Pari opportunità: rapporto biennale da trasmettere entro il 30 giugno

Scade il prossimo 30 giugno il termine per la trasmissione telematica del rapporto biennale sulla parità uomo-donna riferito al biennio 2016/2017, cui sono tenute le aziende che, nel corso del 2018, occupano più di 100 dipendenti.

Il nuovo termine assegnato per l’adempimento è effetto di una proroga disposta proprio per consentire la completa telematizzazione del processo di comunicazione.

Sul sito del Ministero del Lavoro, infatti, è stato pubblicato lo scorso 3 maggio 2018 il decreto che dispone:

  • la proroga al 30 giugno 2018 della presentazione del rapporto biennale relativo al periodo 2016/2017;
  • il mantenimento della scadenza del 30 aprile per la presentazione del rapporto di tutti i bienni successivi;
  • la predisposizione di un nuovo modello;
  • una nuova modalità di invio esclusivamente telematica, attraverso un applicativo dedicato raggiungibile dal sito del Ministero del lavoro e da Cliclavoro;
  • l’abrogazione del previgente decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 17 luglio 1996.

Modalità di compilazione e invio del rapporto biennale – Il rapporto deve essere redatto esclusivamente in via telematica, attraverso il nuovo applicativo a cui si può accedere:

  • attraverso il sito del Ministero del Lavoro;
  • sul portale Cliclavoro.

L’accesso all’applicativo può essere effettuato da tutti i delegati ad operare di una qualsiasi azienda in possesso delle credenziali di Cliclavoro o SPID (Sistema pubblico di identità digitale).
Al termine della procedura di compilazione, il servizio informatico, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema.

La trasmissione del rapporto alla consigliera regionale di parità viene già effettuata con la redazione online del rapporto e il successivo salvataggio dello stesso nella procedura telematica.
Alle Rappresentanze sindacali aziendali, invece, dovrà essere trasmessa con modalità telematica, preferibilmente a mezzo pec, una copia del rapporto e della relativa ricevuta, entro la medesima data di scadenza dell’invio telematico, ovvero entro il 30 giugno per 2 quest’anno e 30 aprile per i bienni successivi.

Le aziende obbligate – Il campo di applicazione rimane invariato rispetto alle disposizioni dell’abrogato decreto del ministero del Lavoro 16 luglio 1996 e include le aziende pubbliche e private che occupano più di 100 dipendenti. Il rapporto è redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive, che in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 100 dipendenti.

In merito all’individuazione della base occupazionale, ritenendo ancora valide le indicazioni delle precedenti scadenze, si deve tenere presente che vanno computati:

  • tutti i dipendenti con contratto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla qualifica e dall’orario (si contano cioè le “teste”), includendo anche i lavoratori in aspettativa;
  • i lavoratori presenti sul territorio nazionale, con esclusione quindi dei dipendenti eventualmente distaccati nelle sedi estere;

Operazioni straordinarie – In caso di fusioni o scissioni intervenute dopo il 31 dicembre 2017, ma comunque prima della scadenza della presentazione 30 giugno 2018, le aziende coinvolte sono singolarmente tenute a redigere il proprio rapporto nei termini previsti.
Qualora le operazioni straordinarie siano state effettuate nel corso del biennio 2016-2017, l’azienda eventualmente assorbita non dovrà compilare il rapporto.

Apparato sanzionatorio – In caso di mancato invio nei termini di legge, il Servizio Ispettivo presso le Direzioni Regionali del Lavoro, su segnalazione dei soggetti destinatari del rapporto, diffida le aziende a provvedere all’invio entro 60 giorni dalla ricezione.

In caso di inottemperanza alla diffida saranno applicate le seguenti sanzioni ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. n. 198/2006:

  • ammenda da € 103,00 a € 516,00;
  • nei casi più gravi (ad. Esempio, in caso di inottemperanza per più anni consecutivi) può essere disposta la sospensione per un anno dai benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

22 Giugno 2018


Fonte : Fiscal Focus