Governo: pubblicato il Decreto Flussi 2018

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2017 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2018“.

Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità, di cui:

  • 12.850 unità, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.
  • 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  • 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.

Inoltre, sempre nell’ambito della quota massima prevista, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

  1. 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
  2. 3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  3. 800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

Infine, sempre nell’ambito della quota massima prevista, è prevista la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

  1. 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  2. 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2017

Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non
comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2018.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di seguito «testo unico
dell’immigrazione»;
Visto, in particolare, l’art. 3, comma 4, del testo unico
dell’immigrazione, che prevede che la determinazione annuale delle
quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato
avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla
base dei criteri generali per la definizione dei flussi d’ingresso
individuati nel documento programmatico triennale, relativo alla
politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello
Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo’
provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30
novembre, nel limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto
emanato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante il regolamento di attuazione del testo unico
sull’immigrazione;
Rilevato che il documento programmatico triennale non e’ stato
emanato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13
febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo
2017, concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso
dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno
2017, che ha previsto una quota complessiva di 30.850 cittadini non
comunitari per l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato
stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo;
Considerato che per l’anno 2018 e’ necessario prevedere una quota
di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale,
residenti all’estero, che hanno partecipato a corsi di formazione
professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi
dell’art. 23 del citato testo unico sull’immigrazione, al fine di
assicurare continuita’ ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;
Rilevato che ai sensi dell’art. 21 del medesimo testo unico
sull’immigrazione e’ opportuno prevedere una quota d’ingresso
riservata ai lavoratori di origine italiana;
Tenuto conto inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi
nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori
imprenditoriali e professionali;
Ravvisata l’esigenza di consentire la conversione in permessi di
soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di
soggiorno rilasciati ad altro titolo;
Ravvisata infine la necessita’ di prevedere una quota di ingresso
di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale da ammettere in
Italia per l’anno 2018, per le esigenze del settore agricolo e del
settore turistico-alberghiero e che, allo scopo di semplificare ed
ottimizzare procedure e tempi per l’impiego dei lavoratori stagionali
da parte dei datori di lavoro, e’ opportuno incentivare le richieste
di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota
all’interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;
Rilevato che ai fini anzidetti puo’ provvedersi con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di
programmazione transitoria, nel limite della quota complessiva di
30.850 unita’ per l’ingresso di lavoratori non comunitari,
autorizzata per l’anno 2017 con il citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi,
e’ stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e
provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei
ministri;

Decreta:

Art. 1

1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei
lavoratori non comunitari per l’anno 2018, sono ammessi in Italia,
per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di
lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota
complessiva massima di 30.850 unita’.

Art. 2

1. Nell’ambito della quota massima indicata all’art. 1, sono
ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e
di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di
12.850 unita’.
2. Nell’ambito della quota indicata al comma 1, sono ammessi in
Italia 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero,
che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei
Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
3. E’ inoltre consentito l’ingresso in Italia, nell’ambito della
quota indicata al comma 1, per motivi di lavoro subordinato non
stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in
linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay,
Venezuela e Brasile.
4. Nell’ambito della quota prevista al comma 1, e’ autorizzata la
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) 3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o
formazione professionale;
c) 800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell’Unione europea.
5. E’ inoltre autorizzata, nell’ambito della quota indicata al
comma 1, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo
di:
a) 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione
professionale;
b) 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell’Unione europea.

Art. 3

1. E’ consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro
autonomo, nell’ambito della quota prevista all’art. 2, comma 1, di
2.400 cittadini non comunitari residenti all’estero, appartenenti
alle seguenti categorie:
a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di
interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse
proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite,
nonche’ la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni
regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a
livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di
controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11
maggio 2011, n. 850;
d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione
professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei
requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11
maggio 2011, n. 850;
e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up
innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in
presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono
titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

Art. 4

1. Nell’ambito della quota massima indicata all’art. 1, sono
ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei
settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari
residenti all’estero entro una quota di 18.000 unita’.
2. La quota indicata al comma 1 del presente articolo riguarda i
lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di
Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea),
Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava
di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo,
Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria,
Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
3. Nell’ambito della quota indicata al comma 1 del presente
articolo, e’ riservata una quota di 2.000 unita’ per i lavoratori non
comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano
fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale
almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore
di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro
subordinato stagionale.

Art. 5

I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente
decreto decorrono:
a) per le categorie dei lavoratori non comunitari indicate agli
articoli 2 e 3, dalle ore 9,00 del settimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana;
b) per i lavoratori non comunitari stagionali previsti all’art.
4, dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Art. 6

1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale,
previste dal presente decreto, sono ripartite dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del
lavoro, le Regioni e le Province autonome.
2. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi
quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente
decreto, puo’ effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle
effettive necessita’ riscontrate nel mercato del lavoro, fermo
restando il limite massimo complessivo indicato all’art. 1.
3. Resta fermo quanto previsto dall’art. 34, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con
riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non
comunitari formati all’estero prevista dall’art. 2, comma 2.

Art. 7

Le disposizioni attuative relative all’applicazione del presente
decreto saranno definite, in un’ottica di semplificazione, con
apposita circolare congiunta del Ministero dell’interno e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Roma, 15 dicembre 2017

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
Boschi

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 36


17 Gennaio 2018


Fonte : Dottrina Lavoro