Part-time: quando e come è possibile variare l’orario di lavoro

Il contratto di lavoro a tempo parziale prevede un orario di lavoro costituito da un numero di ore inferiore a quello standard stabilito per il contratto a tempo pieno, ore che, comunque, sono articolate in modo predefinito all’interno del contratto stesso. Il datore di lavoro, nel corso del rapporto, non può autonomamente variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, salvo il caso in cui nel contratto siano state concordemente inserite le clausole elastiche, che consentono all’azienda di aumentare il numero di ore di lavoro del dipendente o di variarne la distribuzione nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. Quali sono le regole da rispettare in queste ipotesi? Come va predisposto il contratto di lavoro?

L’orario di lavoro ordinario dedotto nel contratto del lavoratore subordinato è fissato per legge nella misura di 40 ore settimanali, anche se alcuni contratti collettivi prevedono un orario ordinario inferiore (ad esempio 38 o 36 ore settimanali). Per questa ragione, si definisce “part-time” il dipendente che svolge un orario di lavoro inferiore a quello ordinario stabilito dal contratto collettivo.
In regime di trasparenza contrattuale, l’orario di lavoro deve essere definito in maniera precisa sia in relazione alla sua quantità che per quanto riguarda la sua articolazione e il datore di lavoro non ha la libertà di variare univocamente l’orario di un dipendente part-time. Ciò è possibile soltanto laddove sia stabilita una flessibilità oraria per la quale il lavoratore abbia prestato in forma scritta il suo consenso, in applicazione delle cosiddette clausole elastiche.

Orario di lavoro a tempo parziale

Nel contratto di lavoro a tempo parziale devono essere indicate le ore di attività in maniera precisa e puntuale, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno.
Le clausole elastiche, qualora non previste dal CCNL applicato in azienda, possono essere sottoscritte da datore e dipendente in sede protetta.
Se la modifica dell’orario part-time non è temporanea ma definitiva, o comunque è prevista stabilmente per un certo periodo di tempo, datore e lavoratore possono accordarsi, per iscritto, per cambiare l’orario.
La prova del consenso del lavoratore al cambio di regime orario può essere desunta anche da fatti concludenti: ad esempio, se il lavoratore si attiene al nuovo orario senza opporre rifiuto, il suo comportamento vale come consenso e può sostituire la firma di un patto scritto.

Quando è obbligatorio il modello Unilav

La variazione dell’orario di lavoro deve essere comunicata al Centro per l’impiego, tramite l’invio del modello Unilav, solo se c’è un passaggio dal tempo parziale al tempo pieno, o viceversa.
In caso di modifica dell’orario di lavoro, che, però, rimanga comunque a tempo parziale, non è necessario effettuare alcuna comunicazione al centro per l’impiego.

Obblighi contrattuali

Le clausole elastiche si applicano al contratto a tempo parziale:
– se previste dal contratto collettivo, anche territoriale o aziendale, e stipulate per iscritto col lavoratore;
– se datore e lavoratore le pattuiscono in sede protetta, laddove non previste dal contratto collettivo, davanti a una commissione di certificazione (presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro, in sede sindacale e anche presso i Consigli provinciali dei consulenti del lavoro).
L’aumento delle ore lavorative nell’accordo, inoltre, deve prevedere una maggiorazione della paga oraria, per il dipendente, pari almeno al 15% della retribuzione oraria globale di fatto e un preavviso minimo da fornire al dipendente pari a 2 giorni.
Le clausole elastiche devono prevedere, a pena di nullità:
– le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso minimo di 2 giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale dell’attività e variarne in aumento la durata;
– la misura massima dell’aumento orario, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale.
Di seguito un esempio di clausola flessibile da apporre a un contratto a tempo parziale:
“Il contratto di lavoro è da considerarsi part-time, per la complessiva durata di n. … ore settimanali, distribuite come segue: … (articolazione oraria standard).
Le Parti congiuntamente riconoscono al datore di lavoro la possibilità e la facoltà di modificare unilateralmente l’orario di lavoro e la sua collocazione, mediante comunicazione scritta da effettuarsi con un preavviso minimo di 2 giorni lavorativi e da sottoscriversi per accettazione da parte del lavoratore. Inoltre, sin da ora, il lavoratore si rende disponibile a prestare la propria attività lavorativa, al di fuori della collocazione ordinaria sopra indicata, all’interno delle seguenti fasce orarie: …
Si pattuisce, infine, che il lavoratore avrà diritto a una maggiorazione percentuale del … % qualora effettui la propria prestazione lavorativa in fasce orarie diverse rispetto a quella di cui alla collocazione ordinaria”.

Revoca del consenso alla flessibilità

Ai lavoratori che versano in particolari condizioni di salute o familiari (come specificate all’art. 8, commi 3-5, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) oppure ai lavoratori studenti (art. 10, comma 1, Legge 20 maggio 1970, n. 300) è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica.

Modifica del contratto di lavoro per casi particolari

La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale è ammessa su accordo delle parti risultante da atto scritto.
Peraltro, in talune ipotesi, la trasformazione da full-time a part-time, sia nel settore pubblico che privato, è espressamente prevista dalla legge al ricorrere di determinate condizioni:
– lavoratori affetti da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa;
– patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104) che abbia necessità di assistenza continua;
– richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente con disabilità grave (art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato trasformato da tempo pieno in tempo parziale, il lavoratore ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

10 Settembre 2024


Fonte : WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro