Prodotti agricoli: la vendita è possibile anche se i prodotti sono di un’altra azienda

In materia di vendita al dettaglio di prodotti agricoli, la legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha introdotto modifiche all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, relativo all’orientamento e modernizzazione del settore agricolo. A tal proposito, con la Circolare n. 76 pubblicata ieri sul proprio sito istituzionale, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento previdenziale dei soggetti che vendono al dettaglio i prodotti agricoli e alimentari appartenenti a comparti diversi da quelli della propria azienda e acquistati da altri imprenditori agricoli indicando, altresì, le istruzioni sulle modalità di compilazione del modello D.A.

Inquadramento normativo
In base al dettato dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, gli imprenditori agricoli (singoli o associati) iscritti nel registro delle imprese, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2135 c.c., “È imprenditore agricolo chi esercita la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse”.

Come ricordato in premessa, la Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 700) ha introdotto al richiamato articolo 4, il comma 1-bis che dispone quanto segue: “Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli”.

In sostanza, la modifica introdotta dalla manovra 2019, nel confermare la possibilità per gli imprenditori agricoli di vendere al dettaglio i prodotti agricoli e alimentari della propria azienda, ha specificato che detti prodotti possono anche appartenere ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, nel senso che i prodotti oggetto della vendita al dettaglio possono essere diversi da quelli provenienti dalle colture e/o allevamenti di animali normalmente e ordinariamente praticati dai produttori presso le proprie aziende e, dunque, acquistati sul mercato.
Questa possibilità, tuttavia, richiede il rispetto di due condizioni:

  1. I prodotti destinati alla rivendita al dettaglio devono essere direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Pertanto non deve esserci l’intervento di alcun intermediario commerciale;
  2. La seconda condizione prevede che il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalla propria azienda deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.

Relativamente al concetto di prevalenza, l’Istituto chiarisce che qualora la quantità di prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli sia maggiore della quantità destinata alla vendita proveniente dalla propria azienda, la seconda condizione è comunque rispettata se il fatturato dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli e destinati alla vendita al dettaglio è inferiore al fatturato dei prodotti propri.

Inquadramento previdenziale
Per quanto riguarda l’inquadramento previdenziale, nel documento di prassi viene precisato che le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, se rispettate le condizioni sopra descritte, non fanno venire meno i requisiti per la definizione agricola dell’azienda. Pertanto, le aziende che – oltre all’attività di coltivazione del fondo, della selvicoltura e dell’allevamento di animali – svolgono l’attività di vendita al dettaglio di prodotti propri e non propri, continueranno ad essere assoggettate a contribuzione agricola unificata.

Modalità di compilazione del modello D.A.
Considerato che l’attività di vendita al dettaglio dei prodotti agricoli e alimentari deve essere svolta da soggetti che esercitano come attività principale quella di produzione agricola, potranno essere considerate tali le aziende tenute alla compilazione dei quadri F, G e H della D.A., ovvero quelli relativi a terreni, allevamenti e macchine agricole.

Infine, per quanto attiene la compilazione del campo relativo al fabbisogno aziendale, nel quadro E del modello D.A., nella quantificazione delle giornate lavorative previste dovranno essere indicate quelle occorrenti per la coltivazione e l’allevamento senza tener conto di quelle relative all’attività di vendita al dettaglio, che andranno inserite nel campo “NOTE” del modello D.A.


23 Maggio 2019


Fonte : Fiscal Focus