Lettera di dimissioni: quando è ammesso il modello cartaceo

E’ possibile “licenziarsi” dal lavoro usando il classico modello cartaceo della lettera di dimissioni? In alcuni casi sì, vediamo quali.

Per comunicare le proprie dimissioni il lavoratore deve necessariamente usare la procedura telematica di dimissioni online collegandosi al sito del Ministero del Lavoro oppure rivolgendosi a Sindacati, Consulenti del Lavoro e altri enti abilitati; tuttavia esistono delle eccezioni in cui è ancora ammesso l’uso del modello cartaceo della vecchia lettera di dimissioni.

Partiamo col dire che le dimissioni sono l’atto unilaterale attraverso il quale il lavoratore recede, volontariamente, dal rapporto di lavoro. Per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco a partire dal 2012 la Legge Fornero ha introdotto una nuova procedura telematica, più volte modificata fino ad arrivare a quella tutt’ora in uso. Vediamo quindi qual è stata l’evoluzione della procedura partendo dal contrasto alle dimissioni in bianco, con le dimissioni via internet per arrivare ai casi in cui è ancora possibile “licenziarsi” con la classica lettera di dimissioni cartacea.

Contrasto alle dimissioni in bianco e evoluzione della procedura di convalida
Le dimissioni in bianco, consistono nel fenomeno che si realizza direttamente al momento dell’assunzione del lavoratore, al quale insieme al contratto di assunzione il datore di lavoro procede a far firmare un foglio, appunto in bianco; modello da utilizzare al “momento opportuno” per far dimettere il lavoratore, sotto intendendo una forzatura da parte del datore di lavoro. Le dimissioni online hanno invece un protocollo telematico e quindi non possono essere in alcun modo date in anticipo.

La prima procedura di convalida avviene per opera della Riforma Fornero L. 28.6.2012, n. 92, nata proprio con l’idea di arginare il fenomeno di cui sopra. La convalida consisteva nell’apposizione della firma del lavoratore all’interno del modulo di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro inviato al centro per l’impiego, atto necessario a manifestare la genuinità della volontà del lavoratore.

Questa procedura appare debole al legislatore che ad opera dell’art. 26 del D.Lgs. 14.9.2015, n. 151 introduce una novità legata all’utilizzo di un apposito modulo telematico. A decorrere dal 12.3.2016 infatti il lavoratore che intende dimettersi può utilizzare solo ed esclusivamente la procedura telematica.

Dimissioni online
Per la quasi totalità dei lavoratori, ad eccezione di alcuni casi specifici, la procedura con la quale il lavoratore può dimettersi è solo ed esclusivamente on line utilizzando appositi moduli messi a disposizione del lavoratore, che può procedere in totale autonomia, accedendo alla propria area riservata del portale Cliclavoro, nella sezione dimissioni volontarie.

Per accedere alla propria area di Cliclavoro i lavoratori possono registrarsi direttamente sul sito, oppure se già in possesso delle credenziali INPS, utilizzare quelle. In alternativa, possono affidarsi a soggetti abilitati come i consulenti del lavoro.

Le dimissioni presentate con modalità differenti rispetto alla comunicazione on line sono “inefficaci”. Nel caso in cui un lavoratore manifesti la sua volontà senza effettuare la corretta procedura il datore di lavoro deve invitarlo a seguire la procedura telematica al fine di poter considerare valide le dimissioni.

Lettera di dimissioni: casi in cui è ancora prevista la forma cartacea
Se la procedura telematica è l’unica “forma tipica” per rendere efficaci le dimissioni valgono alcune eccezioni; vi sono cioè dei casi specifici in cui le dimissioni online non sono obbligatorie e di conseguenza vale ancora la vecchia lettera di dimissioni ovvero attraverso il modello cartaceo.

In particolare sono esclusi dalle dimissioni comunicate telematicamente:

  • gli impiegati nel pubblico impiego;
  • lavoratori domestici (colf e badanti);
  • i lavoratori durante il periodo di prova;
  • lavoratori del settore marittimo;
  • i collaboratori coordinati e continuativi;
  • i tirocini.

Questi lavoratori, quindi, comunicano al datore di lavoro la volontà di dimettersi attraverso la classica lettera di dimissioni cartacea. In questa lettera, scritta anche di proprio pugno, devono riportare:

  • i propri dati anagrafici;
  • indicazione di decorrenza del preavviso o eventualmente richiesta di esonero dall’espletamento del periodo di preavviso;
  • la data corrispondente all’ultimo giorno di effettivo lavoro.

Questa lettera dovrà essere firmata e consegna a mano al datore di lavoro o al responsabile del personale facendosi rilasciare apposita ricevuta. La lettera cartacea di dimissioni può anche essere inviata a mezzo raccomandata AR (anticipata a mezzo fax o email) oppure scansionata e inviata tramite PEC.

Altri casi di esclusione dalle dimissioni online
Situazione ancora differente, per alcuni soggetti, che non devono utilizzare né la procedura telematica né la “vecchia” lettera cartacea di dimissioni.

Questi casi previsti espressamente dalla normativa sul lavoro sono: le lavoratrici nel periodo di gravidanza e le lavoratici e/o i lavoratori durante i primi 3 anni di vita del bambino; questi infatti devono procedere ad apposita convalida presso l’ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro). Sono inoltre escluse dalla procedura telematica le risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale.

Come specificato dal Ministero del Lavoro i lavoratori tutelati nel periodo post matrimonio sono invece tenuti a dare le dimissioni online.


14 Gennaio 2020