Periodo di comporto – Cos’è, come funziona e quanto dura

Il periodo di comporto è un lasso di tempo in cui il lavoratore subordinato assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto.

Questo periodo di tempo è generalmente stabilito dalla legge e regolato dai contratti collettivi o, in mancanza di riferimenti, dagli usi e dalla prassi.

In sostanza questa tutela opera come uno schermo protettivo per il lavoratore: finché è operativo il datore può licenziare il dipendente solo per giusta causa o per giustificato motivo dovuto a sopravvenuta impossibilità della prestazione o cessazione totale dell’attività d’impresa.

Periodo di comporto per malattia: cosa dice la legge.
La legge si preoccupa di fissare la durata del comporto per gli impiegati, fatte salve condizioni di miglior favore dei contratti collettivi. Discorso diverso per gli operai. Qui opera solo il contratto collettivo di riferimento.

Art. 2110 codice civile: […] l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità.
Il CCNL definisce:

  • Durata del periodo di comporto;
  • Arco temporale di riferimento, se anno solare (365 giorni decorrenti dal primo evento di malattia o a ritroso dalla data di licenziamento) o di calendario (1° gennaio – 31 dicembre);
  • Modalità di calcolo (in questo caso si parla di comporto “secco” o “per sommatoria”).

Al termine del comporto il rapporto prosegue, a meno che l’azienda non decida di recedere dal contratto. In tal caso valgono le regole fissate per i normali licenziamenti: il datore deve rispettare il periodo di preavviso e specificare i motivi che hanno determinato il licenziamento.

Il licenziamento intimato prima che sia decorso il comporto e motivato unicamente dal perdurare dello stato di malattia è da considerarsi nullo perché contrario a una norma imperativa di legge (l’articolo 2110 del codice civile).

Il lavoratore può interrompere il decorso del comporto chiedendo di cambiare il motivo dell’assenza da malattia a ferie o aspettativa. Il datore da parte sua, ha chiarito la Cassazione, non ha alcun obbligo di convertire d’ufficio l’assenza per malattia in ferie, dal momento che la fissazione del periodo feriale è sua prerogativa esclusiva, legata alle esigenze aziendali.

Cos’è il periodo di comporto
Il periodo di comporto è un lasso di tempo in cui il lavoratore subordinato assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto.

Detto ciò bisogna vedere quindi quanto dura questo periodo, come si può interrompere e cosa succede al termine, ovvero se viene superato il comporto.

Quanto dura il comporto
La durata del comporto varia a seconda che si parli di impiegati o operai. Per i primi, la durata è regolamentata dalla legge (art. 6 Regio Decreto Legge n. 1825/24) in relazione all’anzianità di servizio:

  • 3 mesi quando l’anzianità di servizio non supera i dieci anni;
  • 6 mesi se l’anzianità supera i dieci anni.

Tuttavia, se il contratto collettivo prevede condizioni di miglior favore, si applicano queste ultime.

Per gli operai, invece, il periodo di comporto per malattia è fissato unicamente dal contratto collettivo.

Come fare il calcolo del comporto: secco, per sommatoria o frazionato
Il calcolo del comporto è stabilito sempre dal contratto collettivo applicato. Le ipotesi riguardano il comporto secco e il comporto per sommatoria o frazionato:

  • Comporto secco: se il periodo di conservazione del posto è riferito ad un unico e ininterrotto evento di malattia;
  • Comporto per sommatoria o frazionato: se per il tempo di comporto si sommano le malattie verificatesi in un determinato arco temporale.

Cosa succede quando scade il comporto per malattia
Alla scadenza del periodo di comporto il rapporto di lavoro prosegue normalmente a meno che l’azienda non intenda procedere al licenziamento. Il datore, che non è tenuto ad informare il dipendente dell’approssimarsi della scadenza del lasso di comporto, può intimare il licenziamento nel rispetto del periodo di preavviso imposto dal contratto collettivo applicato.

A differenza dei casi ordinari di licenziamento, in quello per superamento del lasso di tempo di comporto:

  • Il recesso non deve essere preceduto dalla procedura di contestazione disciplinare;
  • Il datore non deve provare l’esistenza di un giustificato motivo di licenziamento.

Dal punto di vista operativo, una volta terminata la fase di comporto, il datore che intende procedere al licenziamento deve comunicarlo all’interessato tempestivamente.

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14 Settembre 2022