La Legge di bilancio 2018 ha introdotto un nuovo sgravio, disponibile in forma strutturale, per l’assunzione di giovani e utilizzabile anche in cumulo, ovvero a prosecuzione, del regime contributivo di favore già vigente per i contratti di apprendistato professionalizzante. Si tratta dunque di una sorta di ulteriore incentivo alla stabilizzazione dell’apprendista qualificato, che si aggiunge ai 12 mesi di prosecuzione dello sgravio già in vigore.
Cumulabilità delle agevolazioni – Le aziende che convertono un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, possono applicare, per un anno, lo sgravio contributivo del 50% dei contributi previdenziali INPS, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL e fino ad un tetto massimo annuo di 3.000 euro. L’unica condizione da verificare è che l’apprendista non abbia compiuto 35 anni, se la fruizione prende il via nel corso dell’anno 2018, 30 anni se l’applicazione comincia dal 2019. L’arco temporale di fruizione decorre di fatto dal tredicesimo mese successivo alla conferma del rapporto di lavoro, in quanto i primi 12 mesi sono contribuiti al 10% già in base all’apparato normativo previgente in materia di apprendistato.
L’applicazione dello sgravio giovani avviene, dunque, successivamente alla completa fruizione del periodo di applicazione del regime contributivo ordinariamente previsto per l’apprendistato, senza soluzione di continuità.
In definitiva, in caso di conferma in forza del giovane apprendista qualificato, il datore di lavoro ha diritto a ulteriori 24 mesi di agevolazioni contributive INPS.
Il nuovo sgravio parziale triennale – Per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti la contribuzione INPS viene ridotta del 50% per un periodo massimo di 36 mesi. Non v’è dubbio riguardo la convenienza, sotto il profilo degli oneri contributivi e dei benefici normativi, del contratto di apprendistato; tuttavia va tenuto presente che questo sgravio si adatta perfettamente alle fattispecie in cui il giovane che deve essere assunto sia già in possesso della qualifica richiesta per l’attività da dedurre in contratto.
I giovani assunti non devono mai essere stati occupati a tempo indeterminato e devono soddisfare il requisito anagrafico fissato a 35 anni ma che, dal 2019 in poi, viene abbassato a 30 anni, allineandosi di fatto a quello già previsto per l’apprendistato.
Il limite massimo annuo di fruizione dello sgravio si attesta a 3000 euro su base annua, penalizzando dunque le assunzioni effettuate con livelli retributivi elevati o le eventuali prestazioni retribuite con le dovute maggiorazioni per lavoro straordinario o notturno.
Al datore di lavoro che, nei sei mesi successivi all’ assunzione, procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con le agevolazioni, viene revocato l’esonero e recuperato il beneficio già fruito.
Contribuzione e regime di favore per contratto di apprendistato – La disciplina vigente in materia di contratto di apprendistato prevede, per l’intera durata del contratto pari a 3 o 5 anni, una aliquota contributiva in capo al datore di lavoro pari al 10%, cui si aggiungono l’1,61% a finanziamento della Naspi e l’aliquota ridotta posta in capo al lavoratore, pari al 5,84%.
I datori di lavoro che occupano fino ad un massimo di 9 lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto ad una ulteriore riduzione dell’aliquota che scende all’1,5% per i primi 12 mesi e al 3% per il secondo anno.
La retribuzione corrisposta all’apprendista, inoltre, può essere determinata abbassando l’inquadramento di due livelli, in base a quanto stabilito dai CCNL. Inoltre, la contrattazione collettiva, nazionale territoriale od aziendale può stabilire una forma retributiva “percentualizzata” rispetto al trattamento economico finale e progressiva nell’ammontare.
Gli apprendisti, inoltre, non vengono computati ai fini della determinazione della dimensione aziendale per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.