Il Ministero dell’Interno ha pubblicato, in congiunta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la circolare n. 35/167 del 18 gennaio 2018, con la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2018 (v. DPCM Flussi 2018).
LAVORO NON STAGIONALE E AUTONOMO
A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2018, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota massima di 30.850 unità (art. 1 del decreto).
Nell’ambito della quota massima indicata all’art.1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 12.850 unità (art. 2 del decreto), comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo.
Le 12.850 quote sono così ripartite:
Nell’ambito della quota indicata al comma 1 dell’articolo 2, sono ammessi in Italia 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Nell’ambito della quota indicata al comma 1, è consentito l’ingresso in Italia nell’anno 2018, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
Nell’ambito della quota prevista al comma 1, dell’art 2, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
Nell’ambito della quota di cui al comma 1, è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
Le quote destinate alle conversioni (9.850 unità) in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, previste dal DPCM, saranno ripartite a livello territoriale dalla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – tramite il sistema informatizzato SILEN – sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l’immigrazione.
Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del DPCM nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.
E’ consentito inoltre l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell’ambito della quota di cui all’articolo 2, comma 1, di 2.400 cittadini non comunitari residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:
imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA
A partire dalle ore 9.00 del 18 gennaio 2018 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it e saranno trasmessi, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, per le categorie dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale ed autonomo, compresi nella quota complessiva indicata al precedente comma 1, articolo 2, dalle ore 9,00 del 23 gennaio 2018, settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2018.
Le procedure concernenti le modalità di registrazione degli utenti, di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sull’home page dell’applicativo.
Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link “Help Desk”, disponibile per tutti gli utenti registrati sull’home page dell’applicativo; per le associazioni e i patronati accreditati rimarrà disponibile il numero verde già in uso.
I modelli da utilizzare per l’invio della domanda sono i seguenti:
Modelli A e B per i lavoratori di origine Italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile,
Modello VA conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato,
Modello VB conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato,
Modello Z conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo,
Modello LS conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’UE in permesso di lavoro subordinato,
Modello LS2 conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’UE in lavoro autonomo,
Modello LS1 richiesta di Nulla Osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
Modello BPS richiesta nominativa di nulla osta riservata all’assunzione di lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine (ex art. 23 del TUI).
Tutti gli invii, compresi quelli generati con l’assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non “a pacchetto”. L’eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all’ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.
Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
Nell’area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate.
Allo stesso indirizzo http://domanda.nullaostalavoro.dlci.interno.it, nell’area privata dell’utente, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico Immigrazione.
GESTIONE DELLE PROCEDURE
a. Istanze per articolo 23 del T.U. Immigrazione (modello B-PS)
Gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, per le istanze relative ai lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine (ex art. 23 del TUI), pervenute agli sportelli unici per l’immigrazione (SUI), provvederanno a riscontrare sulla lista pubblicata nell’home page del sistema SILEN (nella parte relativa alla documentazione), la presenza dei nominativi dei lavoratori stranieri distinti per Paese di appartenenza. Solo nell’ipotesi di riscontro positivo procederanno a richiedere – per il tramite dell’Ispettorato Nazionale del lavoro – alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali le relative quote, fornendo gli elementi anagrafici identificativi dei lavoratori richiesti. Le stesse saranno assegnate direttamente sul sistema SILEN.
Come già segnalato , si ricorda agli uffici in indirizzo l’importanza di comunicare alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione l’avvenuto rilascio del nulla osta al lavoro o l’eventuale diniego dello stesso, con relativa motivazione.
b. Conversioni permessi di soggiorno in lavoro subordinato
Si conferma che, nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro – valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro – utilizzando il modello Q, ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Successivamente, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione (Mod. UNI-Lav) secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato da inoltrare alla Questura competente.
Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (Modello VB), come già disposto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.12.2016, si ricorda che è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ferma la disponibilità di quote, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale (comma 10 art. 24 TUI) ed in presenza dei requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. A tal fine, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro dovranno verificare la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l’avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale, nonché i relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato. Con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate “a giornate” e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.
c. Conversioni permessi di soggiorno in lavoro autonomo
Ai fini della conversione del permesso di soggiorno da studio, tirocinio e/o formazione professionale e permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato dell’UE a lavoro autonomo, si dovrà tener conto delle modifiche apportate dal decreto Legislativo n. 81/2015 alla disciplina dei contratti di lavoro, con particolare riguardo ai rapporti di collaborazione (art.2) e ai contratti a progetto (art. 52). In tali ipotesi, lo Sportello Unico acquisirà il parere del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.
b. Ingresso per startup innovative
Per quanto concerne l’ingresso per le startup innovative si allegano (all. 2 e 3) le linee guida predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con Il Ministero degli Affari Esteri, Il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché i relativi modelli di candidatura (all.4 e 5).
Lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una startup innovativa dovrà richiedere al Comitato tecnico Italia startup visa il nulla osta secondo le modalità indicate nelle richiamate linee guida ed esibire allo Sportello Unico per l’immigrazione la certificazione di nulla osta rilasciata dal predetto Comitato.
Il Comitato, nel caso di conversione, non dovrà richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati all’atto del rinnovo del permesso di soggiorno.
Questa certificazione sostituisce la certificazione della Camera di commercio di cui all’art. 39, comma 3, dlgs 286/1998. Rimane invariata l’esibizione dell’ulteriore documentazione prevista.
Per ogni ulteriore chiarimento sulla procedura relativa alle startup innovative potrà essere consultato il sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
Lavoro stagionale
Sono inoltre ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2018, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una quota di 18.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 4 del decreto).
La quota di cui al comma 1 dell’ articolo 4, riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
Nell’ambito della quota indicata al comma 1 del citato articolo, è riservata una quota di 2.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. Come già chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.12.2016, la collocazione temporale sarà determinata sulla base del contratto di soggiorno per lavoro offerto dal datore di lavoro e non necessariamente corrispondente a quella usufruita dal lavoratore nel periodo precedente.
La predetta quota di 18.000 unità (di cui 2.000 riservate per richieste di nulla osta stagionale pluriennale) sarà ripartita a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agli Ispettorati Territoriali del Lavoro con successiva circolare, sulla base del fabbisogno scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale anche con le Regioni, parti sociali e organizzazioni sindacali.
Al riguardo si precisa che, nell’ambito delle medesime quote, è confermata la possibilità di presentazione di domande a favore di lavoratori che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti (anche appartenenti a nazionalità non comprese nell’elenco indicato nell’art 4, comma 2, del decreto in oggetto). Tali cittadini, infatti, maturano, in base a quanto previsto dall’articolo 24, comma 9 del T.U.I. un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro, ove abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e siano rientrati nello stato di provenienza alla scadenza del medesimo.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA
A partire dalle ore 9.00 del 24 gennaio 2018 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it (mod. C–stag) e saranno trasmesse, esclusivamente con le consuete modalità telematiche per i lavoratori non comunitari stagionali, compresi nella quota complessiva indicata al precedente articolo 4, dalle ore 9,00 del 31 gennaio 2018, quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana . Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2018.
Le procedure riguardanti la registrazione dell’utente, l’invio delle domande e la verifica dello stato di avanzamento della pratica sono identiche a quelle da tempo in uso e sono rinvenibili sul sito internet del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it).
Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link “Help Desk”, disponibile per tutti gli utenti registrati sull’home page dell’applicativo; per le associazioni e i patronati accreditati rimarrà disponibile il numero verde già in uso.
Tutti gli invii, compresi quelli generati con l’assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non “a pacchetto”. L’eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all’ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.
Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
Nell’area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate.
ISTRUTTORIA
Riguardo l’istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si ribadiscono le istruzioni già diramate agli Uffici territoriali del lavoro con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.12.2016, con riferimento, in particolare, all’individuazione sia dei settori occupazionali “agricolo e turistico alberghiero” (articolo 24, comma 1 TUI), che delle ulteriori ipotesi di rifiuto del nulla osta al lavoro (articolo 24, comma 12 TUI).
Si richiama, inoltre, la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, nonché l’adempimento dell’obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione contestuale alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
PROTOCOLLI DI INTESA
Anche in questa occasione, le associazioni di categoria di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 394/99, firmatarie dei protocolli stipulati con questi Ministeri, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. Il protocollo è aperto all’adesione di altre associazioni interessate.
Pertanto, analogamente a quanto previsto in occasione dell’emanazione dei precedenti decreti flussi, nel caso in cui le associazioni firmatarie abbiano articolazioni sul territorio con autonomia statutaria, i rispettivi rappresentanti potranno inviare alle Prefetture competenti per territorio le richieste di adesione da definire secondo lo schema già fornito in passato.
Gli accreditamenti già rilasciati agli operatori segnalati dalle associazioni di categoria firmatarie del protocollo per le domande relative ai precedenti decreti sono confermati.
Per l’accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni che di quelle che aderiranno durante l’anno), ogni associazione dovrà anche presentare, in formato elettronico, a codeste Prefetture-UTG il modello excel, compilato in tutte le sue parti (con particolare attenzione ad indicare il codice fiscale degli operatori).
Al riguardo, le Prefetture vorranno disporre gli accertamenti ritenuti opportuni, provvedendo, altresì, all’inoltro del modello, in formato excel, contenente i dati degli operatori per i quali si richiede l’accreditamento, esclusivamente con messaggio all’indirizzo di posta elettronica assistenza@dlci.interno.it.
Fonte: Ministero del Lavoro