Ai lavoratori in pensione spetta l’indennità di disoccupazione Naspi in caso di licenziamento, o la Dis-coll per la fine della collaborazione?
La pensione, spesso, non è sufficiente per mantenere il tenore di vita di cui si è beneficiato durante la carriera: sono sempre di più, dunque, i pensionati che continuano a lavorare come dipendenti o come collaboratori, per arrotondare i magri assegni riconosciuti dall’Inps. Ma che cosa succede se il lavoratore dipendente pensionato viene licenziato, o se termina il contratto del collaboratore pensionato? Questi lavoratori, anche se in pensione, hanno diritto alle indennità che spettano ai dipendenti e ai collaboratori disoccupati? In altre parole, per quanto riguarda la disoccupazione pensionati: Naspi e Dis-coll spettano?
Che cos’è la Naspi?
La Naspi è l’indennità di disoccupazione che spetta ai lavoratori dipendenti: normalmente, è pari al 75% del reddito imponibile degli ultimi 4 anni; ha un importo massimo, però, di 1.314,30 euro mensili.
La durata della Naspi è pari alla metà delle settimane contribuite (che non abbiano già dato luogo a un trattamento di disoccupazione) degli ultimi 4 anni, sino a un massimo di 24 mesi. In parole semplici, chi ha lavorato per un anno ha diritto a 6 mesi di disoccupazione, chi ha lavorato per 2 anni ha diritto a un anno di Naspi, chi ha lavorato per 3 anni ad un anno e mezzo, chi ha lavorato per 4 anni a 2 anni di disoccupazione; chi ha lavorato per oltre 4 anni ha comunque diritto a un massimo di 2 anni di Naspi.
Chi ha diritto alla Naspi?
Per aver diritto alla Naspi è necessario soddisfare precisi requisiti, oltre ai requisiti necessari per ottenere lo stato di disoccupazione (per sapere chi ha diritto allo stato di disoccupazione: Come si ottiene lo stato di disoccupazione).
In particolare, ai fini del diritto alla Naspi sono necessari:
- il possesso di almeno 13 settimane di contributi da lavoro dipendente negli ultimi 4 anni;
- il possesso di almeno 30 giornate di effettivo lavoro nell’anno.
I pensionati hanno diritto alla Naspi?
L’indennità di disoccupazione è incompatibile con la pensione: in passato, l’assegno di disoccupazione si perdeva non appena si iniziava a percepire la pensione. La legge Fornero di riforma del mercato del lavoro [1], però, ha stabilito che la disoccupazione si perde non appena si maturano i requisiti per la pensione, anche se non si percepisce alcun assegno dall’Inps. Questa disciplina è stata confermata, dapprima, da una nota del Ministero del lavoro [2], poi confermata da una circolare Inps [3], e infine ripresa dalla legge che ha istituito la Naspi [4].
Tuttavia, l’incompatibilità della Naspi vale soltanto per quanto riguarda le pensioni dirette (di vecchiaia, anticipata, di anzianità…) e l’assegno ordinario d’invalidità. Non è incompatibile la pensione di reversibilità, né lo è la pensione d’invalidità civile: bisogna però rispettare le soglie massime di cumulo dei redditi.
Che cos’è la Dis-coll?
Anche i lavoratori parasubordinati, o collaboratori (cococo) hanno diritto alla disoccupazione, alla pari dei lavoratori dipendenti: l’indennità di disoccupazione per i collaboratori, che si chiama Dis-coll, è diventata una misura strutturale a partire dal 2017. Per ottenerla sono sufficienti 3 mesi di contributi versati alla gestione Separata (per la precisione, il requisito contributivo di tre mesi viene riferito all’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre, che precede il termine del rapporto).
La Dis-coll ammonta al 75% dell’imponibile previdenziale relativo all’anno in corso ed all’anno precedente, diviso per il numero di mesi di contributi, o loro frazione. In ogni caso, l’indennità non può superare, come la Naspi, 1.314,30 euro mensili.
I requisiti da soddisfare sono però diversi rispetto a quelli richiesti ai lavoratori subordinati. Inoltre, non tutti i lavoratori parasubordinati hanno diritto alla Dis-coll.
Chi ha diritto alla Dis-coll?
Possono beneficiare della Discoll, nel dettaglio, i lavoratori parasubordinati iscritti alle Gestione separata dell’Inps in modo esclusivo. Si tratta dei cosiddetti cococo o collaboratori, che versano l’aliquota complessiva del 34,23% all’Inps.
Non hanno diritto a percepire la disoccupazione, invece, coloro che non risultano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, cioè gli iscritti ad altre casse: questi, difatti, non versano l’aliquota aggiuntiva dello 0,72%, ma scontano un’aliquota pari al 24%.
L’accesso alla Discoll non è precluso, invece, ai lavoratori pubblici, agli assegnisti e ai dottorandi: i cococo impiegati presso le pubbliche amministrazioni, in quanto non esclusi dalla normativa, possono dunque beneficiare regolarmente della disoccupazione per i parasubordinati.
I pensionati hanno diritto alla Dis-coll?
I pensionati, anche se svolgono un lavoro parasubordinato e sono iscritti, per questo, alla gestione Separata, non hanno diritto all’indennità di disoccupazione Dis-coll. Come gli iscritti anche ad altre casse, difatti, scontano l’aliquota ridotta del 24%, nella quale non è compresa l’assicurazione contro la disoccupazione. Inoltre, la legge che ha istituito Naspi e Discoll [4] prevede l’incompatibilità di entrambe le prestazioni con la pensione.
note
[1] Art. 2, Co. 40, lett. c) L. n. 92/2012.
[2] Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota Prot. 29/0002862/P del 25/6/2014.
[3] Come chiarisce, oltre alla Nota Ministeriale, la Circolare Inps n. 180/2014
[4] D.lgs. 22/2015.