Lo Stato e le altre Amministrazioni Pubbliche possono erogare alle imprese, nel rispetto di determinati limiti degli aiuti di stato. Il limite massimo previsto per ogni impresa beneficiaria deve rispettare la regola del “de minimis” quantificabile in € 200.000 nell’arco dei tre esercizi finanziari precedenti la richiesta, ad esclusione del settore agricolo e quello della pesca dove il limite non può superare i 15.000 euro per il primo, ed i 30.000 euro per il secondo.
L’impresa che voglia ottenere un’agevolazione in regime di “de minimis” dovrà compilare l’apposito modello ed effettuare una semplice “somma algebrica” degli aiuti ottenuti, rientranti nella sfera del “de minimis”, nell’arco dei tre esercizi finanziari, intendendosi per tali l’esercizio in corso e i due precedenti.
Il rispetto del regime “de minimis” deve essere tenuto in considerazione anche per le agevolazioni relative alle nuove assunzioni previste dalla Legge di Stabilità 2017.
Tale principio è stato ribadito dalla circolare Inps n. 40 del 28 febbraio 2017, con la quale viene specificato che l’incentivo potrà essere fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento U.E. n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.
Rientrano nella sfera del “de minimis”, i contributi Inps ex art. 22 della Legge n.183/2011, inerente l’esonero totale dei contributi a carico azienda per l’assunzione di apprendisti, nonché quelli relativi agli incentivi L. n. 214/2011 e L. n. 92/2012, rispettivamente in riferimento agli incentivi per l’assunzione di giovani e donne e alla riduzione contributiva del 50% per l’assunzione di lavoratori ultracinquantenni disoccupati da almeno 12 mesi, ovvero di donne prive di impiego regolarmente retribuito nei limiti previsti dalla legge.
Rientrano, inoltre, gli incentivi Inail alle imprese, ivi compresi i bandi Inail, i crediti di imposta per gli incentivi occupazionali e la detassazione degli investimenti in attività di ricerca industriale. Vanno considerate anche le deduzioni ai fini Irap di cui al D.Lgs. 446/1997.
Considereremo, infine, anche i finanziamenti Sviluppo Italia quali il prestito d’onore, Micro Impresa e Franchising.