Le prestazioni di lavoro occasionali in ambito familiare [E.Massi]

L’art. 54-bis della legge n. 96/2017 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 50, prevedendo una nuova disciplina per i c.d. “lavori occasionali”, dedica una particolare attenzione a quello svolto all’interno della famiglia, ipotizzando una disciplina, per certi versi, diversa da quella ipotizzata per tutti gli altri utilizzatori.
L’obiettivo che mi pongo con questa breve riflessione è l’esame delle disposizioni di riferimento alla luce dei primi chiarimenti operativi forniti dall’INPS con la circolare n. 107 del 5 luglio u.s. e con il messaggio n. 2887 del successivo 12 luglio che, peraltro, non riguarda le prestazioni in favore della persona fisica che non esercita attività professionale o d’impresa.
Ma, andiamo con ordine.
La nuova nozione di lavoro occasionale, valida per la generalità dei casi, si caratterizza attraverso l’individuazione di due parametri di natura temporale ed economica: il primo prende in considerazione un arco temporale compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno, il secondo è contrassegnato dai seguenti limiti:

per ciascun prestatore fino a 5.000 euro complessivi da intendersi al netto dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi e del costo di gestione, come ben chiarisce la circolare n. 107;
per ciascuna persona fisica che non esercita attività professionale o d’impresa (questa è la definizione adottata dal Legislatore per definire, nella sostanza, l’ambito familiare), con riferimento alla totalità dei prestatori, fino a 5.000 euro. Se l’attività viene svolta da titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, da giovani al di sotto dei 25 anni di età regolarmente iscritti da un ciclo di studi scolastici od universitari, da disoccupati disponibili ad un’attività lavorativa, da percettori di prestazioni integrative salariali o di reddito da inclusione, il compenso viene calcolato “in misura pari al 75% dell’importo”: tale frase è stata chiarita dalla circolare n. 107 allorquando è stato sottolineato come, fermi restando i limiti reddituali riferiti ai prestatori, quello concernente la persona fisica che dovesse utilizzare “soggetti svantaggiati” che ricordo, è pari a 5.000 euro complessivi, e’ incrementato di un ulteriore 25% (fino a 6.250 euro): in tali ipotesi, l’INPS provvede a detrarre dalla contribuzione figurativa gli accrediti contributivi relativi alla prestazioni occasionali. È, fortemente, auspicabile che sia la c.d. “piattaforma informatica” a fare i conteggi “in progress” per la persona fisica utilizzatrice in quanto lo “status” personale dei soggetti interessati potrebbe cambiare durante lo svolgimento delle prestazioni (si pensi, ad esempio, alla cessazione, di un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale) e lo stesso, si troverebbe, inconsapevolmente, a superare il limite reddituale massimo consentito con tutte le conseguenze del caso;
per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore della stessa persona fisica non esercitante attività professionale o d’impresa, per compensi superiori a 2.500 euro netti: tale limite è del tutto uguale a quello previsto per gli altri utilizzatori.
Il comma 2 dell’art. 54-bis riconosce al lavoratore il diritto alla pensione di vecchiaia, attraverso il versamento alla gestione separata e la copertura INAIL per gli infortuni e le malattie professionali.
Il Legislatore sottolinea la piena applicazione degli articoli 7, 8 e 9 del D.L.vo n. 66/2003 (le sanzioni sono individuate dall’art. 18-bis) che riguardano il riposo giornaliero (11 ore tra una prestazione e l’altra, fatta eccezione per la c.d. “attività frazionata”), la pausa (almeno 10 minuti oltre le 6 ore lavorative) ed il riposo settimanale (24 ore consecutive sia pure “godute” entro un arco temporale di 14 giorni) e delle tutele previste dall’art. 3, comma 8, del D.L.vo n. 81/2008 che, però, non si applicano ai piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza ai bambini, agli anziani, ai disabili ed agli ammalati, che sono le prestazioni remunerate con il “Libretto Famiglia”.

I compensi sono esenti da IRPEF, come già avvenuto per i vecchi voucher, e per i lavoratori stranieri l’ammontare percepito contribuisce ai fini della determinazione del reddito necessario per il rinnovo od il rilascio del permesso di soggiorno.
A mio avviso, gli eventuali compensi percepiti ex art. 70 del D.L.vo n. 276/2003 (lavoro accessorio) e quelli derivanti da attività svolta ex art. 54-bis della legge n. 96/2017, non si cumulano ai fini del raggiungimento del tetto massimo dei 5.000 euro in quanto frutto di due diverse norme e, del resto, l’art. 54-bis non ha fatto, assolutamente, cenno a tale possibilità (la sommatoria non può essere stabilita attraverso un chiarimento amministrativo, essendo, assolutamente, necessaria, una disposizione di legge).

