Patente a crediti: dall’INL i chiarimenti sull’applicazione del regime sanzionatorio

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota n. 9326 del 2024, in cui fornisce indicazioni riguardo l’applicazione della sanzione amministrativa alle imprese sprovviste di patente a crediti valida, operanti nei cantieri temporanei e mobili. Nel documento di prassi trova specifico chiarimento anche il caso dell’estensione dell’apparato sanzionatorio anche al committente e al responsabile dei lavori, rispetto al quale la sanzione è applicabile solo in caso di cantieri avviati a partire dal 1° ottobre 2024.

Nella nota n. 9326 del 9 dicembre 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla patente a crediti (art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008), che sono tenuti a possedere tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobile.
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che, in ragione di quanto previsto dall’art. 4 del D.M. n. 132/2024, possono essere elevati fino a 100.
La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri.

Sanzione amministrativa

E’ previsto uno specifico regime sanzionatorio applicabile sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti.
In questo caso la sanzione amministrativa è pari al 10%del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro e non soggetta alla procedura di diffida.
Per calcolare l’esatto importo della sanzione, pari al 10% del valore dei lavori – da considerarsi al netto dell’IVA – occorre sempre fare riferimento al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi. A tal fine potranno essere considerati anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente.
Nella fase accertativa, infatti, è sempre possibile formulare apposita richiesta di esibizione del contratto/capitolato/preventivo sottoscritto per accettazione, tanto all’impresa o al lavoratore autonomo, quanto al committente.
In mancanza di tale valore, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari ad euro 6.000.

Verifiche del committente e del responsabile dei lavori

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, deve verificare il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA.
In caso di assenza della patente ab origine, qualora il committente o il responsabile dei lavori abbia omesso di verificare il titolo abilitativo e affidato i lavori ad un soggetto privo di patente o con patente avente meno di 15 crediti è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91, diffidabile.
In caso di sospensionerevoca o patente inferiore a 15 crediti, la sanzione non si applica nei confronti del committente o del responsabile dei lavori qualora, solo successivamente all’affidamento, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15.
Questa sanzione, dunque, è applicabile unicamente in caso di lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024.

10 Dicembre 2024


Fonte : WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro