Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato l’interpello n. 3 del 29 maggio 2018, con il quale risponde ad un quesito dell’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 31, comma 1, lettere e) ed f) del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015.
In particolare, l’Associazione istante chiede se la condizione dell’incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, fermo restando la presenza degli altri requisiti stabiliti dalle singole disposizioni per la fruibilità degli incentivi di legge, debba essere riferita all’impresa utilizzatrice ovvero all’Agenzia per il lavoro in caso di assunzione di lavoratori in somministrazione.
La risposta del Ministero del Lavoro
“…appare conforme ai principi generali di cui alle lettere e) ed f) dell’articolo 31 del d.lgs. n. 150/2015 e all’orientamento già espresso da questo Ministero con la risposta ad interpello n. 23/2016 ritenere che, in caso di assunzione di un lavoratore in somministrazione, la condizione dell’incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti sia riferita all’impresa utilizzatrice, al fine di ottenere i benefici economici legati all’assunzione e sempre che ricorrano i requisiti stabiliti dalle specifiche normative per la fruibilità degli incentivi.”