Focalizzando l’attenzione sulla persona fisica, non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa si deve, assolutamente, escludere la possibilità che altri soggetti “non persone fisiche” possano ricorrere alle specifiche prestazioni erogate attraverso il “Libretto Famiglia”. Mi riferisco, ad esempio, a case di riposo, a condomini, a ONLUS o ad associazioni di volontariato le quali, ricorrendo i limiti dimensionali dei 5 dipendenti a tempo indeterminato (calcolati secondo il sistema ipotizzato dalla circolare n. 107 e specificato dal messaggio n. 2887 del 12 luglio 2017), rientrano tra gli utilizzatori che hanno a che fare con una disciplina diversa.

Il Legislatore esclude, in via generale (e di conseguenza, vi rientrano anche le famiglie) che possano essere utilizzati prestatori che negli ultimi 6 mesi siano stati in forza come dipendenti (la collaborazione di natura autonoma, seppur prevista, non appare difficilmente configurabile all’interno del nucleo familiare): la disposizione ha, chiaramente, un connotato antielusivo, finalizzato a “non destrutturare” rapporti in essere ma non è accompagnata da alcuna norma sanzionatoria in caso di mancato rispetto.
Va, poi, chiarita un’altra questione che, nella pratica, può presentarsi con una certa frequenza: può una persona fisica che utilizza il prestatore in ambito familiare, fargli svolgere una ulteriore attività in favore, ad esempio, della propria attività professionale (lavori saltuari in famiglia e lavori di pulizia all’interno dello studio professionale, magari ubicato nella porta accanto all’appartamento nel quale abita)? La risposta è positiva ma in questa seconda ipotesi il prestatore deve essere utilizzato e remunerato secondo la procedura prevista per i c.d. “utilizzatori” e non attraverso il “Libretto Famiglia”. Del resto si tratta di una questione già affrontata è risolta, da tempo, dall’INPS, con riferimento all’attività di un lavoratore domestico svolta tra la famiglia e lo studio professionale del capo famiglia: l’Istituto, con circolare n. 89 del 6 maggio 1989 affermo’ la diversa disciplina applicabile (nel primo caso lavoro domestico, nel secondo disciplina di inquadramento nel settore di inquadramento del datore di lavoro).

Passo, ora, ad esaminare gli adempimenti burocratici, in parte riportati al comma 9.

Sia la persone fisiche che gli utilizzatori debbono registrarsi (con il PIN INPS, o il Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID, o Carta Nazionale dei Servizi CNS), preventivamente, al servizio www.inps.it/Prestazioni Occasionali utilizzando la piattaforma informatica predisposta dall’Istituto, fornendo una serie di indicazioni necessarie sia per la gestione del rapporto che per gli adempimenti contributivi. Di particolare importanza per i prestatori è la identificazione dell’IBAN del conto corrente bancario, postale o della carta di credito fornita di IBAN, in quanto l’accredito delle prestazioni da parte dell’Istituto avverrà utilizzando quel mezzo e l’INPS non risponderà di accredito “non andato a buon fine” per una errata indicazione o perché il lavoratore, cambiando banca e conto corrente, non ha provveduto ad effettuare la dovuta comunicazione. Mancando la possibilità di accredito, l’INPS procede ad effettuare il pagamento attraverso un bonifico postale domiciliato con il costo, pari a 2,60 euro, a carico del prestatore.

Nella attività di registrazione ed in quella, successiva, di comunicazione della avvenuta prestazione lavorativa, la persona fisica può avvalersi anche dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Ente previdenziale, ma può avvalersi anche, per tali incombenze, dell’operato di un consulente del lavoro o di un patronato (la piena operatività per tali soggetti è prevista per la fine di luglio 2017).

Ma, quali sono le prestazioni lavorative che possono essere richieste in ambito familiare?

Qui il Legislatore parla di:

piccoli lavori domestici (ad esempio, lavaggio e stiro dei capi di abbigliamento, pulizia dell’appartamento, custode o autista nel solo ambito familiare, ecc.);
giardinaggio, pulizia e manutenzione;
assistenza domiciliare ai bambini, alle persone anziane, alle persone ammalate ed a quelle affette da disabilità. La dizione letterale operata dal Legislatore sembrerebbe escludere l’assistenza in un luogo diverso dal domicilio della persona fisica come, ad esempio, quella non infermieristica in una casa di cura o quella di baby sitter presso l’abitazione del prestatore. Ritengo, tuttavia, che, sulla base di regole di buon senso (che non dovrebbe mai mancare) e sulla falsa riga di ciò che avviene nell’ambito di un rapporto di lavoro domestico “strutturato”, ciò possa avvenire, magari attraverso un chiarimento dell’INPS o del Ministero del Lavoro, attivato con uno specifico interpello;
insegnamento privato supplementare.
Le prestazioni vengono retribuite attraverso il Libretto Famiglia (che non è qualcosa di cartaceo ma informatico) acquistabile, a regime, presso la piattaforma o presso un Ufficio Postale. Esso
contiene titoli di pagamento di valore nominale pari a 10 euro utilizzabili per prestazioni di durata non superiore a 60 minuti. La somma appena evidenziata è la risultante di:

