Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni, ha firmato, in data 4 settembre 2017, il DPCM sull’APE volontaria.
COS’È L’APE VOLONTARIA
È un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità, che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. È riconosciuta in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.
BENEFICIARI
L’APE volontaria (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica) può essere richiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali.
Per accedere al prestito è necessario, al momento della richiesta:
avere almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi;
maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.
Non è necessario cessare l’attività lavorativa.
COME FUNZIONA
Il prestito è erogato da soggetti finanziatori e imprese assicurative scelti tra quelli che aderiscono agli accordi quadro da stipulare tra il Ministro dell’Economia ed il Ministro del Lavoro e, rispettivamente, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie.
Il prestito ottenuto viene restituito in 260 rate in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta che viene effettuata dall’INPS all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico, inclusa la tredicesima. La restituzione del prestito inizia dal primo pagamento della futura pensione e si completa dopo 20 anni dal pensionamento.
Completata la restituzione la pensione sarà corrisposta per intero, senza ulteriori riduzioni per l’APE. È comunque prevista la possibilità di estinzione anticipata del prestito, secondo criteri che saranno fissati dal DPCM.
Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. In caso di decesso dell’interessato prima dell’intera restituzione del debito, l’assicurazione versa alla banca il debito residuo. L’eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta senza decurtazioni.
Il prestito è erogato per un periodo minimo di 6 mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Il prestito decorre entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto.
L’importo massimo e minimo richiedibile è stabilito con DPCM.
Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Alle somme erogate a titolo di APE si applica il tasso di interesse e il premio assicurativo relativo all’assicurazione di copertura del rischio di premorienza previsti dagli appositi accordi quadro.
A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza è riconosciuto un credito di imposta annua nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.
COME FARE LA DOMANDA
Per ottenere l’APE l’interessato, o gli intermediari autorizzati, devono presentare all’INPS domanda di certificazione del diritto e domanda di pensione di vecchiaia, da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge.
Il servizio online per l’inoltro della domanda verrà rilasciato a seguito del decreto attuativo.
La domanda di APE e quella di pensione non sono revocabili, salvo il diritto di recesso da esercitarsi nei termini previsti dalla legge in materia creditizia e bancaria e dal codice del consumo. Nella domanda il richiedente indica sia il finanziatore cui richiedere il prestito sia l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza.
Successivamente l’INPS verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all’APE e comunica al richiedente l’importo minimo e massimo del prestito ottenibile.
L’istituto finanziatore trasmette all’INPS il contratto di prestito ovvero l’eventuale comunicazione di rifiuto dello stesso. In quest’ultimo caso la domanda di pensione decade ed è priva di effetti.
In caso di concessione del prestito, dal momento in cui il contratto è reso disponibile online al richiedente decorrono i termini di 14 giorni per esercitare il diritto di recesso. In caso di recesso la domanda di pensione decade ed è priva di effetti.
La norma prevede una possibilità di intervento del datore di lavoro del settore privato, degli enti bilaterali o dei Fondi di solidarietà, con il consenso del lavoratore, per ridurre la percentuale di incidenza della rata di ammortamento sulla futura pensione.
Il datore di lavoro, l’ente bilaterale o il fondo di solidarietà possono, infatti, versare in un’unica soluzione all’INPS un contributo correlato alla retribuzione percepita prima della cessazione dal servizio del lavoratore in modo da produrre un aumento della pensione tale da compensare in tutto o in parte gli oneri relativi alla concessione dell’APE. Il contributo deve essere versato alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell’APE.
L’ammontare minimo del contributo del datore di lavoro è pari all’ammontare dei contributi volontari per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Al contributo si applicano le norme in materia di riscossione e di sanzioni previste per i contributi previdenziali obbligatori.