Chiarimenti dall’INPS riguardo alla malattia insorta prima o durante la cassa integrazione salariale CIG, FIS o CIGD.
Laddove l’evento di malattia colpisca il lavoratore durante la cassa integrazione guadagni a zero ore, che prevede la totale sospensione dal lavoro, quest’ultimo continuerà ad usufruire delle integrazioni salari. Infatti, siccome l’attività lavorativa è sospesa al 100%, il lavoratore non ha nemmeno l’obbligo di comunicare lo stato di malattia.
Quindi, si continuerà a percepire normalmente l’integrazione salariale. È questa una delle conseguenze previste dall’art. 3, co. 7 del D.Lgs. n. 148/2015, che disciplina gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. La normativa, in particolare, dispone che il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.
A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020, a seguito delle numerose richieste di chiarimenti in merito alla corretta definizione del rapporto intercorrente tra i diversi trattamenti di integrazione salariale e l’indennità di malattia.
Malattia insorta prima dell’integrazione salariale
Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa, l’INPS afferma che potranno verificarsi due casi specifici:
se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
CIG a orario ridotto: spetta l’indennità di malattia
Laddove l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.
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FIS a zero ore e malattia: malattia non sempre indennizzabile
In caso di sospensione a zero ore è necessario distinguere due ipotesi:
- malattia insorta durante il periodo di sospensione;
- malattia precedente l’inizio della sospensione.
Nel primo caso la malattia non è indennizzabile. Pertanto il lavoratore continuerà a percepire l’assegno ordinario e non dovrà comunicare lo stato di malattia; questo perchè non vi è l’obbligo di prestazione dell’attività lavorativa.
Malattia prima della CIG
Nell’ipotesi in cui lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si possono verificare due casi:
- se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal FIS dalla data di inizio delle stesse;
- se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
Infine, in caso di riduzione di orario l’assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall’indennizzabilità di queste ultime.
Per concludere, non essendo intervenute modifiche alla disciplina sopra illustrata, la stessa continua ad applicarsi anche per CIG, FIS, CIGD COVID-19.