Cosa si intende per lavoro stagionale e quali particolarità ha nella gestione dei contratti, soprattutto quelli a tempo determinato
L’estate si avvicina e sempre di più sentiremo parlare di lavoro stagionale: camerieri, bagnini, autisti in località turistiche. Queste ed altre sono le mansioni che si concentrano in 3-4 mesi all’anno, coincidenti soprattutto con le vacanze estive ed invernali. Per questo si parla di contratto stagionale.
I contratti di lavoro stagionale sono riservati ad occupazioni che si sviluppano appunto in determinati periodi dell’anno dove per una molteplicità di ragioni, quali possono essere quelle climatiche (ad esempio stabilimenti balneari o piscine) o sociali (flussi turistici) si realizza un picco di attività che richiede una maggiore flessibilità del lavoro. Questa flessibilità la vediamo nei contratti a termine e nei rapporti di apprendistato, dove alle attività stagionali sono riservate alcune deroghe rispetto alla disciplina generale.
Analizziamo la questione nel dettaglio.
Lavoro stagionale: quali attività vi rientrano
Le attività stagionali sono quelle individuate con apposito decreto ministeriale, ad oggi inesistente. Fino alla sua adozione si fa riferimento alla tabella allegata al DPR. n. 1525/63 che riporta 52 attività, tra cui:
- Fiere ed esposizioni;
- Produzione di vino;
- Raccolta e spremitura delle olive.
Dal momento che il Decreto risale al 1963 (anni in cui il tessuto produttivo italiano era diverso da quello attuale) e contiene attività specifiche (scorzatura del sughero e produzione di liquirizia per citare alcuni esempi), l’individuazione delle attività stagionali può avvenire anche da parte dei contratti collettivi.
Il CCNL Impianti sportivi e palestre con riguardo ai limiti per l’attivazione dei contratti a termine individua come stagionali quelle imprese che nell’anno interrompono la propria attività per un periodo continuativo non inferiore a 60 giorni. Un esempio sono le piscine all’aperto chiuse nei mesi invernali e primaverili.
Il CCNL Logistica, trasporto, merci e spedizione stabilisce che il ricorso al lavoro stagionali è possibile oltre che per le ipotesi individuate dal DPR. n. 1525/63 anche per quei lavori concentrati in determinati periodi dell’anno e chiamati a rispondere all’intensificazione della domanda per eventi climatici o ricorrenze religiose. Ad esempio trasporti:
- legati al settore agricolo;
- legati a consumi concentrati in determinati periodi dell’anno;
- per i flussi turistici;
- di combustibili nel mesi invernali (da novembre ad aprile).
Anche il CCNL Metalmeccanici – industria identificati come stagionali oltre alle attività indicate dal DPR del 1963 quelle caratterizzate da un’intensificazione dell’attività in limitati (massimo 6 mesi) e determinati periodi dell’anno, definiti a livello aziendale.
Contratto di lavoro stagionale a tempo determinato: come funziona
L’ambito su cui ha maggior impatto la stagionalità è certamente quello dei contratti a termine. Rispetto alla normativa precedente il Decreto dignità (Decreto legge n. 87/2018 convertito in Legge n. 96/2018), introdotto la scorsa estate per volere del governo Lega – Cinque Stelle, conferma l’occhio di riguardo verso le attività stagionali, il cui ricorso è più snello rispetto ai “lavori ordinari”.
Vediamolo nel dettaglio.
Causali
Una prima agevolazione per le attività stagionali è l’esclusione delle causali. Il Decreto dignità impone ai contratti che eccedono i 12 mesi ovvero in tutti i casi di riassunzione (cosiddetti rinnovi) che gli stessi siano giustificati da almeno una delle seguenti causali:
- Esigenze temporanee e oggettive estranee all’attività ordinaria dell’azienda ovvero sostitutive di altri dipendenti;
- Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non preventivabili dell’attività ordinaria.
Ebbene, il regime delle causali è escluso per le attività stagionali, ovverosia quelle individuate dal DPR. del 1963 o dai contratti collettivi.
Durata massima
I contratti a termine stagionali scontano condizioni agevolate anche per quanto riguarda la durata massima. Con il Decreto dignità i rapporti a termine del lavoratore con la medesima azienda per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale non possono superare i 24 mesi. Se il limite viene superato il rapporto si trasforma a tempo indeterminato dalla data in cui si oltrepassano i 24 mesi.
Eccezion fatta per i contratti a termine stipulati per lo svolgimento di attività stagionali: qui il limite dei 24 mesi non si applica.
Inoltre come ha sottolineato il Ministero del lavoro (risposta ad interpello n. 15/2016) se tra azienda e dipendente sono intercorsi rapporti “ordinari” e attività stagionali, queste ultime non si considerano nel limite dei 24 mesi.
Stacco temporale
Se il dipendente viene riassunto dalla stessa azienda con contratto a termine, tra il rapporto cessato e quello di nuova stipulazione devono trascorrere (cosiddetto “stop and go”):
- Almeno 10 giorni di calendario se il primo rapporto ha avuto durata pari o inferiore ai 6 mesi);
- Almeno 20 giorni di calendario se il primo rapporto ha avuto durata superiore ai 6 mesi).
Se il periodo di interruzione non viene rispettato il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato.
La disciplina sullo “stop and go” non trova applicazione nei contratti a termine stipulati per attività stagionali.
Limiti numerici
I contratti stagionali sono altresì esclusi dai limiti numerici per il ricorso al tempo determinato.
Dal momento che il contratto a termine rappresenta un’eccezione rispetto al tempo indeterminato, individuato come la forma comune di rapporto di lavoro, la sua attivazione è soggetta a precisi limiti numerici.
I contratti collettivi o, in mancanza di loro disposizioni, la legge impongono un tetto al numero di tempi determinati presenti in azienda.
Dal canto suo, la legge stabilisce che i contratti a termine non possono eccedere il 20% degli indeterminati in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento del decimale all’unità superiore se lo stesso è uguale o superiore a 0,5.
Diritto di precedenza nel contratto stagionale
Chi viene assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali può esercitare il diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni che l’azienda intende fare per le medesime mansioni.
Il dipendente deve comunicare per iscritto la sua intenzione di esercitare il diritto di precedenza entro e non oltre 3 mesi dalla cessazione del rapporto. Il diritto di precedenza comunque si estingue trascorso un anno dall’interruzione del contratto.
Leggi anche: Il diritto di precedenza nei contratti di lavoro: cos’è e come funziona
Contributo addizionale 1.4% per i contratti stagionali
I contratti a tempo determinato prevedono un costo INPS a carico dell’azienda maggiore rispetto a quelli a tempo indeterminato. Questo in virtù dell’applicazione del cosiddetto “contributo addizionale” pari all’1,40% destinato a finanziare l’indennità di disoccupazione NASPI, calcolato sull’imponibile previdenziale e versato con modello F24 insieme agli altri contributi.
Peraltro il Decreto dignità ha disposto per ogni rinnovo l’aumento del contributo dello 0,5%. Questo significa che se il contratto viene rinnovato tre volte, il contributo sarà pari a:
- 1,40% per il primo rapporto;
- 1,40% + 0,50% = 1,90% per il secondo rapporto (primo rinnovo);
- 1,90% + 0,50% = 2,40% per il terzo rapporto (secondo rinnovo);
- 2,40% + 0,50% = 2,90% per il quarto rapporto (terzo rinnovo).
Il contributo addizionale non è dovuto per i contratti a termine stagionali.
Anche la disoccupazione NASpI per i lavoratori stagionali viene conteggiata in modo diverso, proprio per venire incontro alle esigenze di questa tipologia di lavoratori.
Apprendistato stagionale
La disciplina sull’apprendistato (Dlgs. n. 81/2015) prevede per le aziende che svolgono la loro attività in cicli stagionali la possibilità per i CCNL di prevedere particolari modalità di svolgimento del rapporto anche a tempo determinato.
Ad esempio il CCNL Turismo – industria consente lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni a mezzo stipula di contratti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà avere inizio entro 48 mesi di calendario dalla prima assunzione.
Questo rappresenta una deroga rispetto alla disciplina generale dell’apprendistato in cui il rapporto si svolge senza alcuna interruzione fino alla scadenza.