Categorie e qualifiche dei lavoratori subordinati: dirigenti, quadri, impiegati e operai. Cosa significano e chi vi rientra?
La legge indica quali sono le categorie legali in cui possono rientrare i lavoratori. Queste sono: i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operati.
Ad operare tale elencazione è l’articolo 2095 del Codice civile. L’articolo prosegue stabilendo poi che le leggi speciali e le norme corporative, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell’impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.
Qui di seguito cercheremo di approfondire l’argomento e di comprendere innanzitutto cosa si intende con categorie di lavoratori e chi sono i dirigenti, i quadri, gli impiegai e gli operai, quali caratteristiche li distinguono. Ma procediamo con ordine.
Cosa si intende per categorie di lavoratori?
Prima di vedere singolarmente quali sono le categorie legali in cui possono rientrare i lavoratori cerchiamo di comprendere cosa si intende per «categoria». La categorie racchiude in sé tutte le qualifiche accomunate da un medesimo trattamento generale. La sua funzione essenziale è quindi quella di indicatore di trattamento: trattamento non solo economico. La qualifica è dunque il nome con cui si indica un insieme di lavoratori, ai quali, in rapporto alle mansioni svolte (anche diverse tra loro), spetta un identico trattamento economico (compenso).
Diversi dalla nozione di «categoria» sono i concetti di «qualifica» e «mansioni». Queste ultime indicano le attività lavorative, da svolgersi concretamente, previste in contratto.
Anche se il «sistema di inquadramento unico» ha limitato la rilevanza del concetto di categoria, permangono alcune differenze di trattamento (ad esempio, elementi retributivi aggiuntivi) ancora ricollegate all’appartenenza a una determinata categoria (ciò vale, in special modo, per quadri e dirigenti rispetto a operai e impiegati).
Quali sono le categorie dei lavoratori dipendenti?
I lavoratori dipendenti, coloro cioè che sono vincolati da un contratto di lavoro subordinato al proprio datore di lavoro, si distinguono in quattro differenti categorie:
- dirigenti: solo coloro che ricoprono un ruolo caratterizzato da un grado elevato di professionalità, con possibilità di esplicare le loro funzioni con autonomia di potere decisionale, al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa;
- quadri: si tratta dei lavoratori che, pur non essendo dirigenti, svolgono con continuità mansioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo dell’impresa;
- impiegati: sono coloro che svolgono una funzione di collaborazione, tanto di concetto (con poteri di iniziativa) che di ordine (con poteri meramente esecutivi), eccettuata ogni prestazione che sia semplicemente di manodopera;
- operai: si tratta di coloro che svolgono un’attività lavorativa che comporta eminentemente un lavoro di manodopera.
Vediamo singolarmente ciascuna di queste singole categorie.
Chi è il dirigente?
La qualifica di dirigente spetta al prestatore di lavoro che, in qualità di alter ego dell’imprenditore, sia preposto alla direzione dell’intera organizzazione aziendale, o di una branca di settore autonomo di essa, tanto da poter influenzare l’andamento aziendale.
Le sue attribuzioni, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentono, sia pure nel rispetto delle direttive programmatiche impartite dal datore di lavoro, di imprimere un indirizzo e un orientamento all’attività dell’azienda.
Da ciò conseguono però maggiori responsabilità relativamente al governo complessivo dell’azienda e alla scelta dei mezzi produttivi di essa.
Il dirigente si differenzia dall’impiegato con funzioni direttive, che è colui che è preposto a un singolo, subordinato ramo di servizio, ufficio o reparto, e svolge la sua attività sotto il controllo dell’imprenditore o di un dirigente; la sua posizione gerarchica, i suoi poteri di iniziativa e le sue responsabilità sono corrispondentemente circoscritti e di più modesto e limitato rilievo all’interno dell’impresa e nei confronti dei terzi.
La qualifica di dirigente non spetta al solo “alter ego” dell’imprenditore, a colui cioè che, come appena detto, ricopre un ruolo di vertice nell’organizzazione. Può definirsi dirigente anche chi, per l’indubbia qualificazione professionale, nonché per l’ampia responsabilità in tale ambito demandata, operi con un corrispondente grado di autonomia e responsabilità.
