi possono decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
L’INL evidenzia come, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.
Come conseguenza dell’adozione del provvedimento, il Decreto continua a prevedere una sorta di “sanzione indiretta”. Difatti, per tutto il periodo di sospensione, è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione verrà comunicato all’ANAC ed al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per i conseguenti adempimenti.
Revoca del provvedimento
Il provvedimento cautelare di sospensione è, per sua natura, temporaneo. Difatti, l’art. 14 del TUSL prevede che il datore di lavoro possa richiedere, all’organo di vigilanza che lo ha emesso, la revoca dello stesso in presenza delle seguenti condizioni:
a) La regolarizzazione dei lavoratori anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza. A tal proposito l’INL, richiamando alcuni precedenti orientamenti del Ministero del lavoro, ha ribadito che, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed in attesa della visita medica, ai fini della revoca potrà comunque ritenersi sufficiente l’esibizione della prenotazione della stessa a condizione che, i lavoratori interessati, non siano adibiti a mansioni lavorative per le quali debba conseguirsi il relativo giudizio di idoneità; relativamente, invece, agli obblighi di formazione e informazione, l’Agenzia ritiene sufficiente che l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni e che l’obbligo informativo sia comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore;
b) L’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) La rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
d) In caso di adozione del provvedimento per lavoro irregolare, il pagamento, di una somma aggiuntiva così determinata:
– € 2.500 fino a cinque lavoratori irregolari;
– € 5.000 qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
e) In caso di adozione del provvedimento per gravi violazioni delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, il pagamento, di una somma aggiuntiva di importo pari a ciascuna fattispecie individuata dall’Allegato I.
Per punire ancor più severamente i trasgressori incalliti, un’ulteriore novità introdotta dal DL n. 146/2021 prevede che le somme aggiuntive siano raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti all’adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione. La mancanza, purtroppo, di una banca dati nazionale da consultare in tempo reale, limita attualmente questa ipotesi soltanto ai casi di diretta conoscenza all’interno di ciascuna sede territoriale.
Si rammenta che, su istanza di parte, è sempre possibile pagare le suddette somme in due soluzioni. Il datore di lavoro, difatti, può richiedere di pagare soltanto il 20% all’atto della richiesta di revoca del provvedimento, mentre il restante 80%, maggiorato del 5%, potrà versarlo entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza diviene titolo esecutivo per l’importo non versato.
Inosservanza del provvedimento
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento interdittivo è punito:
– Con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
– Con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
Ricorso avverso il provvedimento di sospensione
Avverso i provvedimenti adottati dal personale ispettivo INL per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, è ammesso ricorso entro trenta giorni alla Direzione interregionale del lavoro (DIL) territorialmente competente che si pronuncerà nei successivi trenta giorni. Contro l’eventuale inerzia dell’organo adito, il ricorrente potrà comunque contare sulla maturazione del c.d. silenzio-accoglimento.
Fonte: WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro