Lavoro autonomo: estensione del periodo di congedo parentale e maternità dopo la legge n. 81/2017

L’art. 8, comma 4, della legge n. 81/2017, prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino, a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002.

Con apposita delega contenuta nell’articolo 6, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, il Governo dovrà adottare uno o più decreti che stabiliscano la riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità.

La disciplina si applica anche ai casi di adozione e affidamento preadottivo

Ancora in tema di maternità, ricordiamo che le lavoratrici iscritte alla Gestione separata e non iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico diretto o di reversibilità, hanno diritto a percepire un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, a condizione che nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, risultino attribuite almeno tre mensilità di contribuzione. I dodici mesi costituiscono il periodo di riferimento sia per individuare il requisito contributivo sia per l’individuazione del reddito su cui calcolare la stessa indennità. L’importo dell’indennità di maternità, calcolato per ogni giornata del periodo indennizzabile, è pari all’80% di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi.

L’art. 13 della legge n. 81/2017 ha modificato l’art. 64, comma 2, del D. Lgs. n. 151/2001  che adesso prevede l’erogazione dell’indennità di maternità indipendentemente dall’effettiva astensione lavorativa per la fruizione del congedo obbligatorio; il successivo art. 14, ha previsto inoltre che le lavoratrici autonome possono anche farsi affiancare o sostituire da altri lavoratori autonomi di fiducia ed in possesso dei necessari requisiti professionali, con il consenso del committente. La gravidanza della lavoratrice autonoma che presta la propria attività in via continuativa non estingue il rapporto che, su richiesta della stessa lavoratrice, resta sospeso senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente. In caso di interruzione di gravidanza oltre il terzo mese, è corrisposta un’indennità per un periodo di trenta giorni.


28 Luglio 2017


Fonte : Leggi di Lavoro