NASpI: i requisiti che servono per chiederla

Regole più stringenti per chiedere la NASpI nel 2025. La legge di Bilancio 2025 (
legge n. 207/2024) ha previsto che l’accesso all’indennità di disoccupazione è consentito al rispetto di un nuovo requisito contributivo minimo. Inoltre, secondo il Collegato Lavoro (
legge n. 203/2024) non dà diritto alla NASpI l’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta per fatti concludenti da parte del lavoratore. Alla luce delle novità chi e in quali casi si può chiedere il beneficio?
A decorrere dal 2025, l’indennità di disoccupazione NASpI ha subito una “stretta” a seguito dell’entrata in vigore del nuovo requisito contributivo minimo previsto dalla legge di Bilancio 2025 e della disciplina contro le dimissioni per fatti concludenti introdotta dal Collegato lavoro in vigore dallo scorso 12 gennaio 2025.
Proviamo qui di seguito a riepilogare gli aspetti fondamentali previsti per l’ammortizzatore universale previsto in caso di perdita involontaria dell’occupazione per l’anno 2025.
Che cos’è la NASpI
La NASPI – Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – istituita a decorrere dal 1° maggio 2015, è un’indennità mensile di disoccupazione finalizzata a fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Hanno diritto ad accedere alla NASpI tutti i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni.
L’accesso alla NASpI è subordinato al possesso da parte dei lavoratori dei seguenti requisiti che devono consistere congiuntamente:
– possano far valere un periodo minimo di contribuzione;
– si trovano in stato di disoccupazione (art. 19,D.Lgs. n. 150/2015);
Requisiti contributivi
La norma prevede che per poter aver accesso alla NASpI è necessario che il lavoratore possa vantare almeno 13 settimane di contribuzione, versata nei quattro anni precedenti la disoccupazione.
Con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2025, il legislatore ha voluto fornire alcune restrizioni per l’accesso alla NASPI: in particolare è stato previsto – con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 – un ulteriore requisito. In particolare, l’accesso alla prestazione previdenziale è consentita al verificarsi della condizione che il lavoratore possa vantare – dal caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione a ritroso di 12 mesi – un periodo di contribuzione di almeno 13 settimane qualora il rapporto precedente sia cessato a seguito di una risoluzione volontaria di un altro rapporto lavorativo a tempo indeterminato.
Per espressa previsione di legge, sono escluse da tali restrizioni le eventuali cessazioni di rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale conseguenti alla procedura di conciliazione obbligatoria in caso di GMO di lavoratore rientrante nell’ambito di tutela reale nonché a seguito di dimissioni entro il primo anno di vita del bambino dei genitori.
Stato di disoccupazione involontaria
L’ulteriore requisito richiesto per accedere alla NASpI è che il lavoratore deve trovarsi in uno stato di disoccupazione involontaria, che si verifica a seguito dei seguenti eventi:
– qualsiasi tipologia di licenziamento compreso quello disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa;
– scadenza del contratto a termine;
– dimissioni per giusta causa;
– dimissioni presentate dalla lavoratrice madre nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento nonché le eventuali dimissioni presentate dal lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatoria qualora presentate entro il primo anno di vita del bambino ovvero del padre in caso di fruizione del congedo di paternità alternativo, a seguito del venir meno della figura della madre per morte, grave infermità e abbandono del figlio, o di affidamento esclusivo del figlio al padre;
– alcuni eventi che danno luogo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; si tratta dell’ipotesi di risoluzione consensuale a seguito del tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dalla
l. 92/2012 in caso di licenziamento per GMO di lavoratore rientrante nella tutela reale nonché di risoluzione consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda dimissioni distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti, o oltre, con i mezzi di trasporto pubblico (
msg. INPS 369/2018).
Sullo stato di disoccupazione involontaria, si ricorda che non dà diritto alla NASpI l’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta per fatti concludenti da parte del lavoratore, introdotta come particolare fattispecie di dimissioni dal Collegato Lavoro (l. n. 203/2025).

Si tratta di una particolare procedura – facoltativa e alternativa all’eventuale iter disciplinare – riconosciuta a favore del datore di lavoro che si trova a dover gestire una assenza ingiustificata dal lavoro per un periodo di tempo previsto espressamente dalla contrattazione collettiva e che comunque non può essere, come chiarito dal Ministero del Lavoro con la
circ. n. 6/2025, inferiore a 15 giorni di calendario.
La procedura, da avviarsi presso la competente sede territoriale ITL, qualora conclusa con esito positivo, comporta:
– la risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni del lavoratore che sono considerate valide ed efficaci qualora non formalizzate tramite la comunicazione telematica delle stesse al Ministero del Lavoro;
– il mancato accesso alla NASpI per il lavoratore;
– l’esonero dall’obbligo del ticket NASPI da parte del datore di lavoro (a cui sarebbe soggetto qualora intendesse procedere ad un licenziamento disciplinare sempre per assenza ingiustificata).
Ammontare
La prestazione previdenziale viene determinata a mensile si calcola prendendo a riferimento la retribuzione imponibile contributiva degli ultimi 4 anni, che viene divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.
L’importo inizialmente erogato sarà:
– pari al 75% del risultato della suddetta operazione, nel caso in cui questo non sia superiore a 1.436,61 euro
– diversamente, viene aggiunto al 75% un importo pari al 25% del differenziale tra l’importo calcolato ed i 1.436,61 euro.
Il tutto, fermo restando che l’indennità su base mensile non può in ogni caso superare un tetto massimo che per il 2025 è stato fissato in 1.562,82 euro.
Il valore della prestazione si riduce ogni mese del 3%, a decorrere
– dal primo giorno del sesto mese di fruizione
– dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.
Durata e termini di presentazione dell’istanza
La NASpI viene erogata a cadenza mensile, per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione versate nei quattro anni precedenti la data di inizio della sua erogazione, con una durata massima di 24 mesi.
La domanda per accedere alla NASpI va presentata entro il termine di decadenza di 68 giorni che decorrono:
– dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
– dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
– dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
– dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
– dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.


23 Aprile 2025


Fonte : WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro