MALATTIA E RIDUZIONE DEL PERIODO DI PROGNOSI

L’INPS con circolare 2 maggio 2017 n. 79 interviene dettando specifiche istruzioni in merito ai corretti comportamenti da seguire nei casi in cui il lavoratore in malattia si veda ridurre la durata della prognosi per guarigione anticipata rispetto al termine inizialmente previsto.

L’Istituto dopo aver sottolineato che i casi di prolungamento della prognosi iniziale sono ormai prassi consolidata ai quali si provvede attraverso certificati di continuazione, evidenzia che nel caso contrario non sempre si riscontrano comportamenti corretti da parte della generalità dei lavoratori.

A tal fine nella circolare de quo l’Istituto specifica che la rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, rappresenta un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, sia nei confronti dell’INPS, ciò pone il datore di lavoro in condizioni di conoscere correttamente i tempi di ripresa dell’attività lavorativa e permette all’Istituto di avviare l’istruttoria per il riconoscimento della prestazione previdenziale.

Si ribadisce altresì che in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, al datore di lavoro è vietato adibire il lavoratore all’attività lavorativa ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2087 c.c. pertanto sarà necessario ottenere un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata qualora il lavoratore si consideri guarito ed intenda riprendere anticipatamente il lavoro.

Anche nei riguardi dell’INPS il lavoratore dovrà garantire collaborazione e correttezza attraverso la presentazione del certificato medico di malattia a rettifica del certificato telematico ed a tal fine l’Istituto precisa che “affinché  la rettifica venga considerata tempestiva, non è sufficiente che essa sia effettuata prima del termine della prognosi originariamente certificata, bensì è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa. Essa va richiesta al medesimo medico che ha redatto il certificato, riportante una prognosi più lunga.” Il medesimo grado di tempestività, ossia prima del rientro anticipato al lavoro, viene richiesto nei casi in cui il medico si trovi impossibilitato ad utilizzare le procedure telematiche e si rivolga al servizio alternativo di Contact Center.

L’obbligo di emettere un certificato di rettifica trova fondamento normativo anche ai sensi del disciplinare tecnico allegato e parte integrante del decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010 nel quale si stabilisce altresì che il medico che ha redatto il certificato apporti una rettifica richiamando il certificato medesimo, permettendo in tal modo all’Istituto di mettere a disposizione dei datori di lavoro le informazioni ricevute attraverso i canali telematici.

Laddove i certificati vengano redatti in modalità cartacea per causa di forza maggiore, il lavoratore dovrà farsi rilasciare apposito certificato di fine prognosi che dovrà essere inviato immediatamente sia all’INPS che al datore di lavoro.

Sotto l’aspetto sanzionatorio la circolare in esame sottolinea che talvolta, in occasione della visita medica di controllo domiciliare disposta d’ufficio, l’Istituto riscontra lavoratori che abbiano ripreso l’attività lavorativa prima della data di fine prognosi contenuta nel certificato di malattia, senza aver provveduto a farla rettificare, ed ovviamente in presenza di un datore di lavoro consenziente.

A fronte di tali comportamenti, nei casi in cui  emerga, a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, nella misura prevista per tali fattispecie stante la necessità di garantire che i dati forniti all’Istituto mediante i flussi certificativi siano tempestivamente aggiornati e veritieri.

La circolare precisa inoltre che “la sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione “di fatto” della fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell’evento certificato.”

Ne consegue che nelle ipotesi sopra descritte, il lavoratore assente dal domicilio di reperibilità, invitato a visita ambulatoriale, dovrà produrre una dichiarazione attestante la ripresa dell’attività lavorativa.


19 Maggio 2017


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