Sono pareri condivisi con gli enti previdenziali quelli esposti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la lettera circolare n. 50 del 15 marzo 2018, riguardo l’inquadramento previdenziale delle collaborazioni rese dai familiari nell’impresa artigiana, agricola o commerciale. INL, INPS e INAIL chiariscono definitivamente i criteri in base ai quali il personale ispettivo può valutare correttamente l’eventuale assoggettamento dei collaboratori e coadiuvanti familiari all’obbligo di iscrizione e al conseguente versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
Collaboratori familiari – Si definiscono collaboratori o coadiutori familiari il coniuge e i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 3° grado, ovvero:
parenti di primo grado: genitori e figli;
di secondo grado: nonni, fratelli e sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli;
di terzo grado: i bisnonni e gli zii i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle i pronipoti;
gli affini: sono i parenti del coniuge ed in particolare i suoceri, i nonni del coniuge ed i cognati
i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati.
Obbligo di iscrizione all’INPS – L’Ispettorato preliminarmente fa presente che l’esame delle attività prestate dai collaboratori o coadiuvanti familiari non può prescindere dalla valutazione concreta delle singole fattispecie. I verbali ispettivi dovranno appunto essere puntualmente motivati in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale o prevalente.
Tuttavia, il documento di prassi prende in esame quello che risulta essere il caso più frequente nelle piccole imprese del nostro paese, ovvero la presenza di un collaboratore familiare già provvisto di copertura previdenziale.
In particolare, se il familiare, pensionato o impiegato full-time, non svolge in azienda una prestazione di lavoro continuativa, è opportuno far riferimento ad esigenze solidaristiche temporalmente circoscritte ed escluderle dall’obbligo di iscrizione alla relativa gestione previdenziale.
Ne deriva che, la prestazione può dirsi occasionale quando non supera i 90 giorni nell’anno, opportunamente riproporzionati in caso di attività stagionale o di prestazione resa non a tempo pieno.
Inquadramento INAIL – Per quanto riguarda la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL dei collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio, restano valide le precisazioni già fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (lettera circolare n. 14184/2013): l’iscrizione è obbligatoria se l’attività viene prestata per più di 10 giorni l’anno.