Lavoro a termine, che cosa cambia nel 2018

Contratto a tempo indeterminato: diminuisce la durata massima e il numero delle proroghe.
Indietro tutta sul contratto a termine: la flessibilità che era stata concessa col Jobs Act [1] è stata messa in discussione da un nuovo emendamento alla legge di Bilancio 2018. In particolare, la durata massima del contratto, attualmente pari a 36 mesi, è stata ridotta a 24 mesi, mentre il numero massimo di proroghe è stato ridotto da 5 a 3.

Ad ogni modo, la nuova normativa non è ancora definitiva: in molti, difatti, sostengono che la riduzione della durata e delle proroghe del contratto a termine favorirebbe ancora di più il precariato, costringendo le aziende a un maggior ricambio dei lavoratori a tempo determinato.

Nell’attesa di avere la certezza che la riduzione di durata e proroghe del contratto a tempo determinato diventi legge, vediamo come funziona oggi il lavoro a termine, e che cosa cambia nel 2018.

Durata massima del contratto a termine
Ad oggi, il contratto a termine può avere una durata massima di 36 mesi, comprensivi di eventuali proroghe, ed un numero massimo di proroghe pari a 5.

Dopo la scadenza del termine originario o validamente prorogato, o dopo il periodo di durata massima complessiva di 36 mesi, il lavoro può proseguire di fatto:

per 30 giorni (se il contratto ha una durata inferiore a 6 mesi);
per 50 giorni (se il contratto ha una durata maggiore di 6 mesi);
In queste ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al dipendente una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto, pari al 20%, fino al decimo giorno successivo, ed al 40% per ciascun giorno ulteriore.

Se il rapporto di lavoro oltrepassa il periodo di prosecuzione di fatto, il contratto si considera trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato, a far data dal superamento dei 30 o dei 50 giorni.

Vi sono determinate ipotesi, però, nelle quali è consentito stipulare un nuovo rapporto a tempo determinato, nonostante siano raggiunti i 36 mesi cumulativi di tutti i periodi di lavoro a termine, compresi eventuali periodi di lavoro svolti in somministrazione, aventi ad oggetto mansioni equivalenti.

Il nuovo contratto di lavoro, perché sia valido, deve essere stipulato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, con l’assistenza di un rappresentante  di una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Possono essere poi previste specifiche deroghe al superamento del periodo di 36 mesi da parte dei contratti collettivi.

Periodo cuscinetto tra due contratti a termine
Se il rapporto a termine cessa, e se ne intende stipulare un altro, è necessario che trascorra un lasso di tempo tra il primo e il secondo contratto, il cosiddetto periodo cuscinetto, o stop and go, pari a:

10 giorni, se la durata del primo contratto è inferiore ai 6 mesi;
20 giorni, se la durata del primo contratto è superiore ai 6 mesi.
Gli intervalli sono stati ridotti dal Decreto del fare [2], in quanto la riforma Fornero del mercato del lavoro li aveva portati, rispettivamente, a 60 e 90 giorni.

Il mancato rispetto di questo periodo cuscinetto determina la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

Contratto di somministrazione a termine
La somministrazione, rispetto al contratto a termine, è soggetta a meno vincoli: ad esempio, non è previsto alcun periodo cuscinetto tra due diversi contratti di somministrazione.

Tuttavia, qualora siano superati 42 mesi, anche non consecutivi, di lavoro presso la stessa agenzia di somministrazione, si ha diritto all’assunzione a tempo indeterminato da parte dell’agenzia; lo stesso avviene in caso di superamento di 36 mesi di missione presso uno stesso utilizzatore, nell’ambito però del medesimo rapporto.

Lavoro a termine 2018
Nel 2018, come anticipato, dovrebbe cambiare sia la durata massima del contratto, che passerà da 36 a 24 mesi, sia il numero massimo di proroghe, che saranno pari a 3 anziché 5.

Non cambierà, invece, il periodo cuscinetto, pari a 10 o 20 giorni, a seconda della durata del contratto.

In ogni caso, la nuova norma potrebbe subire delle modifiche: c’è chi propone, ad esempio, di ridurre soltanto il numero massimo di proroghe e di lasciare inalterata la durata massima del contratto. Le modifiche, poi, non dovrebbero riguardare, almeno in un primo momento, i contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione, e i contratti già in essere.

note
[1] D.lgs. 81/2015.

[2] D.L. 63/2013.


15 Dicembre 2017