Fringe benefit e trasferte: regole e procedure per i datori di lavoro

Le regole previste per la corretta fruizione delle nuove soglie di esenzione dei fringe benefit impongono una serie di controlli per i datori di lavoro che decidono di applicarle, anche con riferimento ai nuovi limiti di esenzione previsti per i nuovi assunti che trasferiscono la residenza per lavoro. Inoltre, con riferimento alle spese di trasferta, per cui è prevista la tracciabilità obbligatoria se rendicontate, occorre che i lavoratori siano informati rispetto alle nuove regole procedure. Come devono procedere i datori di lavoro?
Alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) la disciplina dei fringe benefit e delle trasferte dei lavoratori dipendenti è divenuta più complessa ed articolata. Una corretta gestione di queste misure in busta paga non può prescindere da una corretta comunicazione con i lavoratori interessati affinchè i requisiti e le modalità previsti dal legislatore siano rispettati.

Fringe benefit 2025: le nuove soglie

Al principio generale dell’onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente deroga quanto previsto dall’ art. 51, comma 3, del TUIR ai sensi del quale sono esclusi dal concorso nella formazione del reddito del lavoratore di tutti i benefit erogati se globalmente inferiori, nel periodo d’imposta, ad un importo pari, di base, a 258,23 euro che la Legge di Bilancio 2025 ha aumentato per il triennio 2025- 2027.
In caso di superamento di detta soglia, il valore del bene deve considerarsi interamente imponibile.
Con la circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 l’Amministrazione finanziaria ha fornito importanti indicazioni sull’ammontare e sui limiti, precisando che:
– se il limite viene superato nel corso del periodo di imposta, l’importo concorre integralmente alla formazione del reddito. Pertanto, il valore fissato come tetto non opera come una “franchigia” esente da imposizione, bensì da vero e proprio limite assoluto oltre il quale l’intero benefit viene assunto a tassazione;
– tale limite è di carattere generale e vale, dunque, anche con riferimento ai beni che sono indicati nel comma 4 dell’art. 51, del TUIR con riferimento ai quali, sono previsti degli specifici criteri di forfettizzazione;
– il limite di esenzione è sempre applicabile ed in presenza di più benefit determinati con criteri differenti, occorre procedere alla somma dei valori ottenuti e verificare il superamento della soglia;
– la verifica di rispetto del limite deve essere effettuata con riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito e dunque al netto di quanto eventualmente corrisposto dal dipendente con il metodo del versamento o della trattenuta e comprensivo dell’eventuale IVA a carico dello stesso, per tutti i beni e servizi di cui ha fruito nello stesso periodo di imposta, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente trattenuti nel corso dello stesso periodo di imposta;
– se il lavoratore ha chiesto di conguagliare altri redditi di lavoro dipendente o assimilati, si dovrà tenere conto anche dei valori percepiti nel corso di altri rapporti.
Per effetto della legge di Bilancio 2025, in deroga alla previsione generale dell’art. 51, comma 3, TUIR, viene elevato a 1.000 euro per i periodi d’imposta 2025-2027, il limite complessivo degli importi che non concorrono a formare il reddito, con riferimento al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, oppure a rimborso degli interessi pagati sul mutuo o dei canoni di locazione per la prima casa.
Per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie se presenti e su dichiarazione del lavoratore avente diritto, la soglia di esenzione è aumentata a 2.000 euro.
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà: preleva il pdf

Fringe benefit nuovi assunti

La legge di Bilancio 2025 ha previsto che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati da dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 con reddito fino a 35.000 euro nel 2024 e che si trasferiscano oltre un raggio di 100 km dalla precedente residenza non concorrano, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali, entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.
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N.B. Tale esenzione fiscale non rileva ai fini contributivi.
Tuttavia, queste somme erogate saranno rilevanti ai fini ISEE e per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Nella dichiarazione che il lavoratore consegna al datore di lavoro per ottenere il bonus dipendenti fino a 5.000 euro devono essere specificate le seguenti condizioni:
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Figli fiscalmente a carico

Per essere fiscalmente a carico i figli devono avere meno di 30 anni di età e un reddito non superiore a euro 2.840,51 annui, innalzato per i figli di età non superiore a 24 anni a 4.000 euro annui.
La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno.
La misura agevolata a 2.000 euro spetta per intero per ogni singolo genitore e anche nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (AUU); nel caso in cui i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato (ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. c), del TUIR), l’importo di esenzione agevolato spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.
I lavoratori per i quali dovesse venir meno in corso d’anno il presupposto del figlio a carico, sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta: in tale ipotesi, il datore di lavoro procederà al recupero del beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del periodo d’imposta.

Tracciabilità obbligatoria delle trasferte

La legge di Bilancio 2025 ha introdotto nuovi obblighi di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza, applicabili, ai fini sia della determinazione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo, sia del calcolo della base imponibile IRAP.
In particolare. è stato previsto che i pagamenti delle spese per
– vitto;
– alloggio;
– viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente
debbano essere obbligatoriamente eseguiti con metodi tracciabili, affinchè
– i rimborsi spese per trasferte e missioni erogati ai dipendenti non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente
– la spesa sia deducibile in capo all’impresa.

19 Marzo 2025


Fonte : WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro