Per dare correttamente le dimissioni dal proprio lavoro, a meno che si tratti di dimissioni in tronco per giusta causa, bisogna rispettare un periodo di preavviso minimo stabilito dalla contrattazione collettiva. Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore esprime la sua volontà di interrompere il rapporto di lavoro in essere.
Il preavviso di dimissioni serve per concedere all’azienda il tempo necessario per trovare un sostituto e/o di riorganizzare l’attività produttiva. Il dipendente quindi è tenuto a comunicare la sua scelta con un congruo anticipo, cosiddetto “periodo di preavviso”, la cui durata è fissata dai CCNL (Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro). In assenza di questo periodo si parla di mancato preavviso con le relative conseguenze economiche del caso.
Azienda e lavoratore sono però liberi di raggiungere un accordo che fissi un numero di giorni di preavviso inferiore o superiore rispetto a quello fissato generalmente.
Preavviso dimissioni con contratto a tempo indeterminato
Il periodo di preavviso è imposto ai soli contratti a tempo indeterminato, considerato che, per la loro natura “stabile”, le dimissioni rappresentano un fatto imprevisto, che dev’essere gestito dall’azienda usufruendo di un congruo periodo di tempo per trovare un sostituto o riorganizzare l’attività produttiva.
Al contrario, il dipendente non deve rispettare il periodo di preavviso in caso di:
- dimissioni per giusta causa da un rapporto a tempo indeterminato;
- dimissioni per giusta causa da un contratto a termine;
- lavoratrice o lavoratore che si dimettono nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento ai sensi della normativa sulla maternità (dall’inizio della gravidanza fino ad un anno di età del bambino);
- Dimissioni durante il periodo di prova.
Il preavviso non decorre a fronte delle seguenti assenze:
-Malattia;
-Infortunio;
-Ferie;
-Maternità.
In questi casi il conteggio ripartirà dal giorno di rientro al lavoro. Quindi significa che se durante il preavviso per dimissioni il lavoratore si assenta per una delle cause su indicate, i giorni possono aumentare.
Preavviso dimissioni con contratto a tempo determinato
Dal contratto a termine ci si può dimettere solo per giusta causa o in prova. Quindi nell’uno e nell’altro caso non c’è un numero di giorni di preavviso da rispettare.
I lavoratori assunti con un contratto a tempo determinato non possono quindi dimettersi, se non per giusta causa, perché questa tipologia di accordo prevede già un termine temporale, stabilito tra le parti. Se il lavoratore procede comunque alle dimissioni, può incorrere nell’obbligo di un risarcimento al datore di lavoro.
Questo tuttavia non esclude la possibilità che azienda e lavoratore siano d’accordo sul terminare anticipatamente il contratto in essere: in questo caso non viene richiesto alcun risarcimento.
Quanti sono i giorni di preavviso per dimissioni
I giorni di preavviso per dimissioni sono stabiliti dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro. Per calcolare i giorni di preavviso delle dimissioni, bisogna quindi fare riferimento al CCNL specifico. Alcune variabili influenzano la durata del preavviso:
tipologia contratto CCNL;
settore di riferimento;
livello e mansioni;
anzianità lavorativa;
qualifica specifica.
Periodo di preavviso dimissioni: da quando decorre
Il periodo di preavviso decorre da quando le dimissioni vengono comunicate al datore di lavoro. Di conseguenza, tra il momento in cui il dipendente rende nota all’azienda la sua intenzione di interrompere il rapporto e quello a partire dal quale lo stesso si è considerato cessato (cioè il giorno successivo all’ultimo lavorato) dev’esserci un intervallo di tempo pari a quello fissato dal contratto collettivo.
Questi ultimi considerano utili ai fini del preavviso tutti i giorni di calendario, anziché quelli lavorativi, salvo diverso accordo individuale.
Molti CCNL dispongono che il preavviso cominci a decorrere non dalla comunicazione al datore, bensì da una data precisa come il 1° o il 15° giorno del mese. Ad esempio il CCNL Terziario – Commercio statuisce che i termini di preavviso si conteggino dal 1° o dal 16° giorno del mese.
Dal 12 marzo 2016 le dimissioni dei lavoratori subordinati (eccetto alcuni casi particolari come i lavoratori in prova o le dimissioni nei primi tre anni di vita del bambino) devono essere presentate al datore di lavoro esclusivamente in via telematica o online.
Alla luce delle nuove modalità di comunicazione, la decorrenza del periodo di preavviso coincide con la data di trasmissione del modulo, ivi indicata.
Sono comunque concesse delle deroghe al periodo di preavviso stabilito dal contratto collettivo in determinati casi. Datore e dipendente possono concordare un termine di preavviso più lungo, quando tale facoltà è concessa dal CCNL e il lavoratore riceve un apposito compenso.
Altrimenti, le parti (azienda e dipendente) possono concordare un preavviso inferiore. Ad ogni modo, anche in mancanza di un accordo, il lavoratore può rassegnare le dimissioni senza rispettare il preavviso. In questo caso l’azienda gli potrà trattenere in busta paga una somma pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata se avesse rispettato il preavviso.
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