8,00 euro a titolo di compenso per il prestatore;
1,65 euro a titolo di contribuzione ivs alla gestione separata INPS;
0,25 euro a titolo di premio assicurativo INAIL;
0,10 euro a titolo di finanziamento degli oneri di gestione e della erogazione del compenso.
La comunicazione della prestazione lavorativa, a differenza che per gli utilizzatori, e’ successiva alla stessa e il Legislatore ha posto un limite massimo entro la quale va fatta: esso è stato individuato con il giorno 3 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione con prevedibili problemi temporali, soprattutto se il titolare del rapporto è un soggetto anziano o con disabilità e la prestazione è avvenuta negli ultimi giorni del mese. La comunicazione, ricorda la circolare n. 107, può avvenire anche con cadenza giornaliera, secondo un calendario informatico presente nella piattaforma e deve contenere:

i dati identificativi del prestatore;
Il compenso pattuito;
il luogo di svolgimento e la durata della prestazione;
eventuali altre notizie necessarie ai fini della gestione del rapporto.
La comunicazione viene ricevuta, contestualmente, anche dal prestatore via SMS o posta elettronica (nei dati di registrazione va inserito il numero di cellulare o, in alternativa, l’indirizzo email).

Una volta acquistato il Libretto Famiglia, affinché non si esaurisca e, quindi, l’INPS non paghi per carenza di fondi, va implementato, attraverso versamenti da 10 euro o multipli di 10, da effettuare con l’F24 Elide con la causale “Lifa”, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 81/E del 3 luglio 2017 o, in alternativa, con strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso modalità di pagamento “pago PA” ed accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso le credenziali personali (PIN INPS, SPID o Carta Nazionale dei Servizi).

Ma, cosa succede se la persona fisica non fa la comunicazione?

La posizione del prestatore risulta essere più debole di quella del lavoratore che presta la propria attività in favore di un utilizzatore in quanto, nell’altro caso, sussiste una comunicazione preventiva (almeno 60 minuti prima dell’inizio) conosciuta anche dall’interessato. La comunicazione “ex post” pone il prestatore in una posizione oltre modo svantaggiata in quanto, in mancanza della stessa, l’Istituto non paga e lui sarà costretto ad avanzare una apposita rivendicazione coinvolgendo gli organi di vigilanza e conciliativi dell’Ispettorato territoriale del Lavoro.

Il pagamento di tutte le prestazioni occasionali riferite al mese antecedente avviene il giorno 15 del mese e riguarda sia le prestazioni rese in ambito familiare che quelle in favore dei soggetti utilizzatori, ivi compresi i settori agricoli e quelli pubblici (nello stesso periodo il lavoratore potrebbe aver effettuato lavori non soltanto in favore della famiglia ma anche degli altri soggetti individuati dal Legislatore). L’accredito avviene, come ho già ricordato, sul conto corrente bancario o postale, sulla carta di credito fornita di IBAN o, in mancanza, mediante un bonifico postale domiciliato, con spese a carico, in quest’ultimo caso, del prestatore.

Attraverso la piattaforma informatica il prestatore può “scaricare” il prospetto relativo alle prestazioni pagate, con i dati identificativi delle persone fisiche e degli utilizzatori, dei compensi, della contribuzione e dei premi assicurativi.

Passo, infine, a trattare il tema relativo all’apparato sanzionatorio riferito all’ambito familiare.

Afferma il Legislatore, senza, peraltro, fare alcuna distinzione tra i vari settori che nel caso in cui vengano superati i limiti di 2.500 euro per ciascuna prestazione svolta dal lavoratore nei confronti dello stesso soggetto o, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco del medesimo anno civile (1 gennaio – 31 dicembre) il rapporto si trasforma a tempo pieno ed indeterminato.
Ora, a me sembra che con riferimento alle famiglie ove sussiste la possibilità del licenziamento “ad nutum” tale trasformazione che parte dal giorno del superamento del limite reddituale massimo (2.500 euro) o, in alternativa, dal superamento del tetto delle 280 ore annue, sia illogica e, comunque, contraria allo spirito del lavoro domestico caratterizzato, come stabilito dal CCNL, da una previsione lavorativa, nella maggior parte, di natura oraria ben definita entro certi limiti.

Ovviamente, al lavoro domestico, a seguito di una denuncia per “lavoro nero” (derivante, nelle prestazioni occasionali, dalla mancata comunicazione “ex post”) non è applicabile la c.d.”maxisanzione”, espressamente esclusa dal Legislatore (art. 22, comma 1, D.L.vo n. 151/2015), ma, sulla base di prove acquisite dagli organi di vigilanza, possono scattare altre sanzioni legate all’omesso versamento contributivo.
Da ultimo, ricordo, infine, che a partire dal 1 gennaio 2018 il contributo del c.d. “bonus baby sitting” , previsto dall’art. 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92/2012, sarà erogato dall’INPS attraverso il “Libretto Famiglia” sulla base di istruzioni che verranno appositamente emanate: la circolare n. 107 ricorda che resta ferma la utilizzabilità entro il prossimo 31 dicembre, dei buoni di lavoro accessorio previsti dal D.L.vo n. 81/2015.


24 Luglio 2017


Fonte : Dottrina Lavoro