Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre: e poi?

La Commissione europea ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 la decontribuzione per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Resta da capire cosa avverrà per il futuro. La deroga alla normativa sugli aiuti di Stato, agganciata al Temporary Framework e alla crisi Covid fino al 30 giugno, ha trovato ora un appiglio semestrale negli effetti negativi derivanti dalla crisi ucraina. Se, come tutti ci auguriamo, la guerra dovesse finire, quale altra motivazione troverà la Commissione UE per autorizzare la continuazione della decontribuzione per gli anni a venire (fino al 31 dicembre 2029)? È un problema serio, che dovrebbe trovare una soluzione complessiva, senza lo stillicidio di autorizzazioni semestrali che generano incertezza.

Procede, con concessioni “pezzetto per pezzetto”, la decontribuzione per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna che il nostro Legislatore, con la legge n. 178/2020, ha previsto – sia pure in modo decrescente – fino alla fine del 2029. La Commissione Europea, con decisione adottata il 24 giugno, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione, ha prorogato il beneficio fino al 31 dicembre 2022. Se, nelle volte precedenti la motivazione era stata agganciata alla crisi pandemica, questa volta, la deroga temporanea alla normativa sugli aiuti di Stato, ha trovato l’appiglio decisivo nelle conseguenze di natura economica strettamente correlate al conflitto tra la Russia e l’Ucraina.
Questa decisione (e, poi, vedremo, cosa accadrà a partire dal prossimo anno) consente ai datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori) di fruire, nel secondo semestre dell’anno in corso, di una riduzione contributiva pari al 30%: dalla decontribuzione sono escluse le banche, le assicurazioni, le società finanziarie, gli imprenditori agricoli e i datori di lavoro domestici.
L’art. 1, comma 162, della legge n. 178/2020 esclude, poi, espressamente, dalla agevolazione una serie di soggetti (la maggior parte di origine pubblica) come, ad esempio, gli enti pubblici economici, gli IACP, trasformati dalle leggi regionali in enti pubblici Economici, gli enti privatizzati per effetto di specifici provvedimenti, le ex IPAB, i consorzi di bonifica, gli enti morali e quelli ecclesiastici.
La decisione della Commissione Europea impone, a mio avviso, un breve riepilogo della normativa e delle indicazioni amministrative (la norma originaria, poi riportata nella legge di Bilancio 2021, la si trova nell’art. 27, comma 1, del D.L. n. 104/2020) tra cui spiccano le circolari dell’Istituto n. 122/2020 e n. 33/2021 e diversi messaggi interpretativi, tra cui, importante, è il n. 2434/2021 nel quale si offrono delucidazioni sulla decontribuzione relativa alla quattordicesima mensilità.
Ma, andiamo con ordine.
Decontribuzione Sud: come funziona?

Il Legislatore del 2020 diversificò la decontribuzione nel modo seguente in più anni:
– 30% fino al 31 dicembre 2025;
– 20% per gli anni 2026 e 2027;
– 10% per gli anni 2028 e 2029.

La decontribuzione è totale nel senso che riguarda tutti i lavoratori dipendenti senza alcun limite per le fasce retributive medio-alte.
La decontribuzione non riguarda, ovviamente, i premi e i contributi INAIL nonché, come altre disposizioni ove si parla di abbattimenti contributivi, la c.d. “contribuzione minore”:
– il contributo, se dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori del settore privato del TFR, secondo la previsione dell’art. 2120 c.c.;
– il contributo, se dovuto, ai Fondi bilaterali ex articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 148/2015, al Fondo di integrazione salariale (FIS) disciplinato dal successivo art. 29 ed ai Fondi delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano di cui parla, infine, l’art. 40;
– il contributo dello 0,30% n favore dei Fondi interprofessionali per la Formazione continua, secondo la previsione dell’art. 118 della legge n. 388/2000;
– le contribuzioni di natura solidaristica.

Il riferimento attraverso il quale si applica la riduzione contributiva è rappresentato dalla sede presso la quale operano i lavoratori e che deve essere ubicata in uno dei territori delle Regioni sopra indicate: essi sono rilevabili dall’UniEmens. La questione relativa alle Agenzie di lavoro temporaneo ubicate in altri territori che somministrano personale a datori di lavoro che operano in “zona di decontribuzione” è stata, a suo tempo risolta, dall’INPS (nel senso della riconoscibilità dell’agevolazione), su parere conforme del Dicastero del Lavoro, in quanto si tratta di un beneficio che tali imprese riversano sugli utilizzatori.
Proseguendo nel rapido esame della normativa di riferimento occorre sottolineare che, non essendoci una nuova assunzione, non trova applicazione l’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 ma, unicamente, l’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
Ciò significa che per l’accesso al beneficio occorre:
– essere in regola con il DURC;
– non aver violato norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (sono, in sostanza, quelle richiamate nell’allegato al D.M. istitutivo del DURC) ed essere in regola con gli altri obblighi di legge;
– rispettare gli accordi ed i contratti collettivi nazionali, nonché, se esistenti, quelli regionali, territoriali od aziendali, sottoscritti dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
La decontribuzione, come ricorda la circolare n. 33/2021, è una agevolazione che, nelle intenzioni del Legislatore, sia pure in maniera decrescente, si protrarrà fino al 31 dicembre 2029: essa è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, fatta eccezione del caso in cui sussista per qualche beneficio un esplicito divieto di cumulo (è questo il caso, ad esempio, del comma 114 dell’art. 1, legge n. 205/2017). Laddove si intenda procedere al cumulo, quest’ultimo troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione residua del datore di lavoro.
Cosa succede dopo il 31 dicembre 2022?
Fatta questa breve premessa che, comunque, riconosce “la copertura europea” allo sgravio contributivo fino al 31 dicembre 2022, si pone il problema di cosa avverrà per il futuro, atteso che la fine delle agevolazioni si presenta come un traguardo abbastanza lontano (31 dicembre 2029).
Fino al 30 giugno scorso, la deroga alla normativa sugli aiuti di Stato è avvenuta con l’aggancio al Temporary Framework (con ampi limiti economici di agevolazione), strettamente legato alla crisi epidemiologica da Covid-19, che ha terminato la propria operatività; quella attuale ha trovato un appiglio semestrale negli effetti negativi derivanti dalla crisi ucraina e, probabilmente, l’ammontare del beneficio rientrerà nelle regole generali del “de minimis”.
Ma se, come tutti ci auguriamo, la guerra dovesse finire, quale altra motivazione troverà la Commissione Europea per autorizzare la continuazione della decontribuzione per gli anni a venire?
È un problema serio per il nostro Meridione che dovrebbe trovare una soluzione complessiva, senza essere sottoposti allo stillicidio delle autorizzazioni semestrali che generano incertezza.


8 Luglio 2022


Fonte : Studio Balillo