Bonus bebè, prepensionamento e congedo domestiche, le ultime novità del DdL Bilancio 2018 approvato al Senato
Continua senza sosta il lunghissimo iter legislativo del DdL Bilancio 2018, che ha ottenuto in Aula del Senato il voto di fiducia sul maxiemendamento composto da un articolo e 686 commi (173 emendamenti approvati rispetto agli oltre 4.700 fra emendamenti e subemendamenti presentati nel corso dell’esame della manovra). Molti i ritocchi in materia lavoro e welfare: dalla conferma della proroga del bonus bebè 2018, all’ampliamento dell’esodo Fornero per collocare a riposo anticipatamente i lavoratori, nonché al congedo retribuito per le lavoratrici domestiche vittime di violenze di genere.
Vediamoli nel dettaglio.
Conferma proroga bonus bebè – Innanzitutto viene confermata la proroga, anche per l’anno 2018, del bonus bebè. La nuova normativa prevede la corresponsione di un assegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018, fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a séguito dell’adozione, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui.
Qualora quest’ultimo valore sia inferiore o pari a 7.000 euro, l’importo dell’assegno è riconosciuto in misura doppia. L’importo dell’assegno è erogato mensilmente ed è pari (nella misura ordinaria) a 480 euro annui, ad eccezione delle eventuali mensilità relative al 2018, per le quali l’importo annuo di riferimento è identico a quello previsto dalla suddetta disciplina per il periodo 2015-2017, pari a 960 euro annui; come accennato, tutti gli importi sono raddoppiati nel caso di ISEE inferiore o pari a 7.000 euro, così come previsto anche dalla disciplina relativa al periodo 2015-2017. Rispetto a quest’ultima, le differenze concernono il suddetto importo base dell’assegno e la durata che, per i figli nati o adottati nel periodo 2015-2017, è pari a 3 anni, anziché ad 1 anno.
Esodo Fornero – Un’interessante emendamento riguarda la possibilità per le aziende di prevedere dei piani di esubero del personale in prossimità di ricevere il trattamento pensionistico. In particolare, all’art. 21-bis è stato inserito il comma 13-bis il quale facilita il prepensionamento dei lavoratori in possesso dei requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia o anticipata; infatti, se l’attuale disciplina consente all’azienda di inserire nel piano di esodo soltanto i dipendenti che accedono alla pensione entro i successivi 4 anni, ora sarà possibile includervi anche chi raggiungerà i requisiti pensionistici entro i successivi 7 anni, limitatamente per il periodo 2018-2020.
Lavoratori del settore pesca – Al co. 1 dell’art. 17-bis è stato introdotto un emendamento a sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca. L’emendamento approvato prevede che nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa, derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, sia riconosciuta per ciascun lavoratore, per l’anno 2018 e nel limite di spesa dì 11 milioni di euro, un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari 30 euro.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MISE ed il MEF, sono disciplinate le modalità relative al relativo pagamento: esso comporterà oneri, pari a 11 milioni di euro nell’anno 2018, per i quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo rifinanziato dall’articolo 92 della legge.
Proroga CIGS settore pesca – In riferimento alla CIGS per i lavoratori nel settore della pesca marittima, i commi 1, 2 e 3 dell’art. 19, per gli anni 2018 e 2019, nelle imprese con organico superiore a 100 unità lavorative, prevede una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale. Il comma 1-bis – inserito dall’emendamento 19.2, rende permanente un’indennità per i periodi di sospensione dell’attività dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima.
La novella concerne un’indennità giornaliera onnicomprensiva, già prevista per il 2017, per i suddetti lavoratori, in relazione ai periodi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo, obbligatorio o non obbligatorio. Al riguardo, sembrerebbe opportuno chiarire a quali fattispecie di sospensione si faccia riferimento, in quanto, da un lato, la novella richiama i soggetti di cui al medesimo comma oggetto della novella – comma che concerne entrambe la fattispecie suddette – e, dall’altro lato, si fa esplicito riferimento solo alla sospensione derivante da misure di arresto non obbligatorio. L’estensione è disposta fino ad un periodo complessivo (per ciascun lavoratore) di 40 giorni di sospensione, per un importo massimo giornaliero di 30 euro e nel rispetto di un limite di spesa pari a 5 milioni di euro. Si ricorda che, per il 2017, i limiti di spesa per l’indennità (fissata nella misura di 30 euro giornalieri) sono pari a 11 milioni di euro per i periodi interessati da misure di arresto obbligatorio e a 7 milioni per i periodi di arresto non obbligatorio.
Maggiori risorse per l’assegno di ricollocazione – L’art. 20-bis introduce uno stanziamento in favore dell’ANPAL Servizi Spa (ex società Italia Lavoro Spa), ai fini del concorso del finanziamento per l’implementazione dell’istituto dell’assegno individuale di ricollocazione. Lo stanziamento è pari a 5 milioni di euro per il 2018 e a 15 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020; viene in ogni caso escluso l’impiego dello stanziamento per le spese per il personale della suddetta società.
Lavoratori esposti all’amianto – Altro emendamento è stato approvato in relazione ai benefìci pensionistici in favore dei lavoratori esposti all’amianto. Esso prevede una riapertura dei termini temporali per la presentazione delle domande per il riconoscimento di una maggiorazione del periodo contributivo ai fini pensionistici, in favore dei lavoratori che abbiano prestato la loro attività in processi produttivi legati all’amianto, nei comuni che presentino un tasso di mortalità per patologie ad esso correlate significativamente superiore a quello medio nazionale.
Congedo per domestiche vittime di violenze di genere – È stato inoltre introdotto per le lavoratrici domestiche il diritto al congedo per motivi connessi al percorso di protezione (debitamente certificato) relativo alla violenza di genere. Si ricorda che la disciplina fino ad ora vigente prevede, per le lavoratrici dipendenti – con esclusione del suddetto lavoro domestico – e per le titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, il diritto, rispettivamente, ad un congedo retribuito ed alla sospensione del rapporto contrattuale, per i motivi suddetti. In entrambi i casi, è posto un limite massimo di durata pari a tre mesi.