Il congedo di maternità obbligatorio o semplicemente la maternità obbligatoria consiste in un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per la lavoratrice madre (o in taluni casi il lavoratore padre) che copre un arco di tempo pari a 5 mesi a cavallo del parto.
L’astensione spetta, a domanda dell’interessato, per due mesi precedenti la data presunta del parto e tre dopo oppure (maternità flessibile): 1 mese e 4 o infine, novità dal 2019, 5 mesi subito dopo il parto.
In tema di maternità flessibile l’INPS, con la Circolare 106 del 29 settembre 2022, ha fornito le istruzioni sulle nuove modalità di attestazione sanitaria per la fruizione flessibile della maternità delle lavoratrici dipendenti e in Gestione Separata. A partire da tale data i certificati medici necessari devono essere inviati esclusivamente al datore di lavoro e non più all’INPS.
Maternità obbligatoria, cos’è e come funziona
Vediamo ora cos’è e come funziona la maternità obbligatoria, traduciamo cioè in parole comuni quanto riportato dalla nostra legge. Innanzitutto ricordiamo che la lavoratrice madre ha due tipi di tutele: una economica e una normativa.
In primo luogo i congedi, i riposi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità valgono sia in caso di figli naturali quanto adottivi e in affidamento.
Allo stesso tempo quando parliamo di lavoratrice e lavoratore intendiamo la platea generale di lavoratori: privati, pubblici, soci lavoratori di cooperativa, ma anche coloro i quali hanno un contratto di apprendistato oppure a tempo parziale i quali hanno gli stessi diritti dei colleghi a tempo pieno.
Ai lavoratori con contratto di apprendistato oppure parziale vengono, come abbiamo detto sopra, riconosciuti gli stessi diritti, ma vale la pena trattare in modo più specifico queste due situazioni.
Astensione obbligatoria, come funziona
A livello normativo la tutela della lavoratrice si palesa nel divieto per il datore di lavoro di adibire la lavoratrice alla normale attività lavorativa. La lavoratrice è obbligata cioè dalla Legge ad astenersi dal lavoro.
Di conseguenza non è una scelta alla quale il datore di lavoro può optare, ma è un vincolo imposto dall’art. 16 D.Lgs. 151/2001.
Inoltre la stessa legge prevede che il periodo di congedo obbligatorio possa essere anticipato per gravidanza a rischio o per lavori rischiosi.
Quanto dura l’astensione obbligatoria per maternità
Passiamo quindi a vedere quanto tempo dura il congedo di maternità obbligatorio. Il periodo di astensione obbligatoria o interdizione al lavoro, se consideriamo la regola generale, dura 5 mesi in totale e copre il periodo che va:
da due mesi precedenti la data presunta del parto;
a tre mesi dopo il parto.
Maternità flessibile: cos’è e come funziona
La legge prevede che il periodo di 5 mesi di astensione obbligatoria possa essere fruito anche in periodi diversi: questo prende il nome di maternità flessibile.
Congedo di maternità flessibile: 1+4
La lavoratrice può optare per la flessibilità del congedo ed in questo caso l’estensione sarà:
1 mese precedente la data presunta del parto;
4 mesi dopo il parto.
La scelta di avvalersi del congedo di maternità flessibile è della lavoratrice, purché vi sia un attestato del medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato avallato dal medico competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel quale certifichino l’assenza di rischio alla salute della lavoratrice e alla corretta prosecuzione della gravidanza.
Oltre ad essere un obbligo del datore di lavoro si tratta anche di un diritto indisponibile per la lavoratrice, ciò significa che in nessun caso l’astensione può essere oggetto di rinuncia, neppure a fronte di comprovata certificazione medica attestante le condizioni di buona salute della lavoratrice.
Maternità obbligatoria 5 mesi dopo il parto
Novità per la maternità dal 2019 è, come accennato in premessa, la possibilità di fruire del congedo obbligatorio nei 5 mesi successivi al parto. Questa possibilità ulteriore è stata introdotta con l’ultima legge di bilancio e stabilisce che le madri lavoratrici possano fruire del congedo obbligatorio di 5 mesi a partire dalla data del parto.
Anche in questo caso, come nel precedente congedo flessibile 1+4, vi deve essere una specifica autorizzazione da parte del medico del SSN avallato dal medico competente che attesti l’assenza di rischi per la madre e per il nascituro.
Certificati medici necessari per la maternità flessibile
Per usare il congedo obbligatorio dall’ ottavo mese o dopo il parto è necessario presentare la documentazione sanitaria redatta da un medico del Servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) nel corso del settimo mese di gravidanza.
Aggiornamento: come detto in premessa con la Circolare 106 del 29 settembre 2022, l’INPS ha dettato le novità in materia di flessibilità. Dal 29 settembre 2022 l’attestazione sanitaria per la fruizione flessibile della maternità delle lavoratrici dipendenti e in Gestione Separata deve essere inviata esclusivamente al datore di lavoro e non più all’INPS.
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