Il diritto di precedenza, disciplinato all’art.24 del decreto legislativo n.81/2015, stabilisce che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore, assunto con uno o più contratti a tempo determinato e che abbia prestato la sua attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, acquisisce il diritto a manifestare la propria volontà ad esercitare il diritto di precedenza.
Il richiamo al diritto di precedenza, così come indicato all’art.24 comma 4, del decreto legislativo n.81/2015, deve risultare da atto scritto nella lettera d’assunzione e può essere esercitato a condizione che il lavoratore, a sua volta, manifesti per iscritto la propria volontà ad esercitarlo, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di:
prestazione lavorativa effettuata mediante uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, per un periodo superiore a 6 mesi;
lavoratrici madri titolari di uno o più contratti a tempo determinato. In questi casi, il diritto di precedenza si acquisisce sommando anche il periodo di congedo per maternità obbligatorio o anticipato e la precedenza può essere esercitata in riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato, per mansioni già espletate nel corso dell’attività lavorativa;
entro tre mesi nel caso di lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali che, se esercitato, acquisisce il diritto di precedenza rispetto alle nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.
La norma citata ci indica con puntualità il comportamento da adottare, il diritto di precedenza va richiamato nella lettera di assunzione. Se tale richiamo viene omesso dal datore di lavoro, il lavoratore deve, in ogni caso, esercitare tale diritto per iscritto. Il contratto di lavoro sottoscritto non perde di efficacia, tantomeno viene modificato il comportamento del lavoratore che, però, ha la possibilità di avanzare una richiesta di risarcimento del danno subito in sede giudiziale per omessa informativa in previsione di legge.
Occorre altresì sottolineare che il legislatore non ha previsto alcuna sanzione, in capo al datore di lavoro, nelle ipotesi di omissione di informativa di cui al richiamato art.24, comma 4, decreto legislativo 81/2015.
Una volta esercitato il diritto di precedenza, il lavoratore ha in ogni caso la facoltà di rinunciare all’offerta lavorativa proposta dal datore di lavoro, senza che questo faccia estinguere il diritto. Il datore di lavoro, infatti, ha l’obbligo di offrire al lavoratore ulteriori possibilità di assunzione con contratto a tempo indeterminato fino a che non siano decorsi i dodici mesi utili all’estinzione del diritto esercitato.
Il datore di lavoro ha la facoltà di offrire al lavoratore, secondo le necessità aziendali, anche un contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale. Più complessa la possibilità di offrire al lavoratore un contratto di apprendistato professionalizzante. A tal proposito si è espresso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con interpello proposto da Confindustria n.8/2007. Premettendo che il contratto di apprendistato, per sua natura, è volto a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di soggetti privi di specifiche competenze e mira a fornire agli stessi una formazione di base e tecnico professionale al fine di conseguire un’occupazione stabile e qualificata, va ribadito che, il diritto di precedenza si esercita in riferimento alle medesime mansioni svolte dal lavoratore durante l’attività prestata con contratto a tempo determinato. La norma di riferimento non esclude tale possibilità, inibendola al solo fatto di essere già stati in precedenza impiegati o comunque utilizzati dalla stessa impresa”, ma occorre in ogni caso chiarire che:
il problema non si pone qualora il soggetto da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante abbia svolto in precedenza un periodo lavorativo in forza di una diversa qualifica professionale e laddove le finalità formative traggano origine dal comune interesse delle parti ad un mutamento delle mansioni contrattuali o di quelle precedentemente svolte e, quindi, alla prosecuzione del rapporto di lavoro con mansioni diverse, in quanto in tali situazioni il contratto di formazione può assolvere pienamente alla sua ragione causale, quale mezzo idoneo a promuovere l’acquisizione di nuove professionalità e in ogni caso se la durata del precedente rapporto a termine non abbia superato la metà del periodo formativo utile alla formazione dell’apprendista.
Sempre in riferimento ad un contratto di apprendistato, si è posto il problema di chiarire se la prosecuzione di un contratto di apprendistato al termine del periodo formativo, possa in qualche modo violare il diritto di precedenza. Anche in questo caso si è espresso nel merito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, affermando che non può considerarsi alcuna violazione dal momento che il contratto di apprendistato nasce, all’atto dell’instaurazione del rapporto, come contratto a tempo indeterminato.