Scatta in maniera automatica l’assunzione obbligatoria del disabile nelle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. L’obbligo, che era stato originariamente previsto dal 1° gennaio 2017, è stato successivamente prorogato di un anno al 1° gennaio 2018, per effetto del Decreto Milleproroghe 2017. Le aziende interessate dall’adempimento hanno 60 giorni di tempo per assumere il disabile, e non più 12 mesi. Dunque, viene meno la disciplina che prevede l’assunzione del disabile solo in caso di nuova assunzione, in quanto le aziende che superano i 14 dipendenti dal 1° gennaio 2018 dovranno adeguarsi alla norma entro il predetto termine.
Assunzione automatica – Il D.Lgs. n. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, al Titolo I, Capo I, affronta il criterio di delega di cui all’art. 1, comma 4, lettera g) della Legge n. 183/2014 (Jobs Act), volto alla razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento delle persone con disabilità. Si è proceduto, infatti, a innovare in modo significativo quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68, con l’obiettivo di snellire la burocrazia e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone affette da disabilità.
In particolare, l’art. 3 del Decreto in trattazione, attraverso la soppressione dell’art. 3, comma 2 della Legge n. 68/1999, fa sì che, a partire dal 1° gennaio 2017 venga superato, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, il regime di gradualità nell’attuazione dell’obbligo di assunzione che era subordinato all’effettuazione di “nuove assunzioni”.
Quindi, mentre prima l’obbligo di assumere un disabile scattava solo in caso di nuove assunzioni, ora il semplice fatto di avere dai 15 ai 35 dipendenti impone al datore di lavoro di avere alle proprie dipendenze il lavoratore disabile nei termini previsti per gli altri datori di lavoro (sessanta giorni dall’obbligo).
Decreto Milleproroghe – Successivamente, è intervenuto il Decreto Milleproroghe il quale non fa altro che rinviare di un anno l’obbligo per i datori di lavoro privati che occupano tra i 15 e 35 dipendenti di assunzione un disabile. Pertanto fino al 1° gennaio 2018, l’obbligo continuerà a scattare solo in caso di “nuove assunzioni”, secondo la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2016.
Termine di assunzione – In merito all’adempimento dell’obbligo di assunzione da parte dei datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, si evidenzia che, stante la richiamata abrogazione della disposizione di rango primario contenuta nel comma 2, dell’articolo 3 della legge n. 68 del 1999, risulta conseguentemente abrogata, in via implicita, sempre con effetto dal 1 gennaio 2018, la previsione transitoria di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, che consentiva ai datori di lavoro in parola e che effettuano una nuova assunzione aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, di assumere un lavoratore con disabilità entro i dodici mesi successivi dalla data in cui avevano effettuato la predetta assunzione.
Ne consegue che i suddetti datori di lavoro sono tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione, non già entro dodici mesi successivi alla data di assunzione effettuata nel corso del 2016, ma entro 60 giorni decorrenti dal 1 gennaio 2018 (data di entrata in vigore della nuova disciplina), secondo le modalità indicate dall’articolo 7 della legge 68 del 1999 e nella nota ministeriale n. 970 del 17 febbraio 2016.