Manovra 2018: nuova proroga per il LUL telematico

È stato prorogato al 1° gennaio 2019 l’obbligo della tenuta telematica del LUL presso il MLPS
Con una norma passata quasi in sordina, la Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) all’art. 1, co. 1154 proroga di un’ulteriore anno l’obbligo da parte dei datori di lavoro di tenere il Libro Unico del Lavoro (LUL) in maniera telematica presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ricordiamo che si tratta della seconda proroga da quanto è stato istituito per la prima volta tale obbligo; dunque, l’adempito non scatta più dal 1° gennaio 2018 (come previsto dalla prima proroga), bensì dal 1° gennaio 2019.

Quadro normativo – Nell’ottica di razionalizzare e semplificare la gestione dei rapporti di lavoro, con conseguente smaterializzazione dei documenti cartacei, il D.Lgs. n. 151/2015 all’art. 15 (Capo II) ha introdotto – a decorrere dal 1° gennaio 2017 – l’obbligo di tenere il Libro unico del lavoro (LUL) in maniera telematica presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A definire le modalità tecniche e organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro, il Legislatore aveva stabilito la necessità di attendere l’adozione di un apposito Decreto del MLPS, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo in trattazione (ossia entro il 24 marzo 2016).

Tale termine, purtroppo, è spirato senza fornire traccia alcuna delle modalità tecniche e organizzative con le quali i Consulenti del Lavoro dovranno confrontarsi per la tenuta del LUL.

Stante la mancata adozione delle regole tecniche che il Ministero del Lavoro avrebbe dovuto fornire mediante Decreto, con termine ultimo previsto per il 24 marzo 2016, il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016 (c.d. Decreto Milleproroghe), ha disposto lo slittamento di un anno – dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 – dell’obbligo di tenuta telematica del Libro Unico del Lavoro (LUL).

La proroga – Il comma 1154 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018, n. 205/2017 interviene proprio nel corpus normativo del D.Lgs. n. 151/2016, rinviando di un’ulteriore anno la decorrenza dell’obbligo di deposito telematico del LUL. Dunque, per le stesse motivazioni che hanno comportato lo slittamento della prima proroga, ossia per assenza di definizione di modalità tecniche ed organizzative per la tenuta, la conservazione e l’aggiornamento dei dati del LUL, il Legislatore ha rinviato dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2019 l’obbligo del LUL telematico.

Alla luce di ciò, risulta coerentemente spostata anche la previsione sancita dall’art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2015, secondo la quale, con un decreto del Ministro del Lavoro dovranno essere stabilite le modalità tecniche ed organizzative al fine di tenere, aggiornare e conservare i dati contenuti nel LUL. Sicuramente l’entrata in vigore del LUL telematico apporterà numerosi vantaggi legati alla razionalizzazione e alla semplificazione nella gestione del rapporto di lavoro. In questo modo, infatti, con un unico flusso, potranno essere previsti voci e importi retributivi aggregati sulla base di funzioni e esigenze conoscitive specifiche, consentendo, da un lato, ai lavoratori di leggere con più facilità la busta paga, e dall’altro, sarà velocizzato anche il compito degli ispettori che potranno prendere visione dei documenti direttamente on line ed evitare di chiedere ai datori di lavoro di visionare gli stessi in formato cartaceo.

Conseguenze – Una doverosa riflessione deve essere fatta in merito all’aspetto sanzionatorio, considerato che le modalità telematiche consentiranno all’Ispettorato Nazionale del Lavoro di poter incrociare, più agevolmente e rapidamente, le informazioni delle banche dati, al fine di far emergere eventuali incongruenze in merito a presenze ed orari. Sul punto, si segnala che sono state introdotte anche nuove sanzioni; in particolare, l’art. 22, comma 5, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 151 prevede che in caso di
omessa o infedele registrazione nel LUL dei dati relativi all’individuazione di tutti i lavoratori, delle annotazione relative stipendi in denaro e benefit gestite dal datore di lavoro, scatta una sanzione da 150 a 1.500 euro. Stessa sanzione, anche per chi viola l’obbligo di compilare il libro unico del lavoro con i dati richiesti per ciascun mese di riferimento entro la fine del mese successivo;

La sanzione aumenta in base al numero dei lavoratori interessati e alla durata della violazione commessa, nel seguente modo:
sanzione da 500 a 3.000 euro: se la violazione è riferita a più di 5 lavoratori o se la sua durata è maggiore di 6 mesi;
sanzione da 1.000 a 6.000 euro: se la violazione è riferita a più di 10 lavoratori, o se perdura per un tempo superiore a 12 mesi.


11 Gennaio 2018


Fonte : Fiscal Focus