Al via la Decontribuzione Sud per il 2021. L’INPS ha rilasciato la circolare 33 del 22 febbraio con le relative istruzioni operative.
Pronta la circolare INPS che da il via alla fruizione della cosiddetta decontribuzione Sud 2021. L’Istituto ha infatti rilasciato la circolare n. 33 del 22 febbraio 2021 con la quale fornisce le istruzioni operative per fruire dell’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate del mezzogiorno d’Italia. L’INPS ha quindi ricevuto l’ok dal Ministero del Lavoro, a seguito dell’autorizzazione fornita dalla Commissione Europea in quanto si tratta di aiuti di Stato.
Si tratta sostanzialmente di uno sgravio contributivo, ovvero di un abbattimento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e i contributi dell’INAIL). La misura è stata prorogata dall’ultima Legge di Bilancio anche per l’anno in corso e per i successivi e riguarda i lavoratori dipendenti nelle sedi di lavoro delle seguenti Regioni del Mezzogiorno d’Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Ecco i dettagli contenuti nella circolare.
Decontribuzione Sud 2021 al via: regole generali
La misura così denominata è in sostanza il seguito della decontribuzione prevista dal Decreto Agosto per le assunzioni stabili nel Sud nel trimestre ottobre – dicembre 2020. La misura è stata introdotta dal Governo per cercare di contenere i gravi effetti sull’occupazione determinati dall’emergenza COVID-19; in particolare nelle aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico. Questo al fine pertanto di garantire maggiore tutela dei livelli occupazionali.
La decontribuzione Sud trova applicazione per i rapporti di lavoro dipendente a condizione che la sede di lavoro sia ubicata in una delle Regioni svantaggiate previste dalla norma (come vedremo in seguito).
La legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 161 Legge 178/2020) ha esteso questo esonero sino al 31 dicembre 2029, prevedendo però una diversa modulazione dell’intensità della misura. La percentuale di sgravio dei contributi a carico del datore di lavoro è pari al:
- 30% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi premi e contributi dovuti all’INAIL, sino al 31 dicembre 2025;
- 20% per gli anni 2026 e 2027;
- 10% per gli anni 2028 e 2029.
L’esonero non prevede un limite individuale di importo, ovvero un tetto massimo di decontribuzione, né mensile e né annuale. Infine lo sgravio è cumulabile anche con altri esoneri, riduzioni e sgravi previsti dalla normativa vigente, salvo espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.
Decontribuzione Sud 2021: quanto dura
Per quanto riguarda la durata della decontribuzione sud bisogna distinguere la misura prevista per 2020 da quella per il 2021 e anni successivi:
- il primo, opera nell’ultimo trimestre ottobre-dicembre 2020;
- il secondo invece è una misura strutturale, ovvero di prospettiva, ed è previsto per il periodo 2021-2029.
L’obiettivo pertanto a medio-lungo termine è di favorire la riduzione dei divari territoriali.
Al momento comunque la circolare fornisce le istruzioni in merito al 2021, ovvero al periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021; questo perchè si tratta del periodo per il quale è arrivata l’autorizzazione da parte della Commissione europea.
Quali sono le regioni interessate
Le aziende interessate dall’agevolazione devono avere sedi di lavoro nelle Regioni che nel 2018, presentavano un prodotto interno lordo pro capite:
- inferiore al 75% della media EU27 e compreso tra il 75% e il 90%
- e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
Possono accedere alla decontribuzione Sud quindi tutti i datori di lavoro che hanno lavoratori dipendenti che operano nelle sedi ubicate nelle seguenti regioni:
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna.
Datori di lavoro esclusi a prescindere dalla collocazione regionale
Sono esclusi, a prescindere dalla loro collocazione, i datori di lavoro del settore agricolo e i rapporti di lavoro domestico.
Inoltre la Legge di Bilancio 2021 prevede espressamente che l’agevolazione non si applica:
agli enti pubblici economici; IACP trasformati in enti pubblici economici; agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato e iscritte nel registro delle persone giuridiche; alle aziende speciali costituite anche in consorzio; ai consorzi di bonifica; ai consorzi industriali; agli enti morali; agli enti ecclesiastici.