L’INPS fornisce un quadro riepilogativo ed indicazioni operative sulla riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’art. 29 del D.L. n. 244/1995, confermata per l’anno 2022, nella misura dell’11,50%, specificando che le domande possono essere inviate per via telematica all’INPS fino al 15 febbraio 2023 (DM 5 settembre 2022; INPS circ. n. 123/2022).
Edilizia – Riduzione contributi previdenziali e assistenziali
Misura anno 2022
11,50%
Scadenza invio domande
15 febbraio 2023
Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2022, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:
– nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
– nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
– nonché i datori di lavoro caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
L’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’art. 25, quarto comma, della legge n. 845/1978, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Condizioni di accesso al beneficio
L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
– possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite DURC;
– rispetto delle disposizioni contrattuali in materia di retribuzione imponibile;
– assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente la data di applicazione dell’agevolazione.
La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni.
L’agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà.
Invio e gestione delle istanze
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2022 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e verranno definite entro il giorno successivo l’invio.
In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da ottobre 2022 a gennaio 2023. L’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.
In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio 2022 a dicembre 2022.
Contrariamente, nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le Strutture territorialmente competenti, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria, procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.
Compilazione del flusso UniEmens
I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens con le seguenti modalità: il beneficio corrente potrà essere esposto, a decorrere dal flusso di competenza ottobre 2022, con il codice causale L206 nell’elemento “AltreACredito” di “DatiRetributivi”.
Per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale”.
Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive UniEmens fino al mese di competenza gennaio 2023.
I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva, relativa al 2022, fino al 15 febbraio 2023.
Fonte: ONE Lavoro