Incentivi per chi assume percettori del RdC: prime indicazioni dall’Inps

Pubblicata la Circolare Inps n. 104/2019 con cui vengono fornite le istruzioni amministrative per la ricostruzione dell’assetto complessivo degli incentivi per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, i beneficiari del Reddito di cittadinanza, nonché le relative condizioni di fruizione. L’istituto, tuttavia, in relazione alle istruzioni operative si riserva di comunicarle con un successivo messaggio.

Limiti e durata dell’incentivo
L’articolo 8 del DL n. 4/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019 stabilisce, in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato del beneficiario del Rdc, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite dell’importo mensile del Rdc spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, entro un tetto di 780 euro mensili.

La durata dell’incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del Rdc già goduto dal lavoratore assunto. In particolare, la durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc fino alla data di assunzione, con un minimo pari a 5 mensilità. Nel caso in cui il Rdc percepito dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura medesima ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del D.L. n. 4/2019, la durata dell’incentivo è stabilita nella misura fissa di 5 mensilità.

Condizioni di spettanza

Il diritto agli incentivi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

a. il datore di lavoro che assume realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato secondo i criteri fissati dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del D.Lgs n. 150/2015 e riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato;
b. siano rispettati gli altri principi generali per la fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015 (l’assunzione non costituisca attuazione di un obbligo preesistente, non violi il diritto di precedenza, ecc.);
c. il datore di lavoro risulti in regola con gli obblighi contributivi e assicuri il rispetto degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi di lavoro;
d. il datore di lavoro risulti in regola con gli obblighi di assunzione di disabili ex articolo 3 legge n. 68/99, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario di Rdc iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

Rapporti di lavoro incentivati
L’esonero contributivo riguarda tutte le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a condizione che il relativo rapporto di lavoro sia basato sul regime del tempo pieno.
Non si applica, invece, al contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, la cui caratteristica principale è proprio quella di modulare la durata delle prestazioni lavorative alla variabilità delle esigenze aziendali e, in questa prospettiva, sicuramente non garantisce l’utilizzo del lavoratore sulla base del tempo di lavoro ordinario stabilito dai contratti collettivi di lavoro.
Ulteriori ipotesi non incentivabili riguardano:

  • il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;
  • le ipotesi di instaurazione di prestazioni di lavoro occasionali;
  • le assunzioni di lavoratori domestici.

Ipotesi di restituzione
Nel caso in cui il beneficiario del Rdc venga licenziato nei 36 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito con l’applicazione delle sanzioni civili calcolate in base al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno, fatto salvo il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.

Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione
L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo previsto per le assunzioni effettuate – nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna – a favore di soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età ovvero almeno 35 anni di età che risultino privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (cfr. decreti direttoriali ANPAL n. 178 del 19 aprile 2019 e n. 311 del 12 luglio 2019).

A riguardo, l’Istituto precisa che, trattandosi di incentivi che prevedono, entrambi, l’esonero dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro (e per l’assunzione di beneficiari del Rdc anche di quelli a carico del lavoratore), in caso di esaurimento degli esoneri contributivi verificatosi a seguito del suddetto cumulo, la fruizione dell’incentivo per l’assunzione di beneficiari del Rdc avviene sotto forma di credito di imposta, la cui regolamentazione è rimessa ad apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Non è, altresì, cumulabile con altri regimi agevolati né con alcun altro incentivo all’occupazione di natura economica ovvero contributiva, fatto salvo quello introdotto dal citato articolo 1, comma 247, della legge di Bilancio 2019. Pertanto, il datore di lavoro, ricorrendone i presupposti di legge, ha facoltà di decidere quale beneficio applicare, fermo restando che, in via generale, una volta attivato il rapporto di lavoro sulla base dello specifico regime agevolato prescelto, non risulta possibile applicarne un altro.

Portale agevolazioni
Per conoscere l’ammontare e la durata del beneficio spettante, il datore di lavoro dovrà inoltrare all’INPS una domanda di ammissione attraverso il modulo di istanza on-line, che sarà predisposto dall’Istituto nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” (ex sezione DiResCo) e di cui sarà data notizia con apposito messaggio.
Una volta ricevuta la domanda telematica, l’Inps:

  • calcolerà l’ammontare e la durata del beneficio spettante in base alle informazioni sul Reddito di cittadinanza in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;
  • consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere aiuti de minimis;
  • fornirà, qualora risulti che il lavoratore sia percettore del Rdc e che vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro, un riscontro di accoglimento della domanda con elaborazione del relativo piano di fruizione.

L’importo dell’incentivo riconosciuto costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.


23 Luglio 2019


Fonte : Fiscal Focus