L’art. 3, D.Lgs. n. 66/2003, stabilisce la durata del normale orario di lavoro in 40 ore settimanali fermo restando che i contratti collettivi possono stabilire una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.
La legge si “limita” a definire la durata massima, fermo restando che la contrattazione collettiva (di qualsiasi livello) può stabilire una durata inferiore alle 40 ore settimanali.
L’art. 4, D.Lgs. n. 66/2003, definisce la durata massima dell’orario di lavoro, che non può comunque mai eccedere il limite di 48 ore settimanali comprese lo straordinario per ogni periodo di 7 giorni.
Sulla base di quanto previsto dalla norma:
– i contratti collettivi possono stabilire una durata massima settimanale dell’orario di lavoro;
– la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, per ogni periodo di 7 giorni.
Riposo giornaliero
L’ulteriore limite da considerare è il rispetto del riposo giornaliero disciplinato dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003 ovvero che fermo restando la durata normale dell’orario settimanale (40 ore settimanale o il diverso orario previsto dal contratto collettivo), il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.
Deroghe alla disciplina dei riposi giornalieri
– Le attività di lavoro a turni, nel caso in cui il lavoratore cambi squadra;
– personale dirigente;
– manodopera familiare;
– lavoratori nel settore liturgico;
– lavoratori a domicilio;
– rapporti di telelavoro.
Pause
La norma (art. 8) stabilisce che qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore il lavoratore ha diritto ad una pausa, le cui modalità e durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro.
Finalità della pausa è il recupero delle energie psico-fisiche e la consumazione dell’eventuale pasto anche in un’ottica di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo
In mancanza di regolamentazione data dalla contrattazione collettiva, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a 10 minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Pertanto:
– in assenza di disciplina collettiva, il lavoratore che presti la sua attività per più di 6 ore al giorno ha diritto beneficiare di una pausa non inferiore ai 10 minuti, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro;
– le pause non sono retribuite né computate come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata;
– la pausa, ove spettante, non deve essere frazionata e non può essere sostituita da compensi economici.
Riposi settimanali
L’art. 9 stabilisce che Il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero e il riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
Pertanto:
– il lavoratore ha diritto, ogni 7 giorni, a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero;
– il riposo può anche essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni (D.L. n. 112/2008)
– il riposo settimanale di regola coincide con la domenica; può altrimenti essere fissato in un giorno diverso per le attività aventi determinate caratteristiche:
a) attività industriali il cui processo richieda lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
b) industrie stagionali;
c) attività il cui funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche;
d) aziende esercenti la vendita al minuto e in genere attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico.
Vengono previste delle eccezioni alla disciplina del riposo consecutivo di almeno 24 ore per:
– le attività di lavoro a turni, nel caso in cui il lavoratore cambi squadra o turno;
– le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
– il personale impiegato nel settore dei trasporti ferroviari;
i contratti collettivi possono derogare alla disciplina a condizione che al lavoratore vengano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo (art. 17, comma 4).
Fonte: WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro