Decontribuzione Sud: sgravio contributivo anche sulla quattordicesima

Lo sgravio contributivo denominato Decontribuzione Sud si applica anche sul rateo di quattordicesima erogato nell’anno in corso.

Decontribuzione Sud, sgravio contributivo anche sulla quattordicesima: importante chiarimento INPS sullo sgravio contributivo denominato Decontribuzione Sud, di cui all’art. 1, co. da 161 a 168, della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Infatti è stato chiesto se è possibile fruire della predetta agevolazione anche sulle mensilità aggiuntive erogate nell’anno in corso. Sul punto, con il Messaggio n. 2434 del 28 giugno 2021, l’INPS ha specificato che la decontribuzione può trovare applicazione indipendentemente dalla competenza temporale della maturazione dei ratei.

Pertanto, con specifico riferimento alla quattordicesima mensilità, la Decontribuzione sud può trovare applicazione, nella percentuale prevista del 30%, anche per gli eventuali ratei maturati durante l’anno 2020, purché l’erogazione della mensilità aggiuntiva avvenga nell’anno in corso.

Decontribuzione Sud: cos’è e come funziona
Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socioeconomico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’art. 1, co. 161, della L. n. 178/2020 ha previsto che l’esonero contributivo si applichi fino al 31 dicembre 2029.

L’agevolazione, in particolare, riguarda i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico. Esso è rivolto unicamente alle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Decontribuzione Sud, quanto spetta
Il predetto articolo, nell’estendere l’esonero sino al 31 dicembre 2029, prevede altresì una diversa modulazione dell’intensità della misura. Nello specifico, la percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari al:

  • 30% fino al 31 dicembre 2025;
  • 20% per gli anni 2026 e 2027;
  • 10% per gli anni 2028 e 2029.

Decontribuzione Sud, condizioni di spettanza
La misura “Decontribuzione Sud” spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico. Chiaramente deve essere rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa.

L’agevolazione, tra l’altro, non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione. Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è invece subordinato:

  • al possesso del Durc;
  • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Decontribuzione Sud, compatibilità
Sotto il profilo soggettivo, il beneficio contributivo si configura quale misura selettiva. Quindi, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea. Ne consegue che l’efficacia delle disposizioni sono subordinate, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

Si ricorda, al riguardo, che sono considerati aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

  • siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
  • concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19;
  • concessi entro il 30 giugno 2021.

Decontribuzione Sud, sgravio contributivo anche sulla quattordicesima: chiarimenti dall’INPS
In considerazione dell’ambito temporale di fruizione della misura in trattazione, individuabile nell’intero anno civile (ossia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021), la decontribuzione può trovare applicazione indipendentemente dalla competenza temporale della maturazione dei ratei.

Pertanto, con specifico riferimento alla quattordicesima mensilità, si rappresenta che la “Decontribuzione Sud” può trovare applicazione, nella percentuale prevista del 30%, anche per gli eventuali ratei maturati durante l’anno 2020, purché l’erogazione della mensilità aggiuntiva avvenga nell’anno in corso.


30 Giugno 2021