Incentivi assunzioni Under 35 – Sgravi contributivi anche per il 2020

La nuova legge di bilancio conferma gli sgravi contributivi per le assunzioni degli Under 35.

Incentivi assunzioni Under 35. La nuova legge di bilancio offre notizie incoraggianti per i datori di lavoro in cerca di personale. Anche nel biennio 2019\2020 sarà possibile beneficiare della riduzione contributiva per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di soggetti fino a 35 anni non ancora compiuti.
Incentivi assunzioni Under 35: lo stop al limite dei 30 anni
La legge 205/17 aveva previsto un abbattimento strutturale del 50% degli oneri contributivi datoriali entro il tetto massimo dei 3 mila euro annui. La legge favorisce infatti le assunzioni a tempo indeterminato di giovani che non hanno ancora compiuto il 30° anno di età. Per l’anno 2018 il limite è stato esteso anche a giovani che non avessero ancora compiuto il 35° anno di età.

Il decreto dignità e la nuova legge di bilancio
In seguito, in sede di conversione del decreto dignità (Dl 87\18), si prevede un incentivo analogo anche per il biennio 2019/2020. Grazie alle modifiche apportate dalla nuova legge di bilancio 2020, si garantisce una maggiore ampiezza dello sgravio per le assunzioni degli Under 35 effettuate nelle seguenti regioni: Abbruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Il tesso massimo di 8000 euro per chi assume nel Sud Italia
I datori di lavoro che assumono nelle regioni del Sud Italia potranno azzerare il carico contributivo datoriali entro il limite massimo di 8.060 euro su base annua. Nelle rimanenti aree del territorio nazionale l’incentivo è fissato al 50% della contribuzione a carico dell’azienda, nei limiti dei 3.000 euro annuo.

La durata massima degli incentivi
la riduzione contributiva ha una durata massima di 36 mesi e premia le assunzioni a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti. Per beneficiare di tali incentivi, il lavoratore non deve aver avuto in passato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il caso dei rapporti di apprendistato
I rapporti di apprendistato instaurati in precedenza che non siano proseguiti con l’assunzione a tempo indeterminato non beneficiano di tali incentivi. Come riportato dall’art. 31 del decreto legislativo 150/15, se il rapporto di apprendistato dovesse cessare, il lavoratore può essere assunto da un altro datore anche oltre il limite di età previsto per i tutti i mesi mancanti al compimento dei 36 mesi. Si ricorda che i datori di lavoro possono beneficiare di incentivi anche se assumono soggetti over 29 (senza limiti di età) titolari di trattamenti di disoccupazione come NASPI e DIS-COLL.

Gli incentivi sono applicabili anche per le trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti a termine. In tal caso, il requisito anagrafico Under 35 deve essere posseduto al momento della conversione del rapporto.


3 Gennaio 2020


Fonte : Dottrina Lavoro