E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020, il Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 (cd. Decreto “Ristori bis“) con ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per quanto riguarda la materia lavoro:
Art. 11 – Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive
La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all’articolo 13, del decreto-legge n. 137/2020 (cd. decreto “Ristori”), si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 del Decreto Legge n. 149/2020. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
E’ altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unita’ produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita’ e da un livello di rischio alto, individuate dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dall’articolo 30 del Decreto Legge n. 149/2020, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 del Decreto Legge n. 149/2020.
I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell’Agenzia delle Entrate, all’INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
Articolo 12 – Misure in materia di integrazione salariale
Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.
I trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 12, del decreto-legge n. 137/2020 (cd. decreto “Ristori”), sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020, (data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 149/2020).
Articolo 13 – Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado
Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dall’articolo 30 del Decreto Legge n. 149/2020, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita’ agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.
Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilita’ in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura, ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e D.P.C.M. 3 novembre 2020.
Articolo 14 – Bonus baby-sitting
Dal 9 novembre 2020 e limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dall’articolo 30 del Decreto Legge n. 149/2020, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o piu’ bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attivita’ didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attivita’ lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il beneficio si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e D.P.C.M. 3 novembre 2020. Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.
Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia (di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96). La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.
232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Articolo 15 – Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore
E’ istituito il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.