Come chiarito dalla giurisprudenza, Il dirigente è dunque il lavoratore subordinato fornito di un elevato grado di responsabilità verso l’imprenditore, cui presta una collaborazione di carattere prevalentemente intellettuale, allo scopo di coordinare l’attività aziendale nella sua totalità o in alcuni suoi grandi rami autonomi. Le caratteristiche precipue di tale profilo professionale sono, pertanto, l’autonomia e la discrezionalità delle decisioni, in modo che l’attività del dirigente influisca sugli obiettivi complessivi dell’imprenditore, e la mancanza di una vera e propria dipendenza gerarchica.
Ai dirigenti si applicano norme speciali, come in materia di licenziamenti per i quali non valgono le regole degli altri comuni dipendenti. Gran parte della disciplina viene dettata dai contratti collettivi.
Nell’ambito della categoria dei dirigenti si possono distinguere eventualmente i dirigenti apicali, che si collocano al vertice dell’organizzazione aziendale. Sono un alter ego dell’imprenditore e svolgono mansioni tali da influenzare la vita dell’intera azienda. Poi ci sono i dirigenti intermedi e infine i mini dirigenti o dirigenti minori.
Chi è il quadro?
I quadri sono i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono con carattere continuativo funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa, sotto il controllo dell’imprenditore o di un dirigente, con poteri di iniziativa circoscritti e con corrispondente limitazione di responsabilità.
Salvo diversa espressa disposizione, ai quadri si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati.
Tra i quadri si distinguono i quadri direttivi: lavoratori stabilmente investiti di particolari responsabilità e poteri direttivi, e/o incaricati del coordinamento e del controllo dell’attività di altri lavoratori.
Chi è il funzionario bancario?
Si parla di funzionario con riferimento al settore bancario. La qualifica viene individuata dai contratti collettivi ed è compresa nell’ambito del personale direttivo, distinto da quello impiegatizio. È in posizione inferiore al dirigente. È caratterizzata dalla facoltà di firma e del potere di rappresentanza da esercitarsi in via generale e continuativa nel nome e per conto della banca in relazione a mansioni che comportino il compimento di atti di contenuto gestionale, a rilevanza esterna.
Chi è l’impiegato?
L’impiegato svolge attività professionale con funzioni di collaborazione con il datore di lavoro, eccettuata ogni prestazione di semplice manodopera.
L’impiegato con funzioni direttive viene preposto a un ramo o servizio dell’impresa e nell’attuazione, con poteri di supremazia gerarchica, di determinazione e autonomia esecutiva, delle direttive generali dell’imprenditore o del dirigente di una parte autonoma dell’impresa. Egli svolge la sua attività sotto il controllo dell’imprenditore o di un dirigente, con poteri di iniziativa circoscritti e con corrispondente limitazione di responsabilità.
Il Ccnl può prevedere l’impiegato di concetto: lavoratore adibito formalmente o di fatto ad un ramo o servizio dell’attività svolta dall’imprenditore, con poteri di circoscritta supremazia gerarchica nei confronti di altri dipendenti e di collaborazione con il titolare dell’impresa (o con il dirigente o con l’impiegato avente funzioni direttive), del quale attuano le disposizioni con libertà di apprezzamento e facoltà di iniziativa.
Chi è l’operaio?
La caratteristica distintiva dell’operaio è la collaborazione nell’impresa, mediante lo svolgimento di attività, generalmente di tipo manuale ed esecutivo, che attengono al solo processo produttivo.
Cos’è il sistema di inquadramento unico?
Il concetto di categoria è stato in parte superato dal sistema dell’inquadramento unico. In base ad esso, i contratti collettivi hanno introdotto una scala classificatoria articolata in livelli, all’interno dei quali possono essere ricompresi anche lavoratori appartenenti a categorie differenti.
Il sistema di classificazione professionale previsto dalla contrattazione collettiva è infatti attualmente fondato su una classificazione unica ripartita generalmente in sette o otto livelli di inquadramento professionale e di retribuzione. L’appartenenza a tali livelli è determinata sulla base di definizioni generali (le cosiddette declaratorie) delle caratteristiche dell’attività prestata, nonché di un’elencazione dei diversi profili professionali specifici e, quindi, delle mansioni o delle professionalità comprese in ciascun livello.
Pertanto, gruppi di impiegati e operai possono essere collocati nel medesimo livello.